Unioni civili in vigore: cosa prevede la legge

Post date: Jun 16, 2016 4:54:01 PM

Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 sono state definitivamente approvate dalla Camera le norme sulle c.d. "unioni civili" che per la prima volta sono introdotte nell'ordinamento italiano al fine di disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La legge contiene, però anche importanti novità in tema di regolamentazione delle convivenze di fatto (anche tra persone di sesso diverso).

A seguito dell'entrata in vigore della norma sopra richiamata è, dunque, possibile per due persone maggiorenni dello stesso sesso costituire una c.d. "unione civile" attraverso un'apposita dichiarazione da rendere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni. A seguito di tanto l'unione viene registrata nell'archivio di stato civile del Comune nel quale l'unione è appunto celebrata.

Contestualmente le parti possono scegliere anche il loro regime patrimoniale, nonchè il cognome da utilizzare tra quello di uno dei due contraenti.

L'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale (ovvero una precedente unione civile) è causa di impedimento, così come l'interdizione per infermità di mente, l'esistenza di rapporti di affinità o parentela, di una condanna definitiva di uno dei due per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Quanto alle cause di nullità dell'unione civile si fa rinvio agli stessi articoli del Codice Civile in tema di matrimonio.

A seguito dell'unione civile nascono per entrambi i contraenti diritti e doveri tra i quali (come per il matrimonio) l'obbligo all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, ma non quello della fedeltà. Entrambe le parti sono poi tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Non sarà possibile per le coppie unite civilmente effettuare delle adozioni, restando però fermo quanto già previsto e consentito dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza dei Tribunali per i minorenni che, in taluni casi, hanno consentito tale possibilità.

E' possibile sciogliere l'unione civile su espressa manifestazione di volontà (anche disgiunta) delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione. Parimenti l'unione è sciolta in caso di sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione del sesso. Allo stesso modo a seguito della rettificazione anagrafica di sesso, se i coniugi non abbiano manifestato la volontà di sciogliere il matrimonio ne deriva l'automatica trasformazione del vincolo in unione civile.

Quanto invece alle c.d. "convivenze di fatto" la legge prevede dei requisiti minimi affinchè possano essere considerate tali ed ossia: maggiore età dei conviventi (sia dello stesso sesso che di sesso diverso), la sussistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, l'assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, o di legami matrimoniali o derivanti da un'unione civile, nonchè la coabitazione.

Tali convivenze sono regolamentate con un apposito accordo, redatto in forma scritta a pena di nullità e ricevuto da un notaio in forma pubblica con il quale le parti disciplinano i rapporti patrimoniali (comunione o separazione che è sempre modificabile nel corso del rapporto) e fissano la comune residenza.

Il contratto può anche prevedere le modalità di contribuzione alle esigenze della vita comune, in proporzione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

Il contratto di convivenza è nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza. E' altresì nullo se concluso tra soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione o da persona minore di età, (fatti salvi i casi di autorizzazione del tribunale), da persona interdetta giudizialmente o, infine, nel caso di condanna per omicidio consumato o tentato.

Il contratto di convivenza può essere sciolto per morte, successivo matrimonio o unione civile, accordo consensuale ovvero per recesso unilaterale di una delle parti.

Instaurata una convivenza di fatto sorgono a carico delle parti reciproci obblighi e diritti quali l'assistenza fra i conviventi di fatto nonchè gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali nelle strutture ospedaliere (come per i coniugi ed i familiari).

E' altresì prevista la facoltà di designare per un convivente l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto viene poi inserito tra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per interdizione o inabilitazione o amministrazione di sostegno e può essere conseguentemente nominato tutore, curatore o amministratore dell'altro qualora ne abbia i requisiti.

Al convivente superstite, in caso di morte dell'altro convivente proprietario dell'immobile utilizzato come casa di residenza permane il diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, ma fino ad un massimo di cinque anni. Se vi sono figli minori o disabili il diritto non può essere di durata inferiore a tre anni.

E' riconosciuta inoltre la facoltà per il convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza nel caso di morte del conduttore, così come peraltro ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza più recente in materia.

Anche caso di cessazione della convivenza di fatto permane l'obbligo del mantenimento nel caso in cui l'ex convivente non disponga di adeguati redditi propri per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.