TAR Lazio rimette alla Corte Costituzionale la "mediazione civile"

Post date: Apr 12, 2011 11:01:20 AM

"Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice)".

"Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza".

Con i seguenti passaggi il TAR Lazio, con ordinanza n. 3202 del 12.04.2011 ha rimesso alla Corte Costituzionale, per non manifesta infondatezza, la questione di legittimità degli artt. 5 e 16 del Dlgs. 28/2010 (istitutivo della mediazione civile), a seguito dei ricorsi presentati dall'OUA (Organismo unitario dell'avvocatura e di numerosi ordini forensi".

In attesa della decisione della Consulta il presidente OUA, Avv. Maurizio De Tilla ha dichiarato: “É la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, la decisione del Tar avvalora le nostre osservazioni sull’incostituzionalità della mediaconciliazione obbligatoria. Siamo soddisfatti di questa decisione, è in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica. La manifestazione di Roma del 14 aprile e lo sciopero del 14 e 15 sono ancora più attuali e necessarie. Il Ministro deve aprire a questo punto il confronto con gli avvocati”.

Tra gli allegati il testo integrale dell'ordinanza