Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il "Collegato lavoro"

Post date: Nov 16, 2010 9:39:27 PM

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 il c.d. "Collegato Lavoro".

Tra le novità principali quelle contenute negli articoli 30-32 del collegato lavoro che apportano delle significative modifiche alla disciplina del processo del lavoro.

Entrando in dettaglio, le principali modifiche introdotte dalla legge di riforma riguardano:

- il sindacato del giudice (art. 30, co. 1). Nelle controversie individuali di lavoro l'organo giudicante non può entrare nel merito della controversia, ma deve limitarsi a valutare i rilievi di legittimità;

- la qualificazione del contratto di lavoro (art. 30, co. 2). Il giudice, salvi casi particolari, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro;

- la verifica delle motivazioni poste alla base del licenziamento (art. 30, co. 3). Questa deve avvenire nel rispetto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro;

- il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. (art. 31, co. 1) che, in seguito alla riforma, non è più una condizione di procedibilità ma ha carattere facoltativo;

- il processo verbale di conciliazione (art. 31, co. 3). Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione, e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio;

- l'udienza di discussione della causa (art. 31, co. 4). Nel corso di questa, il giudice, oltre a tentare la conciliazione della lite, formula alle parti una proposta transattiva il cui rifiuto, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione;

- la risoluzione arbitrale della controversia (art. 31, co. 5). Si tratta di un rimedio stragiudiziale, in base al quale le parti possono accordarsi affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la questione;

- il collegio di conciliazione e arbitrato (art. 31, co. 8). Tale organo è abilitato a conoscere delle controversie individuali di lavoro, in alternativa alla facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge;

- la clausola compromissoria (art. 31, co. 10) con la quale le parti si impegnano a far decidere da arbitri eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro;

- le camere arbitrali (art. 31, co. 12). Queste sono istituite in seno alle commissioni di certificazione, di cui all'art. 76 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con il compito di definire le controversie individuali di lavoro mediante arbitrato irrituale e di condurre il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile;

- l'impugnazione dei licenziamenti individuali (art. 32) che deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione ed essere seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati, o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Tra le altre novità vanno segnalate:

- il rinnovamento dell’istituto dell’apprendistato con la possibilità di frequentare l’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè a partire dai 15 anni) imparando un mestiere in azienda; in tal caso all’apprendista dovrà essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor;

- l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati;

- il personale in servizio sulle navi di Stato, che abbia contratto malattia croniche per l’esposizione all’amianto (come l’asbestosi) verrà equiparato alle vittime del dovere con la previsione di un indennizzo;

- nella ipotesi di lavoro sommerso scatterà la sospensione dell’attività imprenditoriale, disposta nei casi più gravi e anche dove l’autorità ispettiva riscontri violazioni in materia della normativa antinfortunistica;

- è stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia ai fini del pensionamento anticipato, con un minimo di 58 anni e 35 di contributi, per i lavori considerati usuranti;

- sarà considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali ai "co.co.co." comprendendo anche i lavoratori a progetto.

Il provvedimento contiene anche molte disposizioni in materia di lavoro pubblico tra le quali si segnalano:

- L’articolo 2, concernente la riorganizzazione degli Enti e il riordino degli organi collegiali, prevede la delega al Governo finalizzata all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti legislativi con lo scopo di:

- provvedere alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (quali ad esempio, Inps, Inail, Inpdap, Enpals, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro, Isfol) e dal Ministero della Salute (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici, Aifa, Croce rossa italiana);

- provvedere alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, poi, il Ministero della salute dovrà inoltre provvedere al “riordino” dei propri organi collegiali istituiti presso l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti sia nel numero che nella composizione.

Altra previsione sempre per il pubblico impiego concerne il fatto che per le pubbliche amministrazioni, a differenza dei datori di lavoro privati, non sarà più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (proroghe, trasformazioni, cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento.

- per quanto concerne le modalità di assunzione, il datore di lavoro pubblico non sarà più obbligato alla consegna immediata al lavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro) e potrà assolvere a tale obbligo entro 20 giorni;

- non vi sarà più l’obbligo di comunicazione entro il termine di 5 giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio delle variazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro stesso;

- altra novità rilevante concerne la legge 104/1992 sui portatori di handicap, in quanto alcuni punti dell’articolo 33 di tale legge sono stati modificati (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità). La fruizione di detti permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità;

Ancora, per quanto concerne le pari opportunità e l’assenza di discriminazioni, è stato istituito (articolo 21) il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’.

Tra gli allegati il testo della legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale