Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge Orlando con le modifiche ai Codici Penale e di Procedura Penale

Post date: Aug 2, 2017 4:27:30 PM

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4.07.2017 è stata pubblicata la legge n. 103 del 23.06.2017 (c.d. legge "Orlando") che contiene importanti modifiche al Codice Penale e di Procedura Penale.

Il provvedimento, con alcune eccezioni di seguito meglio specificate entrerà in vigore, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione e, dunque, il giorno 4 agosto 2017.

Rimandando alla lettura integrale del provvedimento segnaliamo le novità più interessanti della riforma

Nuova causa di estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie da parte dell'imputato

La legge prevede che, soltanto nelle ipotesi dei reati perseguibili a querela di parte (rimanendo perciò esclusi quelli perseguibili di ufficio) il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato;

Sanzioni più elevate per alcuni reati contro il patrimonio

Vengono aumentati i limiti edittali delle pene detentive e pecuniarie per i reati di cui all'art. 624 bis C.P. (furto aggravato: reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500) e 628 C.P. (rapina: reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500).

Riforma della prescrizione

Solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge vengono apportate le seguenti modifiche:

- la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di soggetti minorenni (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) parte al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza (in tal caso, invece, caso il termine di prescrizione comincia a decorrere dall'acquisizione della notizia di reato);

- quanto alla sospensione della prescrizione viene introdotta una nuova ipotesi nel caso di sentenza di condanna in primo grado. In tal caso, infatti, il termine resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque, per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. A seguito dellaì sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore ad un altro anno e 6 mesi.

Se l'imputato viene, invece, assolto in secondo grado, ovvero viene annullata la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell'articolo 604 c.p.p., i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricalcolati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

- a seguito della riforma anche l'interrogatorio reso dinanzi alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determina l'interruzione del corso della prescrizione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione si applica soltanto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo con l'azione penale.

Incapacità dell'imputato

Se a seguito degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al processo in modo irreversibile, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (fatta salva la possibilità di applicare, ove possibile, una misura di sicurezza diversa dalla confisca).

Domicilio eletto

In caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, deve essere comunicato all'autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l'assenso del difensore domiciliatario.

Indagini preliminari

Con la nuova disciplina la persona offesa potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla denuncia, ma le relative informazioni potranno essere fornite soltanto se ciò non pregiudichi il segreto istruttorio.

Alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari il Pubblico Ministero dovrà decidere entro tre mesi se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. In difetto l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello.

E' stato anche inserito un nuovo termine di 20 giorni (precedentemente era 10) concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini.

Per quanto riguarda l'archiviazione, nel caso in cui il GIP non accolga la richiesta di archiviazione, dovrà fissare, entro tre mesi, la data dell'udienza in camera di consiglio.

Successivamente all'udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini.

Nuova disciplina anche per la nullità del provvedimento di archiviazione. Il decreto di archiviazione è, infatti, nullo nei seguenti casi:

- se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa;

- se emesso prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti;

- se emesso prima della presentazione dell'atto di opposizione.

In tali casi la nullità deve essere eccepita dall'interessato entro 15 giorni con reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica che, in caso di accoglimento, ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento.

Giudizio

In caso di sentenza di non luogo a procedere resa in sede GUP la stessa è impugnabile in appello e non più soltanto in Cassazione alla quale può successivamente ricorrere sia l'imputato che il Procuratore Generale per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.;

In caso di giudizio abbreviato se la richiesta dell'imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (al massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tale ipotesi l'imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato;

la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (relative e non assolute) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice.

Nel caso in cui la richiesta di rito abbreviato sia subordinata ad integrazione probatoria che venga poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere che il processo sia in ogni caso definito all'udienza preliminare ovvero chiedere il patteggiamento.

Rilevanti le novità in materia di riduzione di pena. Infatti se il rito abbreviato riguarda un delitto (come per la disciplina previgente) è possibile beneficiare della riduzione della pena di un terzo, mentre se trattasi di contravvenzione la pena viene ridotta alla metà.

Riguardo al patteggiamento va segnalato che il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell'imputato contro la sentenza che lo accoglie può essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie.

Il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro. Per il procedimento per decreto penale si prevede espressamente che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Impugnazioni

Alcune novità riguardano anche il regime delle impugnazioni.

L'impugnazione può essere, infatti, proposta personalmente dall'imputato (con eccezione del ricorso per Cassazione) ed il relativo atto deve specificatamente indicare, a pena d'inammissibilità, le prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;

Viene prevista l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

Introdotta la possibilità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa.

Cassazione

In caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione.

Prevista l'inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., c.1, lett. a), b), c) e d).

Se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;

Come sopra indicato, a differenza della previgente normativa la parte non può provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione.

Partecipazione a distanza

La partecipazione al dibattimento a distanza diviene la norma nelle seguenti ipotesi:

- quando l'imputato si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p.;

- quando la persona è ammessa a misure di protezione.

La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato, così come, fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un soggetto sottoposto a reclusione.