Nuovo decreto Covid in Gazzetta Ufficiale

lunedì 26 luglio 2021

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” entrato in vigore in data 23.07.2021

Il nuovo provvedimento, emesso come decreto-legge e non più come in passato come DPCM, è composto da 14 articoli e prevede diverse nuove misure, soprattutto in relazione allo svolgimento delle attività sociali ed economiche.

Stato di emergenza

In via preliminare l’articolo 1 del provvedimento proroga lo stato di emergenza nazionale, già dichiarato il 31 gennaio 2020 (con delibera del Consiglio dei Ministri), prorogato con successive deliberazioni del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Suddivisione in zone del territorio nazionale

Cambiano i criteri per la suddivisione in zone del territorio nazionale con la precisazione che sebbene l'incidenza dei contagi resti un indice di rilievo non sarà l'unico elemento decisivo, quanto piuttosto, a far data dall'1 agosto 2021 avranno rilievo principale il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Rimangono in vigore i colori bianco, giallo, arancione e rosso con le seguenti precisazioni.

Zona bianca

Per le regioni in cui:

  • l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

  • ovvero qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure

  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento

Zona gialla

Per le regioni in cui:

  • l'incidenza settimanale dei contagi sia pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

  • ovvero, qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verifica una delle due seguenti condizioni:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    oppure

  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona arancione

Per le regioni in cui:

  • si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e si siano contestualmente superati i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva previsti per la zona gialla

Zona rossa

Per le regioni in cui:

  • si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Certificazioni verdi Covid 19 (c.d. "Green Pass")

L'art. 3 del Decreto prevede che alcune attività possano essere svolte unicamente se in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (c.d. "Green Pass"), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (con validità massima 6 mesi)

  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità massima di 48 ore)

Dal 6 agosto 2021 saranno necessarie le predette documentazioni per accedere ai seguenti servizi:


  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

  • Sagre e fiere, convegni e congressi;

  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

  • Concorsi pubblici.

Limiti per gli spettacoli e per gli eventi culturali

In zona bianca e in zona gialla, (come previsto dall’articolo 4) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, si possono svolgere soltanto con posti a sedere preassegnati purchè sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso e in ogni caso con un numero di spettatori superiore a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata con numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 all'aperto e 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi.

Eventi sportivi

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata con numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Lavoratori fragili

L’articolo 9 proroga le misure emergenziali già adottate in materia di disabilità come segue:

fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Sanzioni e controlli

In caso di violazione delle misure sopra indicate (che devono essere controllate dai gestori delle attività al momento dell'ingresso dei clienti) può essere comminata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente con possibilità di chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni in caso di violazione ripetuta per tre volte in tre giorni diversi.