Negoziazione assistita per separazione e divorzio: anche se in Tribunale va sempre escluso il contributo unificato

giovedì 28 giugno 2018

Il Ministero della Giustizia con circolare del 14 giugno 2018 ha chiarito definitivamente che anche nelle ipotesi in cui i procedimenti di negoziazione assistita dagli avvocati in materia di famiglia (di cui all'art. 6 del DL 132/2014) abbiano un seguito in Tribunale gli stessi non sono comunque soggetti al versamento del contributo unificato.

Tale articolo ha previsto la negoziazione assistita in materia familiare e, in particolare la possibilità di elaborare una “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” che produce effetti analoghi ai corrispondenti provvedimenti giudiziali.

Il problema interpretativo sorgeva proprio dalla lettura dell'art. 6 nelle ipotesi della presenza o meno di figli minori (o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992, ovvero economicamente non autosufficienti) in quanto nel primo caso (assenza di figli) l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione va trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente , mentre nel secondo caso (presenza di figli rientranti nelle predette categorie) il Procuratore della Repubblica una volta ricevuto l'accordo o lo autorizza, ovvero se ritiene che non risponda all'interesse dei figli, lo trasmette al presidente del Tribunale, che, a sua volta fissa l'udienza di comparizione delle parti.

In alcuni Tribunali era invalsa la prassi per cui, soprattutto nei casi di rimessione delle parti al Presidente del Tribunale veniva richiesto il pagamento del corrispondente contributo unificato.

La Circolare in esame ha, invece, chiarito che, sia per la fase di competenza del Pubblico ministero che per quella eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale che non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all’art. 9 del DPR 115/2002, non è dovuta l’imposta di bollo, nè i diritti di copia autentica del nulla osta e dell’autorizzazione del pubblico ministero.