Modifiche al Codice penale e altre novità a tutela dell'ambiente introdotte dal dlgs 121/2011: in vigore dal 16 agosto

Post date: Aug 10, 2011 4:34:07 PM

In data 7 luglio il Consiglio dei Ministri ha attuato lo schema del decreto legislativo n. 121/2011 in materia di tutela ambientale.

Tale intervento si è reso necessario al fine di adeguare la normativa italiana alla direttiva n. 99/2008 emanata dall'Unione Europea al fine di potenziare gli strumenti di protezione dell'ambiente.

Il decreto in questione introduce nel codice penali due nuovi articoli, nonchè altre modifiche in ulteriori disposizioni normative.

In particolare è stato introdotto l’art. 727 bis del Codice Penale rubricato come “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” ai sensi del quale chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Allo stesso modo, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta e’ punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantita’ trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L’altra norma introdotta dal decreto in esame è l’art. 733-bis rubricato come “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” per cui chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e’ punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro, ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92-43 CE e nell’allegato I della direttiva 2009 147 CE.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per ‘habitat all’interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato quale zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Le altre norme riguardano la valutazione di impatto ambientale ed il controllo del sistema di smaltimento dei rifiuti.

Tra queste particolare rilievo assume l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, che va ad integrarsi con quanto già previsto dal decreto legislativo 231 /2001 in materia di responsabilità degli enti per i fatti costituenti reato.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 16 agosto 2011.

Tra gli allegati il testo del decreto e la direttiva europea n. 99/2008