Legge di stabilità 2016: nuove possibilità per il coniuge separato in stato di bisogno

Post date: Jan 7, 2016 8:43:54 PM

La legge di stabilità 2016 (l. 208/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015) ha introdotto un'importante novità, seppur in via sperimentale, per il coniuge separato in stato di bisogno, istituendo uno specifico fondo di solidarietà in sua tutela, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sarà emanato un decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con le disposizioni attuative che individuerà i Tribunali competenti a concedere le relative autorizzazioni e le modalità per le erogazioni delle somme.

Sarà infatti previsto un vero e proprio procedimento giudiziario che dovrà essere introdotto dal coniuge che intenderà ottenere il detto beneficio e che sarà comunque esentato dal pagamento del contributo unificato.

La norma infatti testualmente recita (ai commi 414 e 415) che "il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato,ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilita' dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.

Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile” .