La riforma del lavoro è legge: il testo e una sintesi del provvedimento

Post date: Jun 28, 2012 5:15:14 PM

In data 27.06.2012 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato, dopo un lungo dibattito parlamentare, il disegno di legge n. 5256 (c.d. "Riforma del Lavoro") il cui testo ufficiale è contenuto nella legge n. 92 del 28.06.2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3.07.2012 con relativa entrata in vigore per il giorno 18.07.2012.

Il testo, denominato "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", si occupa di ridisegnare l'intero sistema del mercato del lavoro attraverso l'individuazione di varie misure i cui interventi principali riportiamo di seguito, in sintesi.

INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO

L'apprendistato diventa la via ordinaria per l'ingresso nel mondo del lavoro, ed i relativi contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi.

Previsto anche un limite del 50% di apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro che varrà unicamente per le aziende con meno di 10 lavoratori.

CONTRATTI

Ridisegnata la disciplina dei contratti a termine. Il primo durerà al massimo un anno e potrà essere stipulato senza specificare la causale, ovvero i requisiti per i quali viene richiesto. Aumentata, inoltre, la durata delle pause obbligatorie che devono intercorrere tra un contratto e l'altro. Per un contratto della durata inferiore ai sei mesi, la pausa diventa di 20 giorni (prima era di 10 giorni), mentre per un contratto di durata superiore ai sei mesi la pausa dovrà essere di 30 giorni. La durata complessiva potrà essere, comunque, al massimo, di 36 mesi.

Per i contratti a progetto previsto un salario di base che viene calcolato sulla base della media delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi. Previsti circa 6 mila euro per chi avrà lavorato almeno 6 mesi in un anno.

Semplificate le modalità di attivazione del lavoro a chiamata. Sarà possibile, infatti, anche utilizzare un sms, un fax o la posta elettronica certificata, alla Direzione teritoriale del lavoro.

PARTITE IVA

Verranno considerate "vere" quelle che avranno un reddito annuo lordo superiore ai 18mila euro.

La durata di collaborazione per chi ha una partità Iva non deve superare gli otto mesi. Il corrispettivo pagato non dovrà essere superiore dell'80 per cento di quello di dipendenti e collaboratori. Il lavoratore non dovrà avere una postazione “fissa” in azienda.

Nel caso in cui si realizzino almeno due delle tre precedenti condizioni, il rapporto di lavoro viene considerato come collaborazione coordinata e continuativa.

LICENZIAMENTI

Dopo notevole discussione modificato anche l'art. 18.

In caso di licenziamento per motivi economici, non sarà più previsto il reintegro automatico, ma in alcuni casi, sarà possibile un'indennità a titolo di risarcimento.

Prevista, invece, sempre la nullità del licenziamento discriminatorio per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale.

Invece, nei casi dei licenziamenti disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice avrà un minor margine di discrezionalità nella scelta del reintegro. In ogni caso il reintegro sarà possibile solo nei casi previsti dai contratti collettivi.

Vengono meno, così, gli altri casi previsti anche dalla legge.

Prevista anche una nuova disciplina processuale con l'introduzione di un "rito speciale" applicabile nei casi in cui sia impugnata una risoluzione del rapporto di lavoro.

Il rito sarà caratterizzato dall'esigenza di celerità, speditezza e concentrazione, ma la sua ammissibilità sarà condizionata dall'esistenza del periculum in mora e, quindi, del danno grave e irreparabile in capo al lavoratore.

L'udienza non dovrà essere fissata oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. All'esito della stessa e dell'eventuale fase istruttoria il Giudice, emetterà un'ordinanza di accoglimento o di rigetto del ricorso, rispetto alla quale sarà possibile proporre reclamo.

L'udienza di opposizione e' fissata non oltre i successivi sessanta giorni e questa seconda fase viene definita con sentenza, la quale, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. Anche avverso tale provvedimento sarà possibile proporre reclamo davanti alla Corte d’appello ed eventualmente, all'esito di detto procedimento, anche ricorso per Cassazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

La nuova ASPI sostituirà le attuali indennità di disoccupazione e di mobilità e interesserà lavoratori dipendenti, apprendisti e artisti. Perderà, però, il diritto a percepire il sussidio chi dovesse rifiutare un impiego la cui retribuzione sia superiore almeno del 20% dell'indennità percepita.

IMMIGRATI

Allungato da sei mesi a un anno la validità del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari che beneficiano del sussidio di disoccupazione o di mobilità.