In Gazzetta Ufficiale le nuove norme sulla corruzione tra privati

Post date: Apr 3, 2017 8:49:45 PM

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30.03.2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”.Il provvedimento entrerà in vigore, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prevede le seguenti novità normative:

- modifica dell'art. 2635 C.C. (reato di corruzione tra privati);

- introduzione dell'art. 2635 bis C.C. (istigazione alla corruzione);

- modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Testo del nuovo articolo 2635

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte.

In sostanza pur restando invariata la quantificazione della pena (da 1 a 3 anni) viene modificata la condotta del reato, in quanto a differenza della previgente fattispecie nella quale era punito il compimento o l'omissione di atti (in violazione di obblighi di ufficio), dietro promessa o pagamento di denaro, nella nuova versione la condotta punita è quella finalizzata sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Nuovo articolo 2635 bis C.C.

«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.».

In sostanza la nuova norma punisce l'offerta la promessa di denaro (o altra utilità) non dovuta a soggetti aventi funzioni direttive in enti privati per compiere un'azione o un omissione in violazione dei loro obblighi quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1) ovvero la sollecitazione per se' o per altri, anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione dei loro obblighi, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Il nuovo articolo 2635 ter introduce poi delle pene accessorie consistenti nell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Modificate, infine, anche le sanzioni previste dal dlgs 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);

- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.