In Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina delle intercettazioni

Post date: Jan 31, 2018 5:33:42 PM

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2018 il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 rubricato come "Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103", che riforma la materia delle intercettazioni e che, è dunque entrato in vigore il 26 gennaio 2018.Indichiamo di seguito le novità più rilevanti:

- introduzione del reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente” che prevede la pena della reclusione fino a quattro anni per chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. E' comunque esclusa la punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa;

- prevista anche una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra l'avvocato ed il proprio assistito. In sostanza pur permanendo il divieto (già previsto) di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, (rendendo ciò inutilizzabili le relative registrazioni) , lo stesso viene ulteriormente ampliato, con la previsione dell'inutilizzabilità anche delle registrazioni effettuate con il coinvolgimento soltanto occasionale, del difensore nell’attività di ascolto pur legittimamente eseguita;

- introdotto il divieto di trascrizione delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, pur rimanendo salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e comunque necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili;

- modificata anche la procedura di deposito delle intercettazioni che viene sdoppiata in due fasi di cui la prima che prevede il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, ed una seconda che prevede l'acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili con stralcio e archiviazione in apposito archivio riservato di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Giudice e difensori hanno facoltà di ascolto e di esame del materiale archiviato ma non di effettuarne copia fino alla conclusione della procedura di acquisizione. Non sarà dunque più necessaria la c.d. “udienza stralcio”, prima della quale tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione di quanto ritenuto irrilevante e/o comunque inutilizzabile.

- prevista l’anticipazione del rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta l’acquisizione ad opera del giudice.