In Gazzetta Ufficiale il Regolamento sull'Avvocato specialista

Post date: Sep 18, 2015 9:41:46 AM

Sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214 è stato pubblicato il DM 144/2015 recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista così come già previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riforma dell'ordinamento professionale).Tale regolamento disciplina le modalità di attuazione dei percorsi formativi dell'avvocato specialista, nonchè i parametri per valutare l'esperienza del professionista nella sua specifica area di specializzazione tra quelle individuate dal decreto come di seguito indicato:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; d) diritto dell'ambiente; e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g) diritto successorio; h) diritto dell'esecuzione forzata; i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale e doganale; n) diritto della navigazione e dei trasporti; o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale; p) diritto dell'Unione europea; q) diritto internazionale; r) diritto penale; s) diritto amministrativo; t) diritto dell'informatica.

Per poter utilizzare il titolo di specialista, l'avvocato deve presentare domanda al consiglio dell'ordine di appartenenza che, dopo averne verificata la regolarità, la trasmette al Consiglio nazionale Forense;

I requisiti necessari per la presentazione della domanda sono: 1) la frequenza con esito positivo, negli ultimi 5 anni, di corsi di specializzazione (art. 7) o, alternativamente, la comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8); 2) l'assenza nei tre anni precedenti di sanzioni disciplinari definitive, diverse dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; 3) l'assenza, nei due anni precedenti, di revoca di un precedente titolo di specialista.

L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco, deve dichiarare e documentare al consiglio di appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione. Il titolo di avvocato specialista è altresì revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine in caso di: a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione.