In Gazzetta Ufficiale decreto che modifica i reati procedibili a querela

Post date: Apr 27, 2018 5:12:15 PM

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018 il Decreto Legislativo n. 36/2018 rubricato come "Disposizioni dimodifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103".In sostanza il decreto la cui entrata in vigore (dopo la vacatio legis di 15 giorni) è prevista per il 9 maggio 2019 attua la riforma penale di cui alla legge n. 103/2017 ampliando l'elenco dei reati procedibili a querela ed introducendo altre importanti modifiche

In particolare, la procedibilità a querela viene stabilita per i reati contro la persona che siano puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni (con esclusione della violenza privata di cui all'art. 610 C.P., nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale salvi i casi in cui il danno arrecato sia di particolare gravità.

Il decreto indica espressamente i reati per i quali viene eliminata la procedibilità d'ufficio che, dunque, saranno perseguibili soltanto in presenza di querela da parte della persona offesa.

Tra questi ricordiamo i seguenti:

- minaccia (612 c.p.) fatta eccezione per la minaccia c.d. "grave" così come prevista dall'art. 339 c.p.;

- violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 c.p. comma 2);

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter c.p.);

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.);

- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p);

- rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p. );

- truffa (art. 640 c.p.) e frode informatica (art. 640-ter c.p.) fatta salva la procedibilità d'ufficio per la truffa nei casi in cui sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, numero 7, c.p.) e, per la frode informatica, nell'ipotesi del soggetto che abbia approfittato di circostanze personali anche in riferimento all'età (art. 61, primo comma, numero 5, c.p.);

- appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

In ogni caso permane la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità ovvero in tutti i casi in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 339 c.p.

Quanto alla disciplina transitoria la norma stabilisce che per i reati perseguibili a querela per fatti commessi prima della data di entrata in vigore del decreto il termine per la presentazione della querela decorre da tale data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato, mentre, qualora sia pendente il procedimento, il P.M., nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica dovrà informare la persona offesa dal reato dalla facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine per tale esercizio inizierà a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha ricevuto tale informazione.