Il "Cura Italia" è legge: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale legge di conversione

giovedì 30 aprile 2020

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 del 24 aprile 2020 di Conversione, con modfiche, del c.d. "Decreto Cura Italia" (il Dl n. 18 del 17.03.2020).

La legge di conversione ha sostanzialmente confermato il testo del DL del 17.03.2020 introducendo però alcune novità delle quali di seguito in sintesi indichiamo le più rilevanti.

Mutui e finanziamenti

La legge di conversione facilita l'accesso per i soggetti titolari di partita iva, lavoratori autonomi e liberi professionisti al fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. fondo Gasparrini) consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Per accedere a tale beneficio gli autonomi e i liberi professionisti devono autocertificare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.

Giustizia

Il nuovo art. 83 conente l'utilizzo del sistema delle c.d. "udienze da remoto" anche per le udienze civili ove sia richiesta la presenza degli ausiliari del giudice, a differenza della precedente formulazione ove tale modalità di udienza era consentita solo per i processi ove non fosse richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Estesa in via facoltativa la possibilità di usare il processo civile telematico (sino al 30.06.2020) anche presso la Corte di Cassazione, pur sempre dopo l'emissione di un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia finalizzato ad accertare la funzionalità dei servizi.

Previsto inoltre che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 anche le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possano essere tenute mediante collegamenti da remoto.

In questi casi i difensori devono attestare l'identità dei clienti i quali (se liberi) possono partecipare partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, mentre in caso di limitazioni alla libertà personale, l'imputato e il difensore potranno partecipare all'udienza anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza se disponibile.

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, inoltre, nel corso delle indagini preliminari anche PM e magistrato possono utilizzare collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus.

Per quanto riguarda le deliberazioni collegiali nell'ambito dei procedimenti civili e penali non sospesi le stesse possono essere assunte (nel periodo 9 marzo 30 giugno 2020) mediante collegamenti da remoto

Estesa la possibilità sempre nel periodo fino al 30 giugno 2020 di effettuare incontri di mediazione in modalità telematica.

Introdotta infine al comma 20 ter dell'art. 83 del decreto una nuova forma di procura alle liti "a distanza" con possibilità per il cliente di sottoscriverla ed inviarla all'avvocato sotto forma di scansione allegando copia di un proprio documento di identità.

La stessa procura potrà essere utilizzata dal difensore, il quale certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Lavoro

La legge di conversione consente di prorogare o rinnovare il contratto a termine anche nel caso in cui il datore di lavoro stia già utilizzando i c.d. "ammortizzatori sociali".

Confermato anche, come nella versione originaria, fino al 16 maggio 2020 il divieto di licenziamento del lavoratore.

In sede di conversione del decreto è stato ampliato dal 30 aprile al termine dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio 2020) il periodo fino al quale i lavoratori dipendenti disabili (o che abbiano un disabile nel nucleo familiare) possono svolgere l'attività di lavoro in smart working.