Difesa d'ufficio. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di riforma

Post date: Feb 26, 2015 3:35:24 PM

E' stata pubblicato in data 5.02.2015, nella Gazzetta Ufficiale n. 29, il decreto legislativo n. 6/2015 che attua la riforma della difesa d'ufficio, volta a garantire la difesa nel processo penale anche ai cittadini che non abbiano nominato un avvocato di fiducia.

Le norme che sono entrate in vigore il 20 febbraio, in sintesi determinano le seguenti novità.

Lista unica difensori di ufficio

L'elenco dei difensori d’ufficio sino ad ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) sarà unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento;

Nuovi criteri per l'iscrizione nelle liste

Vengono introdotti criteri più stringenti per l’iscrizione nelle liste con la previsione che i corsi di aggiornamento (già previsti dalla previgente normativa) debbano essere di congrua durata e con un esame finale.

Viene altresì elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea, in via alternativa a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Alla richiesta di iscrizione provvede il Consiglio nazionale forense, previo parere del locale Consiglio dell’ordine (cui la domanda va presentata unitamente alla necessaria documentazione) e, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.

Il professionista non potrà chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.

Disciplina transitoria

Gli avvocati attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell’ordine saranno iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

Modifiche procedurali

Apportate modifiche all’art. 97 del codice di procedura penale.

Il nominativo del difensore d’ufficio dovrà essere fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine - mediante l’ufficio centralizzato costituito presso le Corti d’appello che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale;

I criteri per la designazione del difensore saranno dettati dal Consiglio nazionale sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità del difensore stesso.