Da oggi in vigore il nuovo regolamento sulla mediazione civile e commerciale

Post date: Aug 26, 2011 8:48:21 AM

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto, con immediata entrata in vigore, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145, contenente il “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010″.

Il nuovo decreto ministeriale prova, dunque, a modificare alcuni aspetti della disciplina alla luce dei vari rilievi formulati a circa sei mesi dall'entrata in vigore dell'istituto della mediazione

In particolare si segnalano le seguenti novità:

Vigilanza e controllo sugli organismi di mediazione

Vengono modificati gli articoli 3 e 17 del decreto n. 180/2010 prevedendo che la responsabilità di tenuta del registro degli organismi abilitati possa essere affidata anche a persona avente qualifica di magistrato e che la vigilanza possa essere effettuata anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia

Professionalità dei mediatori

Modificato anche l'art. 4 del decreto n. 180/2010 con la previsione, per i mediatori, del possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati, nonche’ la partecipazione, da parte dei mediatori stessi, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti

Modifiche anche all’articolo 7 con la previsione che, nei casi di mediazione obbligatoria, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore

Previsto poi l'inserimento di "criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta".

Inserita infine la previsione che ogni organismo di conciliazione è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito per gli aspiranti mediatori.

Costi della mediazione

Effettuata anche qualche modifica relativamente ai costi dei procedimenti di mediazione.

Prevista, infatti, la possibilità per gli organismi di conciliazione di aumentare fino ad un quarto (e non come prima fino ad un quinto) l'importo massimo delle spese di mediazione nei casi di particolare complessità.

Per i procedimenti in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, si prevede che l'importo da pagare a titolo di spese, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti scaglioni di valore, mentre precedentemente, per tutti gli scaglioni prima si applicava la riduzione di un terzo.

Prevista invece la riduzione a quaranta euro per il primo scaglione e cinquanta per tutti gli altri nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti che hanno promosso il tentativo, mentre precedentemente era prevista la riduzione in ogni caso ad un terzo.

Sostituito poi il comma 8 dell'art. 16 che, in caso di divergenza tra le parti sul valore da dare alla controversia, rimetteva all'organismo la decisione in maniera insindacabile, con la previsione per cui "l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento";

Regolamenti degli organismi

In merito infine ai regolamenti degli organismi si stabilisce che non sia mai possibile esigere per intero le indennità prima del rilascio del verbale di conciliazione e che gli importi minimi delle tariffe siano derogabili.

Per ulteriori informazioni sulla mediazione civile, è possibile consultare anche la pagina del nostro sito dedicata all'istituto

Tra gli allegati il testo del Decreto 180/2010 coordinato con le modifiche apportate dal decreto n. 145/2011