dal Ministero della Giustizia circolare interpretativa del DM 145/2011 in materia di mediaconciliazione

Post date: Dec 22, 2011 3:25:10 PM

Con circolare del 20.12.2011 riportata tra i documenti allegati al presente post il Ministero della Giustizia ha inteso fornire una corretta interpretazione del DM 145/2011.

Tanto si è, infatti, reso necessario, anche a seguito della prassi applicativa dell'istituto, in relazione ai numerosi aspetti problematici sorti sin dall'emanazione del primo provvedimento in materia di mediazione (il Dm 180/2010), poi corretto dal sopra citato Dm 145/2011.

Di seguito si riportano i punti su cui in particolare si concentra il provvedimento interpretativo.

Forme di controllo

E' stato chiarito che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (attraverso la verifica della correttezza della domanda di iscrizione tra gli organismi abilitati all'attività di mediazione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (attraverso la verifica del rispetto da parte degli organismi e dei mediatori degli obblighi a cui sono tenuti per disposizione di legge o regolamentare).

Tirocinio assistito

La circolare ha precisato che l’obbligo del tirocinio assistito riguarda evidentemente solo i mediatori già iscritti. La partecipazione al tirocinio assistito comporta la solo presenza del tirocinante senza compimento da parte sua di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento.

Viene altresì specificato che ai fini del tirocinio, è valida anche la presenza ad una singola fase del procedimento di mediazione, ovvero, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione.

Il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni due anni.

Non vi è alcun limite per gli organismi in ordine alla determinazione del numero dei tirocinanti che possono essere presenti alle singole procedure.

Competenza professionale per l’assegnazione delle varie questioni

La circolare chiarisce che i regolamenti dei singoli organismi potranno indicare anche i criteri di designazione dei mediatori per la trattazione delle pratiche.

Tra questi particolare importanza assume la competenza professionale del mediatore, anche in relazione alle specifiche conoscenze acquisite durante il percorso universitario e nel corso dell’attività professionale esercitata.

Mancata partecipazione alla procedura

Importante chiarimento riguarda le ipotesi di chiusura dei procedimenti di mediazione obbligatoria nei quali la parte chiamata in mediazione non aderisce.

A tale proposito il Ministero ritiene essenziale che chi promuove il tentativo di mediazione si presenti necessariamente davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.

In tal caso il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.

Indennità

Altra importante precisazione riguarda le indennità spettanti ai mediatori. A tal fine il Ministero afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione rappresentano due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva, le quali devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti da cui è costituito il servizio di mediazione.

Secondo tale interpretazione, pertanto, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo16, commi 3 e seguenti del Dm 180/2010, come modificati dall’articolo 5 del Dm 145/2011.

Il Ministero, oltre alla suddetta indennità complessiva, afferma che debbano essere corrisposte all’organismo di mediazione anche le spese vive, purché documentate.

In caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Tu di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, siano essi pubblici o privati, sono, invece, tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso, né nei confronti della parte, né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.