Dal 6 maggio in vigore le nuove disposizioni sui minori stranieri non accompagnati

Post date: May 23, 2017 8:54:42 AM

In data 6 maggio 2017 è entrata in vigore la legge n. 47/2017, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2017.

La nuova normativa introduce importanti novità rispetto alle previgenti disposizioni per le quali, erano state evidenziate diverse criticità dalla commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza.

La legge si applica indifferentemente tanto ai minori non accompagnati che siano cittadini di paesi dell’Unione europea che a quelli extracomunitari offrendo diverse forme di tutela. Secondo la definizione normativa, infatti, per minore straniero non accompagnato si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da arte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano".

In caso di dubbio sull'età la norma dispone che la Procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni possa “disporre esami socio sanitari volti all'accertamento della stessa”.

Accertata la minore età il soggetto non accompagnato non può essere “respinto alla frontiera” , nè può esserne disposta l'espulsione (art. 3) ovvero, il “rimpatrio assistito o volontario”, se non con provvedimento adottato dal tribunale per i minorenni, ove “il ricongiungimento con i suoi familiari corrisponda all'interesse del minore, sentito il minore, il tutore, considerati i risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali competenti” (art. 8 ).

Poi su richiesta del minore stesso può anche essere rilasciato un permesso di soggiorno, “anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 c.c.” (art. 10 della l. n. 47) e su richiesta del responsabile della struttura di prima accoglienza (art. 14) può essere anche disposta l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e agli istituti scolastici. Inoltre il minorenne non accompagnato ha diritto all'assistenza psicologica in ogni stato e grado del procedimento” (attraverso associazioni specificamente competenti ed esperte in materia), nonchè "di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato in merito” (art. 15), avvalendosi, inoltre del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (art. 16).

Al fine di aumentare il numero di soggetti che possano svolgere funzioni tutelari (prima della riforma affidate ai sindaci) la nuova legge prevede l'istituzione nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, presso i tribunali per i minorenni, di “un elenco di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero nona accompagnato”.

Va segnalato, inoltre, che la permanenza massima nelle strutture di prima accoglienza viene ridotta da 60 giorni a 30 e quindi il minore dovrà essere accolto in maniera stabile in spazi appositamente strutturati.