Dal 29 febbraio è possibile aderire alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non "fallibili"

Post date: Mar 13, 2012 4:50:38 PM

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30.01.2012 è stata pubblicata la legge n. 3 del 27.01.2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il provvedimento, oltre a prevedere una serie di disposizioni di contrasto all’usura e all’estorsione, ha introdotto un'importante novità per le piccole imprese in crisi, non assoggettabili a procedure concorsuali (poichè espressamente escluse dalla legge fallimentare e, dunque, esposte alle sole azioni esecutive individuali).

I soggetti che si trovano nella condizione di non poter essere dichiarati falliti, a partire dalla data di entrata in vigore delle dette norme (29.02.2012) potranno, dunque, fronteggiare una situazione di “sovraindebitamento” attraverso una procedura di "concordato" con i creditori che consentirà loro anche di ottenere una sospensione delle procedure esecutive in corso.

La legge in esame, pur riprendendo quanto già previsto dal D.L. n. 212/2011 e soppresso dalla legge 17.02.2012, n. 10, richiama il disegno di legge già approvato dal Senato nell’aprile 2009 (S. 307-B) e poi, con modifiche, dalla Camera nell’ottobre 2011 (AC 2364), che si riferiva ai soli soggetti imprenditori, creando così una corsia preferenziale per questi ultimi.

Nella versione attuale della legge la procedura è, comunque, potenzialmente utilizzabile non solo dagli imprenditori, ma anche dai "consumatori", fatta salva la possibilità (come già previsto dal DL 212/2011) che a questi ultimi con altra legge sia successivamente riservata una diversa procedura.

Come detto sopra, dunque, i soggetti che possono accedere a tale procedura di "ristrutturazione" del proprio debito sono tutti quelli "non fallibili".

Riguardo agli imprenditori si tratta, perciò. di quei soggetti che, pur essendo qualificabili come imprenditori (sia in forma individuale o societaria) - non raggiungano le soglie dimensionali previste dall’art. 1, comma 2 , legge fallimentare. e la soglia minima di indebitamento prevista dall’art. 15 della medesima legge ed ossia coloro che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale, negli ultimi tre esercizi, di ammontare complessivo annuo inferiore a 300 mila euro;

- ricavi lordi, nel medesimo periodo, di ammontare complessivo annuo inferiore a 200 mila euro;

- debiti complessivi di importo inferiore a 500 mila euro e debiti scaduti e non pagati di importo inferiore a 30 mila euro.

Al di sopra di tali soglie non sarà dunque possibile accedere alla procedura di ristrutturazione che, invece, è astrattamente applicabile ad altri soggetti non fallibili come le imprese non commerciali, le imprese agricole, i professionisti che prestano opera intellettuale in qualità di persone fisiche, lee società di professionisti, ma anche a soggetti privati quali i consumatori per debiti personali.

L’art. 6, comma 2 della legge n. 3/2012 definisce il concetto di sovraindebitamento come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

Deve, dunque, trattarsi di una situazione di squilibrio non temporanea tra passività ed attività del debitore (non irreversibile) ovvero nella più grave e definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni anche in ottica futura di pianificazione finanziaria.

L’art. 8 della legge n. 3/2012 disciplina il contenuto del piano di superamento della situazione di crisi da sovraindebitamento e, al primo comma in maniera molto elastica prevede che la soddisfazione dei crediti possa avvenire "con qualsiasi modalità, eventualmente anche attraverso la cessione di redditi futuri", lasciando così ampia disponibilità al debitore.

Il comma 2 prevede anche la possibilità per il debitore di predisporre un accordo garantito da terzi con facoltà per questi ultimi di conferire beni o redditi in garanzia dei creditori.

Il comma 4 dell’art. 8 prevede poi la possibilità di inserire nel piano di rientro una moratoria di un anno del pagamento dei creditori estranei, sempre che il piano stesso sia idoneo ad assicurare il pagamento, alla scadenza del nuovo termine, e che la moratoria non riguardi i crediti impignorabili.

Per poter beneficiare di tale moratoria, introdotta dalla legge n. 3/2012, è necessario che l’esecuzione del piano debba essere affidata ad un liquidatore, nominato dal giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi (a sua volta disciplinato dall’art. 15).

Sebbene la norma non preveda ai fini della proposizione dell'accordo l'impegno all'integrale soddisfazione dei crediti privilegiati, tuttavia, ai fini della successiva omologa dell’accordo è necessario che lo stesso venga raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti (chirografari o privilegiati) e che l’accordo stesso sia anche idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.

Per poter accedere a tale procedura il debitore deve necessariamente depositare una serie di documenti, tra i quali l'elenco di tutti i creditori contenente l'indicazione delle somme dovute, l'elenco dei beni di cui dispone e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Qualora il debitore sia imprenditore dovrà depositare le scritture contabili degli ultimi tre anni, con attestazione di conformità all’originale.

La procedura di omologazione è disciplinata dagli artt. 10 e 12. In sintesi è previsto che, dopo il deposito della proposta presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, il giudice fissi l’udienza, con apposito decreto da comunicare ai creditori e da pubblicare anche nel registro delle imprese.

All’udienza fissata il giudice dispone, ricorrendone i presupposti e valutata l’assenza di iniziative o eventuali atti in frode ai creditori, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sequestri conservativi e diritti di prelazione per un periodo massimo di 120 giorni.

Il relativo procedimento segue il rito monocratico ed il provvedimento emesso in tale fase è reclamabile ai sensi dell’art. 737 cod. proc. civ.

Nella successiva fase di omologazione la legge introduce l’organismo di composizione della crisi che, in collaborazione con il debitore nella predisposizione del piano di rientro, svolge i seguenti compiti:

a) propone la nomina del liquidatore (artt. 8, comma 4, lett. b, e 13, comma 1);

b) riceve le dichiarazioni di consenso dei creditori (art. 11, comma 1);

c) trasmette ai creditori di una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale, nonché trasmissione al giudice di una relazione contenente le eventuali contestazioni dei creditori e l’attestazione della fattibilità del piano;

d) risolve eventuali difficoltà nell’esecuzione dell’accordo e vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso (art. 13, comma 1);

e) svolge iniziative funzionali alla predisposizione del piano, al raggiungimento dell’accordo e alla riuscita dello stesso, nonché collaborazione con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano (art. 17, comma 1);

f) verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (art. 17, comma 2);

g) effettua la pubblicità della proposta, dell’accordo e delle comunicazioni del giudice (art. 17, comma 3).

L'organismo può essere costituito da:

- enti pubblici, con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità (iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia, il quale determina tra l’altro i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, con regolamento che dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge)

- dagli organismi di mediazione costituiti presso le Cciaa, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, i quali sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui sopra.

Se si verifica il raggiungimento dell’accordo il giudice lo omologa e ne dispone la pubblicità. Dalla data dell’omologa scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, per un periodo non superiore a un anno.

Tra gli allegati è inserito il testo integrale della legge n. 3/2012