Dal 10 marzo 2012 in vigore il "permesso di soggiorno a punti" per gli immigrati

Post date: Mar 12, 2012 11:45:02 AM

Da sabato 10 marzo è entrato in vigore il cosiddetto "permesso di soggiorno a punti" per gli immigrati.

In virtù di tale provvedimento tutti gli stranieri che presenteranno domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno stringeranno questo "accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato italiano" il cui testo è stato tradotto in 19 lingue per facilitarne la comprensione da parte di tutti.

Il decreto istitutivo (DPR 179/2011) era stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 263 dell'11.11.2011 e si applica a tutti i cittadini stranieri di età superiore a 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio italiano e presentano domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo allo straniero vengono assegnati automaticamente 16 punti, che si potranno aumentare o perdere a seconda del verificarsi o meno di determinate circostanze.

I crediti, iniziali vengono, infatti, decurtati in caso di condanne penali, anche non definitive, e di sanzioni pecuniarie di almeno 10mila euro, mentre aumentano con la partecipazione a corsi, il conseguimento di titoli di studio, onorificenze, svolgimento di attività economico-imprenditoriali, scelta di un medico di base, partecipazione ad attività di volontariato, sottoscrizione di affitto o acquisto di una casa.

Tutte queste attività saranno erogate dallo Stato a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate.

Un mese prima della scadenza dell’accordo, (di durata biennale) lo Sportello unico per l’immigrazione ne avvia la verifica: l’accordo sarà adempiuto se lo straniero otterrà un punteggio pari o superiore ai 30 crediti. Se i “punti” saranno pari o inferiori a zero, lo straniero verrà espulso.

In proposito il Ministro dell'Interno e il Ministro per la Cooperazione e integrazione hanno emanato due circolari congiunte.

La cricolare del 2 marzo, contenente le linee d'indirizzo per l'applicazione del regolamento, precisa (richiamando la norma di legge di cui all'art. 4-bis del TU sull'immigrazione), che viene sempre fatta salva dalla revoca del permesso per "mancanza di punti", e dal conseguente allontanamento, l'ipotesi degli stranieri appartenenti alle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare).

Nella stessa circolare è presentato il "pacchetto formativo multimediale di educazione civica", suddiviso in cinque moduli di apprendimento di un'ora l'uno, tradotti in 19 lingue, che lo straniero è tenuto a seguire entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.

La circolare del Ministero dell'interno 5 marzo 2012 invece chiarisce quando, per sottoscrivere l'accordo, lo straniero debba recarsi presso lo Sportello unico ovvvero il caso in cui la richiesta del permesso debba essere presentata direttamente presso la Questura.

Tra gli allegati riportiamo il testo del DPR 179/2011, l'accordo di integrazione, nonchè le due circolari sopra citate