Convertito in legge il decreto sulla giustizia civile: le novità principali

Post date: Nov 17, 2014 5:16:53 PM

In data 10.11.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 261 la legge n. 162/2014 di conversione con modifiche del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 del recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

La legge interviene in diversi ambiti del codice di procedura civile e individua una serie di strumenti finalizzati allo smaltimento dell'arretrato giudiziario e alla velocizzazione del processo civile. Di seguito, pertanto, segnaliamo quali sono le novità principali introdotte dalla norma.

- Definizione delle controversie in sede arbitrale

Su istanza congiunta di entrambe le parti del processo per le cause perndenti (non vertenti in materia di diritti indisponibili o di lavoro) di valore superiore a 100.000 euro e non ancora assunte in decisione (anche in appello) sarà possibile rivolgersi ad un collegio arbitrale per la definizione delle stesse.

Tale facoltà e' consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

La possibilità di rivolgersi alla sede arbitrale è estesa anche alle cause di valore inferiore a 50.000 sempre purchè ne sia fatta richiesta in maniera concorde da entrambe le parti, ma in tal caso la decisione sarà rimessa ad un arbitro unico.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.

La durata massima per l'esaurimento della procedura è prevista in 120 giorni

- Negoziazione assistita dagli avvocati

La legge di conversione ha confermato l'istituto della "negoziazione assistita dagli avvocati" in tre differenti modalità: volontaria (art. 2, comma 1), obbligatoria (art. 3); c) «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», con procedimento distinto a

seconda vi sia prole autosufficiente o meno (art. 6).

In sostanza si tratta di «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati».

La comunicazione dell’invito a concluderla ovvero la sottoscrizione della convenzione producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impediscono, per una sola volta, lo spirare della decadenza (art. 810).

Le parti devono individuare la durata massima della procedura, la quale non potrà essere inferiore ad un mese né superiore tre mesi, termine prorogabile su intesa delle parti per ulteriori trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. b).

La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta e sottoscritta dagli avvocati, previa verifica da parte degli avvocati alla conformità «alle norme imperative ed all’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.

L’accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria (art. 5). Il medesimo deve essere integralmente trascritto nel precetto a norma dell’art. 480

c.p.c. «Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 5).

La negoziazione è facoltativa per tutte le materie in cui si verta di diritti disponibili, con esclusione della materia del lavoro, mentre è obbligatoria (quale condizione di procedibilità prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria) per una serie di materie ed ossia le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» senza limiti di valore, nonché le domande di pagamento «a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro». Vengono sempre fatte salve le materie soggette a conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 bis del dlgs 28/2010.

L’esperimento della negoziazione non è necessario a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei

procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

La negoziazione assistita "obbligatoria" entra in vigore decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e, cioè l'11 febbraio 2015.

Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche al fine di raggiungere «una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»16, alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio (art. 6, comma 3).

Affinché l’accordo concluso possa spiegare gli effetti descritti ed essere trascritto nei registri, è necessario che il «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente» comunichi agli avvocati un «nullaosta» ove non ravvisi «irregolarità».

Soltanto in seguito a tale nullaosta sarà possibile procedere ai successivi adempimenti, ovvero alla obbligatoria trasmissione «entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni» relative all’autografia delle circoscrizioni e alla conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In seguito alle modifiche apportate in sede di conversione, il ricorso alla negoziazione è consentita, con maggiori cautele, anche in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi.

Di conseguenza gli avvocati sono tenuti a trasmettere il relativo accordo (art. 6, co. 3 e 4). In questi casi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, secondo capoverso, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica

presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza.

In caso contrario «il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». L’avvocato, autenticata copia dell'accordo autorizzato, deve trasmetterla «entro il termine di 10 giorni» dall’autorizzazione all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.

La violazione dell’obbligo di trascrizione, in entrambi i casi, è assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro irrogata dal Comune competente per il registro.

- Semplificazione delle procedure di separazione e divorzio

Un «accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»18, nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio può essere ottenuto anche attraverso separate dichiarazioni dei

coniugi rese innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

Tale modalità è preclusa in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti economicamente. Inoltre con esso non possono essere conclusi «patti di trasferimento patrimoniale» (art. 12, comma 3).

Ricevute le dichiarazioni, l’accordo viene immediatamente compilato dallo stesso sindaco e produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

La presenza degli avvocati delle parti è meramente facoltativa.

- Processo di esecuzione

Tra le modifiche apportate in materia di esecuzione forzata si segnalano

- Introduzione dell'art. 492-bis c.p.c. relativo alla «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare»22, meccanismo utilizzabile in caso di incapienza del debitore su richiesta del creditore, con autorizzazione del giudice, e delegato all’ufficiale giudiziario.

In caso di esito fruttuoso della ricerca, l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento con modalità differenti a seconda dei beni rinvenuti. Nel caso gli stessi non si trovino in luoghi rientranti nella sua competenza sarà il creditore, debitamente informato, a doversi attivare presso l’ufficiale giudiziario competente.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

La medesima modalità, ai sensi del novellato Art. 155-sexies delle disposizioni attuative al c.p.c. «si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»

- Modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi. Non sarà più necessario rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. in udienza, ma sempre o a mezzo racc. a/r o a mezzo pec.

Prevista anche l'introduzione di un foro generale per l’espropriazione presso terzi, individuato presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Se debitore è una PA, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, competente è al contrario il tribunale della sede del terzo.

Entrambe le disposizioni sono destinate ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

- Pignoramento di "autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", per i quali viene individuato un foro generale del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza il domicilio, la dimora o la sede, la cui disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Introdotte anche nuove norme per l'esecuzione del pignoramento di tali beni (il nuovo art. 521 bis del Codice di procedura civile) che si effettua come il pignoramento immobiliare «mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si

intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492».

Entro 10 giorni da tale notifica il debitore (così come intimato nell'atto di pignoramento) deve consegnare i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Perfezionato il pignoramento, «Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione». Il pignoramento «perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di» trenta

giorni.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

- introduzione dell’istituto della «chiusura anticipata del processo esecutivo» (ex art. 164-bis, disp. att. al c.p.c.) prevista ove risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie anche bilanciandolo con i costi della procedura e

con altri indici (Art. 19, comma 2, lett. b).

Anche tale disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

- Previsione dell’obbligo di iscrivere «a ruolo il processo esecutivo di espropriazione» entro quindici giorni dalla ricezione del processo verbale di pignoramento delle copie di titolo esecutivo e precetto da parte dell’ufficiale giudiziario a pena di inefficacia del

pignoramento (art. 19).

In sede di conversione si sono esplicitate le conseguenze dell’inottemperanza all’obbligo in parola con l’introduzione di un articolo 164-ter alle disp. att. al c.p.c. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo).

E’ fatto onere al creditore di darne comunicazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato.

E’ tuttavia specificato che «In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo» cessano allo scadere del termine previsto per il deposito.

E’ altresì previsto che «La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito».

Entrambe le disposizioni si applicano ai processi iniziati decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.