Convertito in legge il decreto sblocca cantieri

venerdì 21 giugno 2019

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la legge n. 55/2019 di conversione del dl n. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) rubricata come: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

La legge, nelle intenzioni del Parlamento, introduce diverse disposizioni finalizzate a favorire la crescita economica attraverso l'applicazione di varie misure volte alla semplificazione amministrativa del settore edilizio con particolare riferimento al settore degli appalti.

Le principali modifiche apportate al Codice appalti, sono di seguito indicate.

1) sospensione di quanto previsto dai seguenti articoli:

  • l'obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, comma 4, del dlgs n. 50/2016;

  • il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n. 50/2016

  • l'obbligo di utilizzo dell’Albo dei commissari di gara, di cui all’art. 77, comma 3, del dlgs n. 50/2016 pur restando fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante

  • indicazione della terna di subappaltatori come previsto dal comma 6 dell’art. 105

2) viene introdotta una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria purchè tali lavori non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o di impianti;

3) il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene limitato ai soli lavori con importi superiori a 75 milioni di euro che viene in ogni caso ridotto a 45 giorni dal momento di presentazione del progetto;

4) per le eventuali controversi relative all'esecuzione del contratto viene prevista la possibilità di istituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza;

5) il limite dei lavori in subappalto viene elevato al 40% rispetto al totale dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

6) validità dei certificati e gli altri documenti, presentati anche dai subappaltatori pari a 6 mesi dalla data del rilascio

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori vengono operate le seguenti modifiche:

  • lavori di importo tra i 40.000 euro i 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, mentre per i servizi e le forniture si procede tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

  • lavori di importo tra i 150.000 euro e i 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;

  • lavori di importo tra i 350.000 euro e 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

  • lavori di importi pari o superiore a 1.000.000 di euro, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 (c.d. procedura aperta)