Contributo unificato per le spese di giustizia: nuovi aumenti previsti dalla legge di stabilità 2013

Post date: Jan 9, 2013 11:38:13 AM

Il Ddl stabilità 2013, entrato in vigore in data 1 gennaio 2013 ha previsto ulteriori aumenti per il contributo unificato con particolare riferimento ai giudizi amministrativi.

Aumenta, infatti, da € 1.500 a € 1.800 il contributo unificato per i giudizi da trattare con rito amministrativo abbreviato ed ossia per le materie previste dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo e altre disposizioni speciali.

Notevoli variazioni, invece, subiscono gli importi per i giudizi in materia di appalti.

Infatti, il contributo unificato, originariamente stabilito in misura fissa a 4.000 euro deve essere ora corrisposto in base ai seguenti scaglioni di valore:

- € 2.000 per controversi di valore pari o inferiore a euro 200 mila;

- € 4.000 per controversie di valore compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;

- € 6.000 per controversie di valore superiore a 1.000.000 euro.

Aumentato anche l'importo per i ricorsi amministrativi ordinari e per quelli straordinari al Presidente della Repubblica che da 600 euro passa a 650 euro.

Previsto, come già effettuato in sede civile un aumento del contributo unificato della metà anche per le impugnazioni. L'art. 1 comma 27 del Ddl stabilità infatti prevede che: “Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.”

Un importante novità invece è prevista nei casi di rigetto di impugnazioni amministrative o civile. Infatti il Ddl stabilità ha anche previsto l'aggiunta del comma 1-quater all’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia che recita: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Dunque in caso di rigetto dell'impugnazione, anche se incidentale, sarà prevista una sorta di sanzione pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto dell'introduzione del relativo giudizio.

Tra gli allegati la tabella aggiornata alle modifiche normative introdotte.

I nuovi importi saranno operativi decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della norma e, dunque, a far data dall'1 febbraio 2013.