Coniuge in stato di bisogno: pubblicato il decreto attuativo che rende operativo il fondo di solidarietà

Post date: Jan 20, 2017 9:15:32 PM

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017 il decreto 15 dicembre 2017 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale sono stati individuati i Tribunali nazionali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge n. 208 del 2015 (c.d. legge di stabilità 2016).Tale fondo era stato già istituito, in via sperimentale, dalla legge di stabilità 2016, ma sino ad oggi, in mancanza del detto decreto attuativo, di fatto non aveva potuto erogare alcuna somma.

Nel provvedimento ministeriale vengono innanzitutto individuati i Tribunali, situati nei capoluoghi dei distretti sede di corte d'appello, presso i quali avviare la sperimentazione del "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno"

Il fondo, seppur nei limiti della sua dotazione (250.000 euro per il 2016 e 500.000 euro per il 2017) ha lo scopo di tutelare il coniuge separato che si trovi appunto in stato di bisogno e cioè, come previsto dalla norma, che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, (oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave), conviventi, nelle ipotesi in cui questi non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era obbligato.

Il coniuge che si trovi in tale situazione può adire il Tribunale del luogo ove risiede onde ottenere da parte dello Stato un’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno stesso.

La relativa istanza dovrà essere redatta in conformità ad un modulo disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta (e, dunque, a partire dal 14 febbraio), sul sito del Ministero della Giustizia nella sezione dedicata al fondo.

Secondo le indicazioni normative la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle generalità, dati anagrafici e codice fiscale del richiedente:

- l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale e la misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento (specificando che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di stabilità);

- l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente (ex art. 156, 6° comma, c.c.);

- l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE (o dell'ISEE corrente in corso di validità) è inferiore o uguale a 3mila euro;

- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dove l'interessato intende ricevere le comunicazioni;

- la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o di disoccupazione (ex art. 19 d.lgs. n. 150/2015) e, in tale ultimo caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All'istanza vanno allegati, sempre a pena di inammissibilità: un documento valido di identità del richiedente, una copia conforme del verbale di pignoramento mobiliare negativo ovvero della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti dell'ex coniuge inadempiente, la visura (rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente) da cui risulti l'impossidenza di beni immobili, l'originale (o la copia con formula esecutiva) del titolo sul quale è fondato il diritto al mantenimento.

Se la domanda viene ritenuta ammissibile, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, il Presidente del Tribunale (o un suo delegato) entro 30 giorni, la trasmette al Ministero della Giustizia autorizzando il pagamento delle somme dovute e non corrisposte dal coniuge inadempiente sul quale, dopo aver erogato il denaro, lo Stato si andrà direttamente a rivalere.