Circolare 25 novembre 2010, n. 3428 del Ministero del Lavoro con le prime istruzioni sul Collegato Lavoro

Post date: Dec 9, 2010 8:33:51 PM

A seguito dell'entrata in vigore del "Collegato Lavoro", dal 24 novembre 2010 il tentativo di conciliazione è tornato ad essere facoltativo e non è più necessario che preceda il ricorso al Giudice del Lavoro.

Tale aspetto è stato chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare 25 novembre 2010, n. 3428 contenente le prime istruzioni operative per la fase transitoria a seguito delle modifiche introdotte dal "Collegato Lavoro" (Legge n. 183/2010).

Rimane invece l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per i contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 31 della legge 183/2010 e del quarto comma dell'articolo 80 del d.lgs. n. 276/2003. In particolare, diventa vincolante il verbale di conciliazione.

Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso.

In tal caso il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se invece non si raggiunge l'accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti (art. 411, comma 2) e il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.

La richiesta di conciliazione deve seguire una procedura precisa:

  • entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;

  • entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;

  • entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7)

Tra gli allegati il testo completo della circolare ministeriale