Approvato il nuovo processo amministrativo: in vigore dal 16 settembre 2010

Post date: Jul 14, 2010 1:33:31 PM

E' quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156 che codifica il processo amministrativo, in attuazione della delega conferita dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (articolo 44) al Governo.

Il nuovo Codice per le controversie amministrative ha recepito le indicazioni contenute, appunto, nella Legge n. 69/2009) rivolte alla riorganizzazione del processo amministrativo allo scopo di rendere il rito più veloce ed efficace.

Il nuovo Codice si propone essenzialmente la finalità di rendere “snello” il processo amministrativo, aggiungendo tra le altre cose all''articolo 2 prevede che il giudice e le parti collaborino per la realizzazione della ragionevole durata del processo al fine di evitare gli eventuali risarcimenti previsti dalla legge Pinto.

Il nouvo Codice in questione è composto di 137 articoli (la bozza ne prevedeva 154), oltre 23 articoli tra norme di attuazione, transitorie e di abrogazione, suddivisi in cinque libri, articolati nel seguente modo:

  • Libro Primo “Disposizioni Generali”

  • Libro Secondo “Processo Amministrativo di Primo Grado”;

  • Libro Terzo “Impugnazioni”;

  • Libro Quarto “Ottemperanza e Riti Speciali”;

  • Libro Quinto “Norme Finali”

  • Allegato 2 “Norme d’attuazione”;

  • Allegato 3 “Norme transitorie”;

  • Allegato 4 “Norme di coordinamento e abrogazioni”.

Rispetto a quanto previsto dalla bozza originale non sono mancate delle modifiche, quali ad esempio sull’azione risarcitoria, ammessa ora entro il termine di decadenza di 120 giorni ed esclusa nel caso in cui si sarebbero potuti evitare danni usando la ordinaria diligenza, anche mediante l’impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi.

Le azioni che il codice ha previsto sono quattro con possibilità di cumulo:

  • la tradizionale azione di annullamento;

  • l’azione di condanna;

  • l’azione risarcitoria;

  • l’azione avverso il silenzio.

Alcune cose vengono, invece, confermate, alcuni riti speciali, quali ad esempio quello sul diritto di accesso, di silenzio inadempimento, in materia di appalti pubblici (tramite assorbimento delle disposizione di cui al recente D.Lgs. n. 53/2010) ed in materia elettorale.

Altri, invece, vengono abrogati, come il ricorso preventivo al Consiglio di Stato, quello di diniego di iscrizione o di cancellazione dai registri generali delle organizzazioni di volontariato e dai registri delle associazioni di promozione sociale e, infine, il rito relativo ai provvedimenti di trasferimento o destinazione d’ufficio dei magistrati ordinari a sedi disagiate.

Altre novità riguardano l’aspetto istruttorio del nuovo processo amministrativo, molto più vicino ora a quello civile.

Ancora entrano a far parte del processo amministrativo la testimonianza scritta e la consulenza tecnica.

La fase cautelare viene ricondotta a fase incidentale ed al termine della stessa, in caso di accoglimento di richiesta del provvedimento d’urgenza, il Giudice deve fissare l’udienza di merito.

L’udienza sulla domanda cautelare dovrà essere svolta alla prima camera di consiglio utile dopo che siano decorsi 20 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica del ricorso e, trascorsi 10 giorni dal suo deposito in segreteria.

Tra gli allegati il testo del nuovo codice amministrativo