Agenzia delle Entrate: approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2022 è stato approvato il nuovo modello di avviso di intimazione, sostituendo il riferimento alle Commissioni tributarie con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria e adeguando il logo dell’agente della riscossione.

Secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.

L’art. 29, comma 1, lett. e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di 2 accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010.

La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3 ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3 bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16.

L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.

La legge 31 agosto 2022, n.130 ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”

L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”

Nel provvedimento si procede, pertanto, a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel vecchio modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.

L'avviso di intimazione, composto di tre pagine cambia anche nei contenuti.

La prima pagina, con maggiore chiarezza e con una diversa veste grafica, presenta una tabella riassuntiva degli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali risulta la morosità.

L’inserimento di questo prospetto consente, così, l’utilizzo di un unico avviso di intimazione per diversi tipi di atti.

Nella seconda pagina vi è una sezione riservata all’Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni.

Nella terza e ultima pagina è previsto lo spazio dedicato alla notifica con l'indicazione dei dati dei soggetti delle modalità con cui viene eseguita la consegna dell'intimazione di pagamento.