Tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia che decide in composizione collegiale.

E' formato da quattro giudici di cui due giudici professionali (c.d. togati) e due giudici onorari (un uomo e una donna), "benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia".

Per tali motivi è un organo che si definisce specializzato, composto cioè da soggetti specificamente preparati nella materia minorile.

Il Tribunale ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello e, pertanto, ha normalmente sede distrettuale, pur esistendo delle c.d. sezioni distaccate dislocate a livello territoriale

Il Tribunale per i minorenni esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa sempre con lo scopo di realizzare il migliore interesse del minore.

In materia penale giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto quando è ancora in minore età, anche se ciò è avvenuto in concorso con persone adulte.

Ha, quindi, una competenza esclusiva per i reati commessi dai minorenni e, ciò non solo con funzioni giudicanti, ma anche con quelle di Tribunale di Sorveglianza e di Tribunale della Libertà.

La competenza in materia civile non è, invece, esclusiva, poiché la stessa concorre con quella di altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare).

Il Tribunale per i minorenni è competente, inoltre, ad effettuare interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato i loro doveri nei confronti dei figli.

Detto organo può, infatti, porre dei limiti all'esercizio della responsabilità genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile).

Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o struttura di tipo familiare o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83).

Nei casi più gravi, può inoltre dichiarare la decadenza dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un'altra famiglia (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

E' di competenza del Tribunale per i minorenni inoltre autorizzare, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.).

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, inoltre a fr data dall'1.1.2013 non rientrano più nell'ambito della competenza civile del Tribunale minorenni i provvedimenti che regolano l'affidamento dei figli di genitori non sposati, che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione di conflitto rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 317 bis codice civile) essendo stata la stessa trasferita al Tribunale ordinario.

Competenza civile

Il Tribunale per i minorenni è competente in materia di adozione e affidamento familiare.

Tale organo infatti ha una competenza specifica che concerne la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono.

I provvedimenti conseguenti l'accertamento della sussistenza di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne, nei casi più gravi anche lo stato di adottabilità.

Per quello che riguarda quest'ultimo istituto, è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa.

Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro del minore nel luogo di residenza/dimora abituale ovvero di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risieda in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio.

Di seguito si rappresentano alcune delle competenze più significative.

Procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:

  • proroga dell'affidamento consensuale e/o l'affidamento disposto direttamente del Tribunale per i minorenni (art 4 l. 184/83);

  • verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata (art. 74 L. 184/83);

  • disposizioni concernenti l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore affidato (art. 80 l.184/83) ;

  • autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 c.c.);

  • nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.);

  • decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.);

  • reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.);

  • controllo della responsabilità genitoriale ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.) fatta eccezione per i casi in cui sia pendente giudizio di separazione o divorzio;

  • rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);

  • autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.);

  • autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83);

  • autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 T.U. 286/1998);

  • procedure per il rimpatrio dei minori sottratti ovvero dell'attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario (Convenzione dell'Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64 - art. 7);

Procedimenti di adottabilità e di adozione:

Procedimenti civili contenziosi:

  • l'interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);

  • legittimazione (art. 284 c.c.);

  • autorizzazione al riconoscimento del minore nei casi previsti dall'art. 251 c.c. (figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta), avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio;

In campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.

Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.

Competenza penale

Il Tribunale per i minorenni è competente per tutti i reati commessi da coloro che al momento del fatto erano minorenni.

se il minore non ha ancora compiuto 14 anni è considerato dalla legge non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.), ma ciò non esclude che, qualora se ne accerti la pericolosità sociale, può essergli applicata la misura di sicurezza delle prescrizioni, della permanenza in casa ovvero del collocamento in comunità.

Il procedimento penale minorile ha delle caratteristiche particolari che lo distinguono da quello ordinario a carico dei maggiorenni.

Al processo partecipano anche i genitori e gli operatori del USSM (ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni dell'amministrazione della giustizia- art. 6 d.p.r. 448\88).

Quanto ai genitori la loro presenza è prevista al fine di garantire, secondo l'art. 12 d.p.r. 448\88, assistenza affettiva e psicologica al minore, ma non è infrequente che venga loro richiesta una collaborazione più attiva sia per acquisire maggiori elementi di conoscenza sul giovane, sia per stimolare il coinvolgimento di tutto il nucleo familiare negli interventi a sostegno del minore.

In ogni stato e grado del procedimento l'Autorità giudiziaria minorile (Tribunale e Procura) si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (USSM) e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Tali servizi hanno il compito di relazionare sulle condizioni di vita personali e familiari del minore, sulla sua personalità, di proporre le attività più utili per il minore e predisporre, ove possibile, un progetto educativo individualizzato.

Nel processo penale minorile, a differenza di quello ordinario, la legge non consente la costituzione di parte civile della persona offesa.

Le indagini preliminari

Tale fase è svolta dal GIP, organo monocratico, che interviene per convalidare arresti, fermi e accompagnamenti dei minori, ovvero per disporre nei loro confronti l'applicazione di una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero.

Le misure cautelari a cui possono essere sottoposti gli indagati minorenni:

  • prescrizioni inerenti attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative;

  • permanenza in casa;

  • collocamento in comunità;

  • custodia cautelare in un istituto penale per minorenni.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Gip inoltre pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue e che il comportamento posto in essere dal minore è stato occasionale.

L'udienza preliminare

E' celebrata dal GUP – organo collegiale composto da un giudice togato e da due giudici onorari – ed è finalizzata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio di un minore formulata dal pubblico ministero, cioè a pronunciarsi sulla necessità che venga sottoposto a processo.

Nel processo minorile l'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento.

Con il consenso dell'imputato, il GUP può pronunciare:

  • sentenza di non luogo a procedere per concessione all'imputato del perdono giudiziale

  • sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto

  • sentenza di non luogo a procedere per incapacità di intendere e volere ovvero di non raggiunta maturità dell'imputato (con eventuale applicazione di una misura di sicurezza, qualora se ne sia accertata la pericolosità sociale).

  • sentenza di condanna o assoluzione all'esito di giudizio abbreviato.

Per gli imputati minorenni non è consentita l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando il Giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato, sospende il processo nei suoi confronti, disponendo che egli segua un percorso rieducativo (cd. messa alla prova) secondo un programma concordato con gli operatori dei servizi sociali (Ussm), al fine di verificare se, con il sostegno dei servizi sociali, riuscirà ad orientare la sua condotta su modelli di civile convivenza.

All'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. In caso negativo il processo riprende il suo corso.

Il dibattimento

Si celebra dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari quando non è stato possibile definire il procedimento all'udienza preliminare e il giudice dispone il rinvio a a giudizio.

Il Tribunale è competente anche per l'esecuzione della pena fino al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato.