Io e mia moglie vorremmo procedere ad una separazione consensuale.

Possiamo in quella sede trasferire la proprietà del nostro immobile o dobbiamo rivolgerci necessariamente ad un notaio ?

martedì 19 giugno 2018

Per rispondere correttamente a questa domanda va detto che fino a qualche anno fa la quasi totalità dei Tribunali italiani consentivano di trasferire in sede di separazione le proprietà immobiliari senza la necessità per i coniugi di recarsi dal notaio.

Invero ormai i Tribunali sono quasi tutti orientati per l'inammissibilità di tali trasferimenti, ma consentono unicamente che i coniugi prendano un impegno al trasferimento.

Tale impegno, trasfuso nell'accordo di separazione (poi omologato) non determina il materiale trasferimento dell'immobile (es: in favore dell'altro coniuge o dei figli), ma ha soltanto un'efficacia obbligatoria nel senso che la parte inadempiente che non procede spontaneamente alla cessione del bene può essere convenuta in giudizio per ottenere il medesimo effetto.

Per il trasferimento della proprietà è, quindi, necessario recarsi da un notaio dopo l'omologa di separazione o dopo la sentenza di divorzio, potendo, in tal caso, comunque, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, (con totale esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) trattandosi di atto finalizzato a dare esecuzione agli accordi di separazione o divorzio che appunto sono esenti da ogni imposta.

In ogni caso prima di procedere in tal senso è sempre opportuno approfondire i protocolli utilizzati dai Tribunali presso i quali introdurre il relativo giudizio.