Diritto ambientale comunitario: il principio di precauzione

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NELL’ORDINAMENTO E NELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il principio di precauzione è accolto dall’ordinamento comunitario come uno dei cardini della politica ambientale comune definita dal Titolo XIX Trattato CE (nuova numerazione).

In particolare, ai sensi dell’art. 174, 2 “la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio che chi inquina paga”.

Altre norme del Trattato possono esservi indirettamente ricondotte.

Si pensi all’art. 95 trattato CE, in materia di riavvicinamento delle legislazioni nazionali riguardanti la tutela della salute e del consumatore, o all’art. 152 CE, in tema di tutela alla salute.

In particolare, la Corte ha affermato che “si deve ammettere, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, che le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”.

V

IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE SUL TEMA “IL RICORSO AL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE” (2000/C268/04)

Il parere del comitato economico e sociale sul tema “il ricorso al principio di precauzione” (2000/c268/04) offre spunti molto importanti per individuare con precisione la materia.

Il parere sancisce che il principio di precauzione debba essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Per la Commissione il principio di precauzione è, dunque, particolarmente importante nella fase di gestione del rischio: se non è possibile, infatti, determinare il rischio con sufficiente certezza, spetta ai responsabili politici giudicare quale sia un livello di rischio accettabile per la società.

Il ricorso alla precauzione si può tradurre in una decisione di agire o di non agire.

La commissione ritiene che si tratti di un principio di applicazione più generale che deve essere preso in considerazione nell’ambito della gestione del rischio nei settori della salute e della sicurezza dei consumatori

il responsabile deve controllare e misurare il rischio e nello stesso tempo deve correre un rischio che non può ancora conoscere, ma che potrebbe manifestarsi in futuro in una nuova fase di evoluzione della scienza.

Il rischio contemporaneo è contraddistinto dalla dimensione particolare di essere legata ad una straordinaria dilatazione nel tempo.

Si passa, quindi, da una problematica legata alla sicurezza tecnica, ad una problematica legata alla sicurezza etica.

La precauzione si configura, dunque, come un elemento essenziale di ogni processo di analisi del rischio.

Il principio di precauzione, in quanto elemento di tale processo, costituisce un approccio alla gestione del rischio al quale si ricorre in presenza di un rischio sconosciuto di un pericolo potenzialmente significativo, in attesa di ottenere ulteriori risultati dalla ricerca scientifica.

La Commissione individua nel principio di precauzione tre componenti fondamentali: maggiori sforzi volti ad accrescere le conoscenze, la creazione di strumenti di vigilanza scientifica e tecnica per identificare le nuove conoscenze e comprenderne le implicazioni, l’organizzazione di un ampio dibattito sociale in merito a ciò che è auspicabile e a ciò che è fattibile.

La vigilanza scientifica si prefigge di identificare i segnali deboli.

L’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione dei rischi, effettuata da scienziati specializzati indipendenti, mentre la gestione dei rischi, invece, è di competenza dei responsabili politici che valutano la necessità e le modalità del ricorso al principio di precauzione, ovvero tutelare l’ambiente e la salute non in modo radicale, ma tenendo conto delle esigenze produttive, realizzare, insomma, quello che viene definito lo sviluppo sostenibile.

TRATTATO CE

TITOLO XIX - AMBIENTE

Articolo 174

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

—salvaguardia,tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

—protezione della salute umana,

—utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

—promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,tenendo conto

della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva,sul principio della correzione,in via prioritaria alla fonte,dei danni causati all'ambiente,nonché sul principio «chi inquina paga ».

In tale contesto,le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano,nei casi opportuni,una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica,misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

— dei dati scientifici e tecnici disponibili,

— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,

— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,

— dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle

sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300,tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

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Articolo 175 (*)

1. Il Consiglio,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95,il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza;

—sull'assetto territoriale,

—sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,

—sulla destinazione dei suoli,ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio,deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma,può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

3. In altri settori il Consiglio,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Il Consiglio,deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o,secondo i casi,dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.

4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario,gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga »,qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro,il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura,disposizioni appropriate in forma di

—deroghe temporanee e/o

—sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.

(*)Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 176

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.