Osservazioni di Futuro sostenibile in Lomellina
R.I.R.
5 agosto 2011
Le osservazioni che si avanzano in ordine alla richiesta di approvazione del progetto sono direttamente riferibili al rapporto intercorrente tra la discarica controllata R.C.A. ed il contesto industriale contiguo ( Raffineria dell’ E.N.I.) specificatamente per ciò che riguarda il Rischio di Incidente Rilevante ( R.I.R.)
La relazione illustrativa relativa allo Studio di Impatto Ambientale allegato al Progetto, tratta tale problematica al paragrafo 3.1.12 – Elaborato tecnico R.I.R. alla pagina 38 e seguenti.
Nella relazione citata viene correttamente indicato che in territori limitrofi all’area individuata per la realizzazione della discarica, esistono 2 complessi industriali classificati a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lg. 334/99 e s.m.i.: a nord la Raffineria E.N.I. S.p.A caratterizzata da una molteplicità di impianti globalmente connessi alla raffinazione ed alla commercializzazione di idrocarburi e la Oxon Italia S.p.A. a sud, un’industria chimica sita nel comune di Mezzana Bigli.
Si premette che le osservazioni che verranno avanzate non riguardano il rapporto con la Oxon Italia S.p.A. sia per la notevole distanza intercorrente (oltre 2,5 Km.) sia perché il comune di Mezzana Bigli risulta sprovvisto dell’Elaborato R.I.R e le valutazioni condotte dagli estensori della relazione si basano su una “Scheda di informazione su rischi di incidente rilevante” predisposta dalla ditta stessa.
Le osservazioni riguardano invece gli aspetti connessi al R.I.R. relativo al complesso della Raffineria E.N.I. ed, in prima battuta, si riferiscono alla
a) immediata contiguità intercorrente tra l’area destinata alla realizzazione della discarica ed il complesso E.N.I.,
b) ricaduta dell’area della futura discarica nell’ambito delle zone sensibili in caso di incidente rilevante così come stabilite ai sensi del D.Lgs. 334/99, dal D.M. LL.PP. 9/5/2001 n. 151 ed individuate nell’ambito dell’ Elaborato R.I.R. predisposto congiuntamente dal Comune di Sannazzaro de’ Burgundi e dal Comune di Ferrera Erbognone,
c) compatibilità della realizzazione della discarica con gli strumenti urbanistici territoriali vigenti in rapporto all’ E.R.I.R e con i vincoli posti dalla normativa europea, nazionale e regionale in ordine all’utilizzo del suolo in aree soggette a R.I.R.,
d) valutazione dell’”effetto accumulo” delle possibili conseguenze derivanti da un incidente rilevante nell’ipotesi della presenza della discarica di amianto in un’area sensibile R.I.R. adiacente alla Raffineria.
Punti a) e b)
Il primo elemento che va opportunamente evidenziato è quello connesso alla realizzazione della discarica controllata R.C.A. su un’area immediatamente prospiciente la parte sud-orientale della Raffineria, un settore della stessa caratterizzata dalla presenza di un numero assai consistente di enormi serbatoi destinati a contenere grandi quantità di idrocarburi destinati alla raffinazione ed alla successiva spedizione.
I muri di cinta della raffineria e dell’ipotetica discarica sorgerebbero a non più di 20 – 30 metri, divisi solo dalla strada provinciale n. 28 che va da Sannazzaro a Pieve del Cairo e Tortona.
La presenza di un così alto numero di serbatoi colmi di carburante fa sì che questa area sia stata individuata come particolarmente critica per ciò che riguarda la sicurezza interna ed esterna allo stabilimento e che pertanto siano state individuate delle zone a rischio di conseguenze gravi in caso di incidente rilevante; tali zone hanno come epicentro proprio l’area dei serbatoi antistanti e progressivamente si allargano nel territorio circostante.
Ciò ha come conseguenza che l’intera superficie destinata alla realizzazione della discarica rientri nelle aree che possiamo definire sensibili relativamente alle CATEGORIE DI EFFETTI che un eventuale incidente rilevante potrebbe determinare alle persone ed all’ambiente.
Infatti se si esaminano le Tavole dal n. 1 al n. 5 dell’E.R.I.R predisposto dai Comuni di Sannazzaro de’ Burgundi e di Ferrera Erbognone, si può facilmente verificare quanto è stato appena affermato.
Del resto è la stessa Relazione tecnica dei proponenti della discarica che afferma:
”Come si evince dalla Fig. 20, di seguito riportata, sulla base di quanto stabilito dalle delimitazioni individuate dall’Elaborato R.I.R. dei Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e
di Ferrera Erbognone, il sito di ubicazione della discarica ACTA srl è parzialmente compreso nella zona ad elevata letalità, per quanto riguarda il settore più prossimo alla Raffineria Eni
(porzione settentrionale dell’area oggetto di intervento), ed è via via interessato dalla presenza dell’area di inizio letalità, di lesioni irreversibili e, infine, di lesioni reversibili (che si sviluppano
secondo cerchi concentrici di raggio via via crescente). Per tale ragione nel progetto di discarica in oggetto, la collocazione dell’area impiantistica destinata all’accettazione (e quindi al maggior tempo di stazionamento del personale addetto) è stata individuata avendo cura di localizzare la posizione più distale e periferica (porzione meridionale dell’area oggetto di intervento) rispetto alle stesse aree R.I.R. della Raffineria Eni.”
Quindi una prima significativa osservazione si crede valga la pena di essere fatta:
sia i dati contenuti nell’ E.R.I.R. sia quelli presenti nella relazione tecnica, evidenziano, in modo incontrovertibile come gli ambiti di terreno destinati a discarica R.C.A. rientrino in zona definita di ELEVATA MORTALITA’, di INIZIO DI MORTALITA’, di LESIONI IRREVERSIBILI e di LESIONI REVERSIBILI.
Sarebbe assai interessante verificare quanto percentualmente corrisponda l’estensione di ciascuna delle 4 aree ed in particolar modo a quanto corrisponda il totale delle 3 aree con effetti più gravi rispetto all’area con effetti relativamente meno gravi e rispetto alla totalità della superficie.
Questo dato manca nella relazione tecnica così come manca alla “Fig. 20 – Stralcio della Tavola 5 dell’E.R.I.R. in scala 1:10.000 “Aree interessate da conseguenze incidentali” relativa ai comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e di Ferrera Erbognone. Area impiantistica della discarica destinata all’accettazione.” una chiara individuazione dell’area destinata alla discarica in modo da evidenziare visivamente lo sviluppo della stessa in rapporto all’inviluppo geometrico delle zone potenzialmente a rischio.
A tal proposito risulta fuorviante ed impropria la sola evidenziazione dell’area destinata all’accettazione, un minuscolo puntino rosso posto alla distanza maggiore possibile dalle 3 zone maggiormente “sensibili” ma comunque rientrante nella quarta, quella che determinerebbe “lesioni reversibili”.
Questa scelta operata dagli estensori del progetto sarebbe motivata dal fatto che nell’area dell’accettazione si concentrerebbe il maggior tempo di stazionamento del personale addetto.
Tale affermazione risulta per lo meno opinabile e difficilmente dimostrabile a priori.
Infatti l’estensione dell’area e le concrete modalità di esecuzione dell’attività, con il trasporto delle balle di C.A. e la loro collocazione nella “ buca” in cui verranno sotterrate, lascia prevedere una consistente attività della maggior parte degli operatori addetti al di fuori dell’area di accettazione.
Si tenga conto inoltre che l’afflusso all’area avverrà per il tramite di una strada posta in fregio all’impianto in direzione sud-ovest, che attraverserà le aree interessate agli effetti R.I.R. sopradescritte quindi è assai probabile che, dato il considerevolissimo afflusso di automezzi previsto, un alto numero di persone non direttamente addetti alla discarica, sia temporalmente presente nelle aree a rischio.
A proposito di tale sottolineatura del ruolo preminente svolto dall’accettazione, si evidenzia che la richiesta di approvazione del progetto non riguarda tale area ma piuttosto l’intera superficie della discarica rientrante nell’ambito R.I.R.
Punto C)
Stabilito in termini incontrovertibili che il territorio relativo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della discarica R.C.A. a Ferrera Erbognone si trova complessivamente su un’area individuata dall’ E.R.I.R. dei Comuni di Sannazaro de’ Burgundi e di Ferrera Erbognone come area potenzialmente interessata dagli effetti conseguenti ad un incidente rilevante, con un’articolazione interna che va dalla zona di pressoché certa letalità a quella di lesioni reversibili, si tratta di vedere se, sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, non sussistano limiti e vincoli che ne impediscono la realizzazione.
Pur in presenza di una normativa particolarmente complessa e non sempre lineare, La sottoscritta ritiene che tali limiti sussistano e pertanto confida che gli organi preposti alla valutazione della richiesta ne tengano conto.
I riferimenti normativi di più immediato riferimenti sono la direttiva del Consiglio d’Europa del (9/12/1996 n. 96/82 CE, il D.Lgs. 334/99, il D.Lgs. 238/05, il D.M. LL.PP. 9/5/01 n. 151.
Dalla lettura degli articoli relativi al “controllo dell’urbanizzazione” (art. 12 della direttiva europea, art.14 del D.Lgs. 334/99, art. 5 del D.M. 151/01) e all’”assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione” ( art.8 del D.Lgs.238/05), emergono molti punti problematici che meriterebbero un’attenta valutazione tenuto conto del fatto che le prescrizioni normative debbono intendersi cogenti non solo nel momento della realizzazione dei piani di controllo del territorio ma anche nel momento specifico della concessione o dell’autorizzazione urbanistica ( vedi parere dell’avvocato generale della Corte europea dell’11/aprile 2011).
In particolare si richiama l’attenzione sul concetto di “ opportune distanze”, costantemente richiamato in tutti i riferimenti di Legge, che devono intercorrere tra lo stabilimento R.I.R e le altre strutture abitative, di servizio, infrastrutturali ecc. esterne all’impianto ma comunque prossime allo stesso.
Cosa si intende per “opportune distanze”?
Forse che la sostanziale contiguità tra la raffineria e la discarica, divise solo dalla strada provinciale, puo’ veramente considerarsi un’ “opportuna distanza”?
Pur sottolineando l’indeterminatezza dell’indicazione normativa ed altresì il fatto che in alcune di tali disposizioni, l’elenco delle strutture di cui tener conto nella valutazione delle distanze, viene preceduta da “ ad esempio” rimarcando il ruolo non esaustivo dello stesso, si richiama ancora il parere dell’avvocato generale della Corte europea che invita a concretizzare la valutazione al caso specifico nel momento della scelta circa la concessione/autorizzazione, attraverso un’analisi dei molteplici aspetti che concorrono a garantire comunque standard di sicurezza adeguati.
Un secondo aspetto che emerge dalla lettura delle disposizioni normative è quello connesso al concetto di “ zone frequentate dal pubblico”.
Ad una prima superficiale lettura tale terminologia potrebbe lasciar intendere spazi pubblici frequentati da persone, come potrebbero essere parchi, giardini pubblici, aree ricreative e sportive ecc.
In realtà, stando al parere giuridico precedentemente citato, il concetto deve intendersi in modo più ampio; nel caso specifico trattato a livello di Corte europea di Giustizia, in cui si trattava di modificare un’attività già presente in un’area sensibile R.I.R. in un’altra più spiccatamente commerciale, l’avvocato generale ritiene che nel concetto di pubblico vadano considerati i lavoratori dipendenti e gli eventuali clienti.
Non solo ma ribadendo il concetto della necessità di valutare concretamente il singolo caso, egli ritiene che un ulteriore elemento da prendere in considerazione consista nel determinare se l’eventuale cambiamento di destinazione dell’area attigua allo stabilimento R.I.R. determini un aumento della presenza di persone in tale ambito.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che con la trasformazione dell’area da destinazione agricola ( per di più con una consolidata vocazione all’arboricoltura che notoriamente richiede una presenza meno significativa di addetti rispetto a quella seminativa) ad area destinata alla discarica di C.A., la presenza, sia quantitativa sia prolungata nel tempo di persone ( pubblico), risulti un dato di fatto assodato.
Ma l’osservazione più importante e significativa che si vuole avanzare riguarda, a parere di chi scrive, la concreta impossibilità di realizzare una discarica in tale contesto da un punto di vista strettamente giuridico.
Il complesso della Raffineria E.N.I. rappresenta un concentrato di siti R.I.R.
Infatti su 11 siti censiti in Provincia di Pavia, ben 4 si trovano dislocati in un’area assai ristretta dei Comuni di Sannazzaro de’ Burgundi e di Ferrera Erbognone, corrispondente all’impianto petrolchimico in questione.
Nei numerosissimi serbatoi presenti, si trovano ingentissime quantità di GPL, benzina, e carburanti di diversa natura, mentre nei depositi c’è un’altrettanta assai consistente quantità di minerali necessari al processo produttivo.
E’ di tutta evidenza quindi come l’area dello stabilimento e l’area circostante siano state individuate come aree soggette a Rischio di Incidente Significativo caratterizzato da esplosioni, incendi di vaste proporzioni, fuoruscita di sostanze tossiche e altri eventi che potrebbero assumere la veste di catastrofe ambientale.
Inevitabilmente ciò, nonostante le appropriate misure di sicurezza costantemente aggiornate e puntualmente aggiornate, determina una valutazione di rischio di incidente rilevante assai consistente, sia nelle dimensioni del fenomeno che nelle sue possibili, drammatiche conseguenze.
Pertanto, pur in assenza di un dato fondamentale che non si è stato in grado di ottenere, ossia la classe di probabilità dell’evento così come determinato ai sensi dell’allegato del D.M. 151/01, si ritiene che le caratteristiche dell’impianto e la concentrazione delle zone a R.I.R determinino l’attribuzione delle classi più alte previste nelle tabelle di “compatibilità ambientale” ivi contenute.
Se così è, dalla successiva comparazione tra le categorie territoriali compatibili e gli stabilimenti a R.I.R, così come stabilito dalle tabelle 3a e 3b del medesimo allegato, emerge in modo evidente che la realizzazione della discarica nell’area individuata risulta illegittima.
Infatti, in entrambe le tabelle, nei riquadri corrispondenti ad elevata letalità, ad inizio letalità ed a lesioni gravi ( nella tabella 3b), viene riportata la lettera F che, in un’ulteriore tabella, relativa alle previsioni urbanistiche e/o alle concessioni/autorizzazioni edilizie richieste stabilisce che sono possibili interventi solo:
a) nell’area entro i confini dello stabilimento,
b) nelle aree limitrofe, entro le quali non siano presenti manufatti o strutture in cui sia presente l’ordinaria presenza di gruppi di persone.
Come già abbiamo evidenziato in precedenza, questa seconda condizione non si realizza nel caso in questione.
Infatti nelle aree sensibili di letalità elevata, di inizio letalità e di danni irreversibili, rientranti nell’area di pertinenza della discarica, verranno realizzati manufatti e strutture che presuppongono la presenza di gruppi di persone sia nel momento di realizzazione dell’opera, sia nella successiva, ordinaria attività.
Effettivamente solo l’estrema parte meridionale dell’area, opportunamente evidenziata dal progetto, quella destinata all’accettazione, rientrando nell’area dei danni reversibili, potrebbe essere considerata compatibile con diverse tipologie edificatorie così come previsto dal sopraccitato D.M. ma il resto della discarica, a parere della sottoscritta, non potrebbe essere autorizzata.
Punto d)
Pur ritenendo abbondantemente dimostrata l’incompatibilità della realizzazione della discarica con la zona a R.I.R. per i vincoli normativi esistenti, si ritiene necessario evidenziare un ultimo aspetto del problema: quello relativo al cosiddetto “effetto domino” richiamato nelle disposizioni normative sia a livello europeo che nazionale.
Con tale termine si intende il possibile “effetto accumulo” che verrebbe a determinarsi dall’interazione di sostanze potenzialmente pericolose presenti in stabilimenti diversi nel momento in cui avvenisse un incidente rilevante con conseguenze negative potenziate da tale fatto.
Infatti la direttiva europea 9/12/1996 n. 96/82 CE recepita con il D.Lgs.334//99, all’art. 8 comma 1 prevede
:
“ Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli art. 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell’art. 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell’inventario di sostanze pericolose in essi presenti”
E’ pur vero che il testo letterale dell’articolo sembra delineare uno scenario che contempli solo la valutazione dell’ effetto domino” tra stabilimenti esistenti ma sacrosanti criteri di prudenziale valutazione verso realtà produttive in via di realizzazione si rendono necessari e doverosi da parte di chi è chiamato a decidere su possibili gravissime conseguenze future.
Ed allora sorge spontanea la domanda se gli atti presentati tendenti ad ottenere l’approvazione alla realizzazione della discarica tengano in debito conto tale aspetto del problema.
Nella relazione tecnica allegata alla domanda presentata dalla A.C.T.A. srl vengono analiticamente elencati i prodotti che potrebbero determinare un incidente rilevante
L’elenco, abbastanza impressionante, risulta il seguente:
RAFFINERIA ENI
- Acido Fluoridrico
- Miscela C3/C4
- Benzina
- Gasolio
- Idrogeno
- Idrogeno Solforato
- Isobutano
- Grezzo
- Propano
- Metanolo
DEPOSITO PRAOIL
- Grezzo
- Gasolio
- Virgin Naphta
- Benzina
DEPOSITO AGIPGAS
- GPL
Per ogni stabilimento sono stati quindi considerati gli scenari incidentali che potrebbero comportare conseguente all’esterno degli stessi:
RAFFINERIA ENI
- Rilascio di Acido Fluoridrico in fase liquida (Unità 1A)
- Rilascio di Idrogeno Solforato (Unità 3A)
- Rilascio di Isobutano (Unità 4.1A e 4.2A)
- Rilascio di Propano d’Isobutano (Unità 5.1A e 5.4A)
- Rilascio di Grezzo (Unità 6.4A e 6.8A)
- Rilascio di Benzina (Unità 7.1A, 7.2A, 7.13A, 7.14A, 7.35A)
- Rilascio di Metanolo (Unità 8.A)
DEPOSITO PRAOIL
- Rilascio di Grezzo (Unità 1P)
- Rilascio di Virgin Naphta (Unità 3P)
- Rilascio di Benzina (Unità 4P)
DEPOSITO AGIPGAS
- Rilascio di GPL (Unità 1G e 2G)
- Rilascio di GPL in atmosfera (Unità 3G)
N.B. si sono evidenziati in grassetto i dati riferibili allo stabilimento posto nelle immediate vicinanze dell’area destinata a discarica R.C.A.
La relazione tecnica continua affermando che:
"In conclusione, le sostanze presenti e/o trattate presso la nuova discarica per R.C.A. in progetto non sono in alcun caso correlabili e cumulabili a quelle identificate (Acido Fluoidrico, Benzina,
Metanolo, Idrogeno Solforato, Cloro, ecc.) presso i descritti stabilimenti a rischio e in ogni caso, lo stesso impianto in progetto, non rappresenta un luogo soggetto ad affollamento rilevante, sia in fase costruttiva che in fase gestionale".
La sottoscritta non possiede le competenze tecniche per valutare tale affermazione ma ritiene che essa valga in riferimento ad una situazione ordinaria ma che le cose possano cambiare in seguito ad una situazione quale un incidente rilevante.
Senza entrare in valutazioni che non competono alla sottoscritta, si evidenzia come un possibile incidente che si verifichi con prodotti quali quelli soprariportati, potrebbe determinare esplosioni ed incendi che potrebbero interessare gli involucri contenenti amianto presenti in discarica in attesa di essere interrati oppure in transito su automezzi circolanti nelle immediate vicinanze della raffineria.
Tale fatto determinerebbe la frantumazione delle lastre di amianto con la conseguente emissione nell’atmosfera delle micidiali fibre che potrebbero determinare le conseguenze mortali in chi le inspirasse.
Si ritiene che tali aspetti, ai sensi delle disposizioni normative connesse all’effetto domino, non siano stati a sufficienza valutate e comunque non risultano dalla documentazione presentata.
Osservazioni localizzazione impianto
5 agosto 2011
Dall’attenta lettura del progetto, in particolare dalla relazione accompagnatoria dello stesso, sembra emergere in modo preciso che la discarica sarà situata in un contesto geografico in cui risulta sostanzialmente assente la componente umana.
Lo sforzo che gli estensori del progetto hanno compiuto sembra essere quello di far emergere come l’impianto in questione venga realizzato in una landa desolata e lontana da strutture abitative e di lavoro.
E’ vero che viene citata la presenza dell’adiacente complesso industriale della Raffineria ENI e ciò per l’evidente motivo che risultava assai problematico nascondere la realtà produttiva più importante della provincia, presente sul territorio da circa 40 anni e che vede impegnati un numero considerevolissimo di addetti.
La relazione inoltre, così come pure la dichiarazione dei progettisti in sede di conferenza di servizi evidenzia come nelle aree adiacenti all’impianto ci siano delle strutture agricole ma che queste risultano disabitate.
La realtà per chi conosce da vicino il territorio in questione risulta sostanzialmente diversa.
Partiamo dalla situazione connessa alla presenza di abitanti regolarmente residenti e domiciliati in prossimità della discarica.
a) a circa 470 metri dal confine dell’area destinata alla discarica,in direzione sud, si trova la cascina Rivolta, sita nel territorio del Comune di Ferrera Erbognone. Tale cascina risulta attualmente abitata da agricoltori che coltivano i campi di detta azienda agricola producendo prodotti di qualità,
b) a circa 850 metri dal confine dell’area destinata alla discarica, in direzione est, si trova la cascina Dosso, sita nel territorio del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi. Tale cascina risulta attualmente abitata da agricoltori che coltivano i campi di detta azienda agricola producendo prodotti di qualità. Nell’azienda vengono pure commercializzati i prodotti con uno spaccio che vede la presenza di un numero consistente di acquirenti.
c) a circa 950 metri dal confine dell’area destinata alla discarica,in direzione sud-ovest, si trova la cascina Corradina, sita nel territorio del Comune di Ferrera Erbognone. Tale cascina risulta attualmente abitata da agricoltori che coltivano i campi di detta azienda agricola producendo prodotti di qualità,
d) a circa 1450 metri dal confine dell’area destinata alla discarica,in direzione nord-est, si trovano le abitazioni e le sedi di attività produttive di Via Buonarroti facenti parte del quartiere di Sannazzaro de’Burgondi gravante sulla strada provinciale.n. 206 Nelle immediate vicinanze di detta via ne sussistono altre con numerose abitazioni
e) a circa 1730 metri dal confine dell’area destinata alla discarica, in direzione sud-est, si trova la frazione di Casoni Borroni facente parte del Comune di Mezzana Bigli. In detta frazione risiedono circa 110 abitanti.
Probabilmente una più approfondita analisi del territorio consentirebbe di individuare ulteriori realtà antropiche che sorgono nelle vicinanze della ipotetica, futura discarica ma già quelle individuate sono sufficienti a confutare le affermazioni dei progettisti che davano per sostanzialmente desertificata un’area rientrante nei 2 chilometri di raggio dal sito identificato come idoneo per la discarica.
Ma c’è un ulteriore aspetto che si ritiene altrettanto significativo che necessita di una precisa puntualizzazione circa il possibile, consistente pericolo derivante da una discarica di cemento amianto in un’area densamente popolata.
Infatti l’area ipotizzata quale sede delle discarica dà direttamente sulla strada provinciale n.28 al di là della quale comincia ad estendersi il vastissimo complesso industriale che genericamente possiamo definire Raffineria ENI ma che concretamente si articola in una molteplicità di società tutte direttamente collegate alla raffinazione di idrocarburi ed alla conseguente commercializzazione.
In tali molteplici realtà operano oltre 500 lavoratori dipendenti direttamente dalle società oltre ad altre centinaia che dipendono da ditte appaltatrici di servizi, di manutenzione che variano di volta in volta ma che raggiungono numeri assai consistenti nei periodi di “ fermata” di parte degli impianti.
Tale numero è destinato ulteriormente a salire in ragione del fatto che si sta attualmente costruendo un nuovo impianto denominato EST che si sta realizzando in area assai prossima a quella della discarica di cui si tratta.
Inoltre è in progetto la realizzazione di un grande centro direzionale di gran parte dell’attività dell’ENI che presupporrà l’assunzione di un altro assai consistente numero di addetti.
In definitiva il numero dei lavoratori costantemente presente nel complesso di Sannazzaro- Ferrera sarà sicuramente oltre i 1000 addetti.
Ebbene, a fronte di questa situazione, i proponenti la realizzazione della discarica di amianto, ritengono fattibile tale realizzazione a meno di 300 metri da tale complesso.
E’ pur vero che le centinaia di persone che lavoreranno, qualora il progetto venisse malauguratamente approvato non risiedono anagraficamente a poco distanza dalla cava, ma è altrettanto vero che in quella area ci vivono per molti anni della loro vita e per molte ore al giorno.
Forse che costoro non potrebbero respirare anche uno solo dei pulviscoli di amianto proveniente dalla discarica o da uno dei centinaia e centinaia di automezzi che transiteranno necessariamente a lato della Raffineria, con le conseguenze mortali che ogni ricerca epidemiologica condotta sull’argomento ha evidenziato?
Anche semplicemente da un punto di vista statistico e probabilistico, è certo che con la contemporanea presenza di una grande quantità di amianto destinato alla discarica e la contemporanea presenza di molte centinaia di persone nelle immediate vicinanze, la possibilità di dar origine a forme patologiche gravi e spesso mortali aumenta notevolmente.
Gli uffici regionali hanno garantito che i lavoratori direttamente interessati alla vicenda fossero adeguatamente informati e potessero esprimere il loro motivato giudizio?
Quale coinvolgimento è stato fatto delle rappresentanze dei lavoratori ( commissioni per la sicurezza sul posto di lavoro), previste giuridicamente prima di assumere decisioni così gravi ed impegnative?
Non si dimentichi che la Raffineria è attualmente classificata Sito industriale a rischio di incidente elevato e che, in conseguenza di ciò, esistono vincoli e limiti ben precisi su un’area circostante il complesso ed in cui ricade certamente anche l’area prevista per la discarica di amianto.
Un eventuale, deprecabile incidente potrebbe avere conseguenze assai rilevanti per l’area del complesso ma altresì per le aree circostanti, per i mezzi di trasporto che accidentalmente si trovassero a transitare o a stazionare nell’area, ivi compresi quelli trasportanti amianto.
In conclusione si ritiene che nella documentazione presentata dalla ditta A.C.T.A. relativa alla realizzazione di una discarica controllata per lo smaltimento di cemento-amianto in territorio di Ferrera Erbognone (PV), sussistano elementi non corrispondenti alla reale situazione territoriale e che aspetti assai rilevanti circa il potenziale pericolo derivante dalla presenza di partcelle di amianto nell’aria per migliaia di persone che in tale area vivono , siano stati sottovalutati e pertanto chiede che venga rigettata la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della stessa.
Osservazioni di Futuro Sostenibile in Lomellina sui patti parasociali che regoleranno i rapporti tra Clir e ditta Acta nell'affare della discarica di cemento amianto a Ferrera Erbognone
Durante la conferenza stampa congiunta dei dirigenti del CLIR con i rappresentanti della Società ACTA srl., titolare della richiesta alla Regione Lombardia per la realizzazione di una discarica di cemento amianto in territorio di Ferrera Erbognone sono state magnificate le prospettive che ne deriverebbero per le Amministrazioni comunali aderenti al CLIR e per i cittadini della Lomellina dalla costituzione della società ACTA-CLIR. I comitati spontanei di Ferrera Erbognone, Sannazzaro de’Burgondi e Mezzana Bigli hanno indetto ieri una controconferenza stampa, nel corso della quale l’Associazione Futuro sostenibile in Lomellina ha evidenziato alcuni passaggi critici contenuti nel documento dei Patti parasociali che non sono stati adeguatamente presentati dal Clir e dall’Acta. Ve li riproponiamo agganciandoli alle “ buone ragioni” che, secondo i fautori dell’accordo, giustificano l’”affare”.
Si dice: la presenza del CLIR garantirà che le scelte fatte siano corrette e il controllo della discarica costante.
a) La formazione vincente (per loro): 2:2:1
La discarica sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da 5 membri di cui 2 nominati da Agritek ( 40% del capitale), 2 da Tirsi ( 22,5%) e 1 dal Clir (25%)
Domande: perché Tirsi con il 22,5% ha il doppio dei consiglieri del CLIR? Perché il CLIR con il 25% del capitale è rappresentato solo per il 20%? Una possibile risposta: perché meno gente abbiamo che mette il naso nelle carte, meglio è.
b) Pensiamo al domani!
Ma l’attività della discarica continuerà per 30 anni e se le cose dovessero cambiare?
Nessun problema: nel caso in cui i soci decidessero di nominare più di 5 consiglieri (quindi anche nell’ipotesi di variazioni di quote), dovrà sempre essere mantenuto il rapporto : 2:2:1. In altre parole è la perpetuazione, per statuto, del ruolo marginale del CLIR.
c) Una a me, una a te, una a me, una a te!
Il ruolo di presidente e di legale rappresentante della società è riservato esclusivamente a rappresentanti di Agritek e di Tirsi che si alterneranno nella carica. Una sorta di patto di ferro che obbliga due soci, presi singolarmente di minoranza, alla coabitazione forzata escludendo comunque il CLIR dalla carica presidenziale anche nell’ipotesi che un accordo con altri soci consentisse tale scelta.
d) E qui comando io…
Il CLIR parteciperà al Consiglio di Amministrazione a mezzo del suo presidente, salvo che il Consiglio di Amministrazione del CLIR all’unanimità deleghi un altro consigliere in carica. Facciamo il caso che nel corso dei 30 anni, la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo CLIR individui un consigliere (del direttivo? dell’Assemblea?) idoneo a ricoprire la veste di consigliere nell’Acta, il veto del presidente non consentirebbe tale democratica scelta. Non è questa un’indebita ingerenza dell’ACTA nella libertà di scelta del CLIR?
e) E la storia si ripete!
E ancora: se proprio sarà richiesto dall’art.2477 del cod. civ., l’Assemblea dei soci dovrà nominare un Collegio sindacale composto da, indovinate un po’, da 2 membri ( effettivo e supplente) dall’Agritek, 2 membri ( effettivo e supplente) da Tirsi e da 1 membro (effettivo) dal CLIR. E Il presidente del collegio sindacale sarà obbligatoriamente designato alternativamente da Agritek e da Tirsi. Effettivamente la cosa comincia a diventare monotona!
f) E i conti ?
La revisione dei conti spetta al Collegio sindacale senza alcun obbligo di vigilanza esterna.
Ma le partecipate di enti pubblici non hanno l’obbligo di certificazione dei bilanci?
g) Più siamo, meglio stiamo o no?
Anche nei primi due anni di attività il CLIR potrà cedere il 10% delle quote ad altri soggetti pubblici. I privati potranno fare altrettanto nei confronti di soggetti privati
Alla luce delle notizie che sempre più chiaramente indicano il business dello smaltimento dei rifiuti, amianto in testa, come uno dei più apprezzati da parte di soggetti non particolarmente raccomandabili e, per dirla tutta, da parte delle eco-mafie, Chi ci garantisce che gli ipotetici privati, futuri nostri soci, siano persone al di sopra di ogni sospetto?
h) Vogliamo la golden share!!
Abbiamo letto sui giornali che il CLIR avrà la golden share sulla società perché le decisioni che verranno prese dovranno essere approvate dal 76% dei soci e quindi, avendone in mano il 25%, esso condizionerà le scelte che si andranno a fare.
Le cose non stanno affatto così. Infatti questa maggioranza qualificata viene richiesta solo per decisioni strategiche e specificatamente indicate, quali, ad esempio, il cambiamento della ragione sociale della società, la cessazione anticipata, l’aumento di capitale, ecc. Tutto il resto, ossia il 99,9% delle decisioni che si andranno ad assumere, verranno prese dal consiglio di amministrazione, quello del 2-2-1,. E questa è golden share?! Facciamo sommessamente notare che la clausola della maggioranza qualificata è pacificamente prevista in tutte le società e gli organismi associativi, comprese le Pro Loco e le Società sportive amatoriali.
Alla luce delle osservazioni fatte, possiamo onestamente dire che il CLIR avrà la possibilità di un continuo, valido ed efficace controllo di ciò che avverrà nella discarica della Gallona?
Tra le pieghe dell’accordo c’è dell’altro su cui vorremmo richiamare la vostra attenzione:
i) Sotto a chi tocca! ovvero A chi toccherà la prossima discarica?
Dicono i patti:
“ Previo consenso di tutte le parti, Acta potrà perseguire ulteriori iniziative economiche nel settore della protezione ambientale, del recupero dei rifiuti e dello sfruttamento delle energie rinnovabili nonché della consulenza in relazione alle predette attività, purchè compatibili con le finalità statutarie di CLIR, attualmente vigenti, e localizzate sul territorio dei Comuni soci di CLIR medesima”
Cosa significa questa norma? Significa che l’ACTA, con il consiglio di amministrazione di cui sopra, si riserva di programmare nuovi interventi ( discariche e centrali) solo nell’ambito dei Comuni facenti parte del CLIR a condizione che tutte le parti, CLIR compreso, siano d’accordo.
Ma, qualora venisse approvata a maggioranza l’adesione all’ACTA per la realizzazione della discarica di Ferrera, con la contrarietà dei Comuni diretti interessati e di altri, risulterebbe assai difficile per loro dire di no ad analoghe proposte, magari altrettante remunerative, riguardanti la dislocazione dell’impianto in qualunque altro Comune.
Per convincere l’opinione pubblica della bontà dell’affare sono state dette altre cose.
l) “Ma com’è buono lei!”
“ Le parti s’impegnano sin d’ora a fare in modo che una parte degli utili della Società (sino al 5%) sia devoluta all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro o ad altro ente svolgente analoga attività”
Bella questa eclatante dichiarazione di generosità della Società, soprattutto se rivolta all’Associazione per la ricerca sul Cancro,quasi un tributo dovuto perché ricavato dal guadagno realizzato con lo smaltimento di amianto.
Ma attenzione: la clausola dice “ sino al 5%” degli utili. E se il Consiglio di Amministrazione , quello del 2:2:1, decidesse che può bastare lo 0,01%, qualcuno potrebbe obiettare qualcosa?
m) Meglio curare l’orto di casa.
“ Per la quota di competenza di Clir, pari, pertanto al 25% della parte degli utili che la Società deciderà di devolvere ( 5% o 0,01%?), la medesima Clir potrà indicare in autonomia il soggetto beneficiario della devoluzione, scegliendo tra associazioni onlus con finalità di solidarietà sociale ed operanti sul territorio dei Comuni soci.”
Lo stesso principio si applicherà anche per Agritek srl e Tirsi.
Prevedibilmente questa clausola consentirà di favorire associazioni verso cui si accentra l’attenzione dei 2:2:1 .
E l’ A.I.R.C.? Non si preoccupi; ad essa toccherà il 12,5% della quota destinata in beneficenza ( 5% o 0,01% ?) di competenza dell’altro socio, la signora Carla, la quale, chissà perché, oltre a non aver rappresentanti in Consiglio, non potrà nemmeno decidere a chi devolvere la “sua” beneficenza.
Arriviamo a un punto particolarmente interessante.
Nell’allegato A dei Patti si dice:
“Nell’attuazione del Progetto, ACTA applicherà costi di smaltimento particolari rispetto al listino standard, come di seguito precisati: costo 0 per conferimento in discarica di materiali provenienti da bonifiche relative ad edifici pubblici siti nei Comuni aderenti al Clir, costo ridotto del 30% per conferimento in discarica richiesto da privati, residenti nei Comuni aderenti al Clir.”
Ma attenzione: il conferimento con gli sconti di cui sopra non potrà superare complessivamente
(pubblico e privato) le 1.000 tonnellate durante il primo anno di attività della discarica, successivamente, dopo una verifica congiunta, il 2:2:1, potrà (attenti al potrà) incrementare il quantitativo fino a 2.500 tonnellate. E se per ipotesi, un anno non si raggiungesse il quantitativo? Bontà loro, viene concesso di recuperare quanto non utilizzato, ma solo per il 50% e solo per l’anno immediatamente precedente.
Analizziamo questo “favore”concesso ai Comuni ed ai cittadini del Clir.
Ebbene: 1.000 tonnellate conferite il primo anno corrispondono al 1,38% delle tonnellate di rifiuti previste per il conferimento e conseguentemente sul restante 98,62%, i Comuni e i cittadini del Clir pagheranno la tariffa intera. Negli anni successivi le cose potrebbero, e sottolineiamo potrebbero, cambiare arrivando al 3,47% di tariffe agevolate e al 96,53% di tariffa intera sul totale di inerti portati in discarica. Queste cifre sono comprensive di pubblico e privato.
Ma quanto amianto c’è da smaltire nei nostri Comuni? Ancora non si hanno cifre certe ma quello che sicuramente già si può dire è che la gratuità per le bonifiche pubbliche e lo sconto per quelle private riguarderà solo una quota assai modesta del totale degli inerti conferiti. E questo in contrasto con quanto sbandierato pubblicamente sui giornali.