Certificati verdi

da GSE

Certificati Verdi

I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari d’impianti qualificati IAFR, possono richiedere al GSE l'emissione di certificati verdi (CV).

I CV possono essere richiesti:

  • a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione;

  • a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto.

Il GSE a valle della verifica dell’attendibilità dei dati forniti dai Produttori, i cui impianti siano stati qualificati,emette a consuntivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i certificati verdi spettanti, arrotondando la produzione netta di energia al MWh con criterio commerciale.

I produttori che hanno richiesto l'emissione di certificati verdi a preventivo sono tenuti successivamente a compensare l’emissione ed inviare copia della dichiarazione, presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF), attestante l'effettiva produzione di energia elettrica realizzata nell'anno cui si riferiscono i certificati verdi.

A decorrere dal 30 giugno 2009, l’emissione dei certificati verdi a preventivo, anche se riferiti ad impianti già entrati in esercizio, è subordinata alla presentazione di una garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio, nella titolarità del medesimo soggetto, o in termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo medio riconosciuto ai CV, registrato l’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno, calcolato con le modalità di cui all’art. 14, comma 4, del DM del 18/12/2008, per un uguale ammontare dei certificati verdi da emettere (testo fideiussione in allegato).

Per gli impianti non ancora in esercizio deve essere presentato un coerente piano di realizzazione.

Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati emessi e il produttore non sia in grado di restituire i certificati ottenuti in eccesso, il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi relativi a eventuali altri impianti, nella titolarità del medesimo produttore, per il medesimo anno. In mancanza di certificati sufficienti per l'anno di riferimento, il GSE può effettuare la compensazione anche sulla produzione dell’anno successivo a quello nel quale si è generato il debito. In mancanza di tale ulteriore possibilità di compensazione, il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo favore.

Viceversa, nel caso in cui l'effettiva produzione dell'impianto sia superiore alla producibilità attesa, il GSE emette a favore del produttore, all'atto della compensazione, il maggior numero di certificati spettanti.

Contestualmente alla prima emissione di certificati verdi, il GSE attiva, a favore del produttore, un "conto proprietà" per il “deposito” dei certificati stessi.

Il GSE mantiene traccia delle emissioni dei CV e delle relative transazioni mediante un sistema informatico dedicato al quale i titolari del conto proprietà possono accedere, previa assegnazione di un codice identificativo da parte del GSE.

Il conto proprietà è attivato anche a favore dei produttori e/o importatori soggetti all’obbligo di cui all’art.11 del D.lgs.79/99, all’atto della ricezione, da parte del GSE, dell’autocertificazione attestante la produzione e/o importazione non rinnovabile, nonché a favore dei soggetti che intendano effettuare attività di trading di CV. E’ possibile consultare via internet, tramite accesso riservato, lo stato del proprio conto proprietà, sia per inserire acquisizioni e/o cessioni di certificati verdi, sia per verificare, in maniera diretta e immediata, le transazioni avvenute.

Il Decreto Legislativo 02/02/2007 n. 26 “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità” introduce all’articolo 1 alcune modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa in base alle quali, per alcune tipologie di impianti, non è necessaria la Denuncia UTF di Officina Elettrica.

Ne deriva che, per tali impianti, non potendosi disporre del Verbale di verifica UTF e della licenza di esercizio, il Produttore deve inviare al GSE una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, redatta secondo il fac-simile allegato, completa della documentazione ivi richiamata.

Calcolo dei certificati verdi

Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e a 0,2 MW per gli impianti eolici, il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando l’energia netta EI riconosciuta all’intervento effettuato per le costanti, differenziate per fonte, della Tabella 2 della Legge Finanziaria 2008.

La Tabella 2 della Legge Finanziaria è stata aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99 come sotto riportato:

TABELLA 1

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto 18/12/2008 il GSE provvede, per gli impianti IAFR aventi diritto, a effettuare i conguagli, ovvero a emettere i certificati verdi aggiuntivi, in applicazione dei coefficienti moltiplicativi indicati nella tabella di cui sopra.

Periodo di rilascio dei certificati verdi

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DM 18/12/2008 viene definito il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi, per impianti qualificati, come segue:

a. 15 anni, limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti, incluse le centrali ibride, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;

b. 15 anni per l’energia derivante da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1.4.99 che, successivamente al 31 dicembre 2007, iniziano ad operare come centrali ibride;

c. 12 anni, limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;

d. 12 anni per l’energia derivante da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1.4.99 che prima del 31 dicembre 2007 hanno iniziato ad operare come centrali ibride;

e. 8 anni, per l’energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento;

f. 8 anni per l’energia elettrica incentivata non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili per gli impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006 che hanno acquisito i diritti all’ottenimento dei CV in applicazione della normativa vigente fino alla stessa data.

L’energia prodotta dagli impianti di cui alle precedenti lettere c. e d. ha diritto ai certificati verdi per un periodo aggiuntivo di ulteriori 4 anni, in misura corrispondente al 60% dell’energia incentivabile, ascrivibile ad alimentazione da biomasse da filiera, in ciascuno dei predetti 4 anni.

L’energia prodotta dagli impianti di cui alla precedente lettera f., entrati in esercizio dopo il 14.2.04 e prima del 1.1.07, ha diritto ai certificati verdi per un periodo aggiuntivo di ulteriori 4 anni, in misura corrispondente al 60% dell’energia incentivabile, in ciascuno dei predetti 4 anni, ascrivibile all’alimentazione da rifiuti non biodegradabili.

Cumulabilità degli incentivi

La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili per il primo anno è accompagnata da dichiarazione giurata con cui il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all’art. 18 del D.lgs. 387/2003.

La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30/06/2009, per il primo anno è altresì accompagnata da dichiarazione giurata con cui il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo d’incentivi di cui all’art. 2, comma 152 della Legge Finanziaria 2008, vale a dire incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, assegnati dopo il 31/12/2007.

Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 2 sotto riportata, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento.

Ritiro dei certificati verdi

A partire dal 2008, entro giugno di ciascun anno, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i CV in scadenza nell’anno (i CV hanno una validità triennale) ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l’obbligo. A tal fine il prezzo medio annuale è quello relativo alle contrattazioni di tutti i CV indipendentemente dall’anno di riferimento scambiati l’anno precedente (sulla borsa del GME o con contratti bilaterali).

Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi incentivanti e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con esclusione degli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all’art. 9, comma 2, lettera b) del DM 18/12/2008. La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Nel 2009 il GSE ritira i CV del 2006, 2007 e 2008 al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata richiesta di ritiro.

31 maggio 2010

La Finanziaria colpisce anche i Certificati Verdi

Nell'articolo 45 del Dl della Finanziaria approvata dal Consiglio dei Ministri, intitolato “Abolizione dell'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi”,si prevede l'abolizione dell'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi da parte del Gse.

Emessi dal Gse su richiesta dei produttori di energia da fonti rinnovabili, i certificati verdi rappresentano un sistema di incentivazione della produzione di energia verde. L'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di questi certificati, introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) e attuato dal decreto dello Sviluppo economico 18 dicembre 2008, impone al Gestore Servizi Energetici (GSE) di ritirare i certificati rimasti invenduti (cioè in eccesso rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo) in ciascun anno fino al 2011.

Oneri a carico dei consumatori

Secondo i dati resi noti dall'Autorità per l'energia, nel 2009 il Gse ha speso circa 1 miliardo di euro per l'acquisto dell'eccesso di offerta, mentre l'onere caricato sulle bollette attraverso la componente A3 è stato pari a 630 milioni di euro. Per il 2010 l'Autorità per l'energia prevede un onere di 540 milioni per i consumatori.

Le conseguenze dell'abolizione

Ma quali sarebbero le conseguenze dell'abolizione dell'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta ? “E’ ancora presto per dirlo – ha dichiarato a Zeroemission.Tv Gerardo Montanino, direttore operativo del Gse -. L’articolo non è ancora entrato in vigore. E nel caso di sua approvazione, dobbiamo aspettare la sua forma definitiva. Detto questo, in un contesto in cui si registra un eccesso di offerta rispetto alla domanda, la misura potrebbe avere come effetto di aggravare questo squilibrio: il rischio è infatti che la presenza di tanti cv rimasti invenduti, faccia crollare il loro prezzo”. Per i produttori di energia da fonti rinnovabili, quindi, i certificati verdi diventerebbero uno strumento molto meno vantaggioso.