Australia
aggiornato a marzo 2023
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La fattura commerciale viene fornita dall’esportatore per indicare il prezzo, la descrizione e altri particolari della transazione. Le condizioni di vendita, conosciute come “Incoterms”, devono comparire sulla fattura, per es. FOB, CIF, per la valutazione della dogana. La fattura commerciale è un documento legale che deve essere firmato dall’azienda esportatrice (supplier italiano) attestante la veridicità delle informazioni che vengono dichiarate.
Certificato doganale di entrata redatto on line dall’agente doganale.
L’ “Air Waybill” (AWB) è un documento per trasporti via aerea emesso dal vettore aereo o dallo spedizioniere che serve ad indicare l’accettazione delle merci per il trasporto, i termini e le condizioni del trasporto. L’ AWB è emesso in tre copie, una per il vettore, una per il destinatario, ed una per il mittente (o spedizioniere).
L’ “Airway Bill” è rilasciato dal vettore aereo nel paese di spedizione. Generalmente, una copia della “airway bill” è presentata alla dogana al momento dell’entrata.
Il “Bill of Lading” (B/L) è un documento per trasporti via mare emesso dal vettore marittimo o spedizioniere che copre una spedizione di merci via mare. È fornito dal vettore o spedizioniere per confermare il trasporto di merci a bordo. Il “Bill of Lading” è presentato in dogana al momento dell’entrata e serve a verificare che la descrizione sul “Bill of Lading” corrisponde alla descrizione e alle quantità indicate sulla fattura commerciale e sul “carrier manifest”. Il carico marittimo utilizzato per la valutazione in dogana può apparire anche sul “Bill of Lading”.
VGM/Solas
L’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha modificato dal 1° luglio 2016 la Convenzione SOLAS (Salvaguardia della vita in mare) richiedendo, come condizione per il caricamento di un container confezionato su una nave per esportazione, che il container abbia un peso verificato con la determinazione della massa lorda verificata dei container (VGM, verified gross mass).
La “packing list” serve ad elencare i dettagli di una spedizione. È fornita dall’esportatore ed è un documento standard che accompagna la fattura commerciale. La “packing list” facilita il processo di sdoganamento del broker doganale, dal momento che spesso i certificati doganali devono fornire nel dettaglio le dimensioni ed i pesi delle merci imballate all’interno di ogni scatola.
Generalmente non richiesto.
Generalmente non sono richiesti in Australia, ma sia l’importazione di alimenti che di bevande in generale devono rispettare i requisiti adottati dal Food Standards Australia and New Zealand Code: http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
I requisiti di etichettatura per tutti gli alimenti e bevande destinati alla vendita in Australia (comprese le bevande alcoliche “containing more than 0.5% alcohol by volume”), sono regolati dalla normativa Australia New Zealand Food Standards Code (FSANZ).
Il Food Standards Code include i requisiti generali di etichettatura al Capitolo 1 e standard specifici per alcuni alimenti al Capitolo 2. In merito al vino, si rimanda alle sezioni del codice:
Standard 2.7.1 Labelling of alcoholic beverages and food containing alcohol.
Standard 2.7.4 Wine and wine product.
Le etichette devono essere leggibili, in conformità con i requisiti generali contenuti nello Standard 1.2.1. Le informazioni che non possono mancare sono:
Nome del prodotto / tipologia vino / anno
Grado (contenuto) alcolico (es. 13.5% Alc./Vol.)
Quantità contenuta/volume del contenitore (es. 750 ml)
Numero di standard drinks* (es. Contains approx X.X standard drinks)
Nome e indirizzo dell’importatore/rivenditore (es. “distributed by”)
Nome e indirizzo del produttore (es. “bottled by”)
Lotto identificativo
Paese di origine (es. PRODUCT OF ITALY)
*La formula per il calcolo degli standard drinks è la seguente: litri x % grado alcolico x 0,789 (peso specifico dell’etanolo) = numero standard drinks Guida Export Vino 2019 287 Additivi alimentari (ad es.: contains sulphites)
Per maggiori dettagli sulle informazioni obbligatore per l’etichettatura dei prodotti alcolici si rimanda al link: https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
Dimensioni dei caratteri
Le dimensioni dei caratteri sono regolate dal National Trade Measurement Regulations 2009, sezione 4.12 Size etc of characters in measurement marking.
Per una bottiglia di vino standard da 750 ml, l'altezza minima del carattere è 3,3 mm.
A seguire vengono riportati alcune informazioni estrapolate dalla sezione 4.12 del Regolamento:
(1) I caratteri utilizzati devono essere:
chiari; e
goffrati, stampati, contrassegnati da un dispositivo di stampa scritto a mano.
(2) I caratteri devono:
essere in un colore che fornisca un netto contrasto con il colore dello sfondo e avere almeno l'altezza minima richiesta dalla tabella al punto (3); oppure
essere goffrato o in rilievo e avere un'altezza minima di almeno 3 volte superiore a quella richiesta dalla tabella al punto (3); oppure
essere contrassegnati da un dispositivo di stampa approvato in caratteri di almeno 3 mm di altezza; oppure
essere scritto a mano in modo leggibile se consentito al punto (5).
(3) Per i paragrafi (2) (a) e (b), il rapporto tra la dimensione massima della confezione e l’altezza minima dei caratteri è:
120 mm o inferiore = 2.0 mm (altezza minima dei caratteri)
tra 120 mm e 230 mm = 2.5 mm
tra 230 mm e 360 mm = 3.3 mm
360 mm o superiore = 4.8 mm
Statement of alcohol content (gradazione alcolica)
Tutte le bevande con 0,5% o più di ABV (alcohol by volume) devono includere la gradazione alcolica sull'etichetta. Per le bevande con più dell'1,15% di ABV, l'etichetta deve includere la gradazione alcolica come percentuale di ABV o mL/100 ml.
Pregnancy Warning Label
Le bevande alcoliche con più dell'1,15% di ABV devono includere un avviso per le donne in gravidanza (Standard 1.1.2, 1.2.1 e 2.7.1).
Gli elementi specifici in termini di forma, leggibilità e design sono indicati nello Standard 2.7.1. Le aziende hanno tre anni dal 31 luglio 2020 per implementare questi requisiti.
10c Refund Statement
Nello stato del South Australia e del Northern Territory è obbligatorio che sulla bottiglia sia riportata la dichiarazione di rimborso 10 centesimi per il singolo contenitore (il numero "10" deve avere un'altezza minima del testo di 3 mm e la lettera più piccola deve avere un'altezza minima di 1,5 mm. Si consiglia un minimo di 3 mm di "spazio libero" attorno al contrassegno di rimborso).
Il servizio di Quarantena ed Ispezioni Doganali in Australia ed il “Non-Commodity Information Requirement Policy” (entrato in vigore il 1° Settembre 2009) richiedono che tutte le spedizioni “full container load” (FCL) e “less container load” (LCL) siano accompagnate da una dichiarazione di imballaggio (packing declaration) attestante che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi all’ISPM 15 (norme internazionali per le misure fitosanitarie).
La Dichiarazione di imballaggio è richiesta solo per le spedizioni di merci via mare. Ci sono due tipi di dichiarazioni di imballaggio, una è “single sea freight shipment declaration” e l'altra è “annual declaration” (nel caso di spedizioni frequenti, valida per dodici mesi). Tuttavia, se si ha a che fare con più fornitori, sarà necessaria una dichiarazione annuale per ciascun fornitore. Il documento originale firmato, almeno la prima volta, deve essere inviato al cliente in Australia che poi lo passerà al dichiarante doganale locale per le successive operazioni di sdoganamento.
Lo scopo di una dichiarazione di imballaggio è informare le autorità doganali australiane sul tipo di materiale utilizzato per imballare le merci (le restrizioni sui materiali di imballaggio sono consultabili al sito web: www.awe.gov.au/preparingforimport)
Inoltre, tutte le spedizioni “full container load” (FCL) trasportate via mare devono essere accompagnate da una Dichiarazione di Pulizia del Container (Container Cleanliness Statement).
Modelli sono disponibili sul portale dell’Department of Agricolture:
www.agriculture.gov.au/import/arrival/clearance-inspection/documentary-requirements/templates
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Secondo la normativa australiana (Customs Act 1901), le importazioni di merci in Australia devono essere dichiarate. Le dichiarazioni vengono presentate dagli importatori, o da agenti doganali autorizzati che agiscono per loro conto, e sono necessarie per sdoganare le merci ed immetterle nel commercio, o per il deposito presso un magazzino autorizzato. La dichiarazione di importazione è relativa alle merci importate ed alle modalità di trasporto (sea or air cargo / international mail), e riporta i dettagli sull’importatore, la classificazione tariffaria ed il valore doganale.
Esistono tre tipologie di dichiarazioni: Import Declaration (N10), Self-assessed clearance (SAC) declaration, Warehouse declaration (N20).
Per la maggior parte delle merci con un valore uguale o inferiore a 1.000 dollari australiani non sono applicati dazi, tasse o altre spese.
Su merci come il tabacco, i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche sono invece applicati dazi e tasse indipendentemente dal loro valore. Per questa tipologia di beni è richiesta una Import Declaration (N10), che può essere:
inserita direttamente tramite l’Integrated Cargo System (ICS)
oppure,
presentata in forma di documento di dichiarazione di importazione, compilato e firmato presso uno sportello ABF.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la scheda informativa “Import Declaration” sul sito della Dogana Australiana:
Tempistiche di elaborazione
Le dichiarazioni presentate in formato elettronico tramite ICS vengono elaborate al ricevimento. La dogana trasmette una notifica di “Authority to Deal” entro 30 minuti dalla ricevuta del pagamento dei dazi imputati, delle tasse e delle spese. Il tempo per lo sdoganamento (clearance time) dipende anche dalle impostazioni di selettività della dogana e dalla possibilità che la merce sia soggetta all’intervento delle autorità competenti.
Periodo di validità
Le dichiarazioni di importazione devono essere conservate all’interno del file dell’importatore per un periodo di 5 anni, in conformità con il Customs Act 1901. La registrazione presso la Dogana è necessaria per utilizzare l’Integrated Cargo System (’ICS) e per presentare le dichiarazioni di importazione. La registrazione può essere effettuata attraverso il Form B319 (Registering as a client in the Integrated Cargo System) scaricabile online dal sito web della Dogana Australiana.
A partire dal 1° gennaio 2016 sono state applicate delle modifiche che hanno rimosso il differenziale di prezzo tra i canali di trasporto merci, come dettagliato nella tabella a seguire:
I costi per le dichiarazioni di importazione variano a seconda del valore della merce importata.
Il costo per la quarantena (AQIS) andrebbe a sommarsi a quello doganale (customs) qualora si verificassero ispezioni di biosicurezza (in genere non vengono effettuate per il vino). Si tratta di controlli casuali che possono essere svolti da ispettori del dipartimento presso il deposito dove la merce è conservata o attraverso l'esame di campioni della merce presso un luogo indicato.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Vedi DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE.
Non si applica.
Non si applica.
Non si applica.
Indipendentemente dal valore dei prodotti alcolici importati, vengono applicati i dazi doganali, le spese doganali, la GST e sul vino, anche la Wine Equalisation Tax (WET).
La GST - Goods and Services Tax (equivalente dell’IVA italiana) è calcolata sulla somma del valore dichiarato in dogana della merce più dazi, spese di trasporto e assicurazione dal paese di origine.
Il dazio doganale è del 5%, la GST è del 10%, la WET è del 29%.
Le tasse sono computate nel seguente modo:
Il Duty del 5% si applica sul valore commerciale del vino (prezzo d’acquisto).
La WET del 29% si applica sulla somma del valore commerciale + il Duty + le spese di trasporto (o postali) e di assicurazione.
La GST del 10% si applica sul totale di cui sopra.
Current Tariff Classification (Australian Border Force website)
La Dogana Australiana non richiede alcuna licenza di importazione, tuttavia, sono necessarie specifiche licenze per coloro che intendono vendere vino e altri alcolici all'ingrosso, off-trade e on-trade (incluse le vendite online). In merito alla vendita e somministrazione di alcolici, ogni Stato australiano ha una propria normativa, per cui, nelle vendite online (anche per quelle effettuate a livello nazionale), farà fede la normativa dello Stato dove il venditore australiano ha la sede legale.
A differenza di birra e altri alcolici sul vino non viene applicata alcuna accisa ma come indicato sopra, viene applicata la tassa WET del 29%.
Al fine di disciplinare il commercio del vino, l’Australia ha siglato due accordi commerciali:
Australia – European Community Agreement on Trade in Wine
Accordo in vigore dal 2010 con l’obiettivo di migliorare le condizioni per uno sviluppo degli scambi nel settore sulla base di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità della cooperazione commerciale tra i paesi coinvolti.
Agreement on Mutual Acceptance of Oenological Practices
Accordo siglato nel 2001 tra Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, Canada e Stati Uniti.
È possibile richiedere all’Ufficio ICE di Sydney, tavole statistiche sulle importazioni di vino e/o un report settoriale sul mercato del vino in Australia e Nuova Zelanda.
Associazioni Industriali
Wine Australia: www.wineaustralia.com
South Australian Wine Industry Association: www.winesa.asn.au
Australian Grape and Wine Incorporated (Australian Grape & Wine): www.agw.org.au
Wines of Western Australia: www.winewa.asn.au
NSW Wine Industry Association: www.nswwine.com.au
Australian Society of Viticulture and Oenology: www.asvo.com.au
Principali Riviste di settore
Gourmet Traveller Wine: www.gourmettravellerwine.com
Halliday Wine Companion: www.winecompanion.com.au
WBM – Wine Business Magazine: www.wbmonline.com.au
Winestate: www.winestate.com.au
Wine Showcase: www.wineshowcase.com.au
Wine Genius: www.winegenius.com
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Sydney
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: sydney@ice.it