Australia
aggiornato a febbraio 2026
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La fattura commerciale (o fattura pro forma) è un documento doganale obbligatorio che attesta la transazione tra venditore e acquirente. È consigliabile redigerla su carta intestata dell'impresa, e le informazioni devono essere fornite in inglese.
Il documento deve includere i seguenti dati:
motivo della spedizione,
data e numero della spedizione,
Incoterms,
descrizione della merce,
quantità,
peso (netto e lordo),
codici HS,
valore dichiarato,
spese di trasporto e assicurazione,
paese d'origine.
La fattura commerciale deve essere firmata dal venditore per certificare la veridicità delle informazioni fornite. Essa contiene informazioni essenziali per lo sdoganamento delle merci e per il calcolo degli oneri fiscali, inclusi i dazi doganali.
Certificato doganale di entrata redatto on line dall’agente doganale.
AIR WAYBILL (AWB): è un documento che accompagna le merci spedite tramite trasporto aereo e serve anche per monitorare la spedizione. Conosciuta anche come bolla di accompagnamento o lettera di vettura, l'AWB rappresenta un contratto tra il mittente/caricatore e il vettore aereo. Viene emessa sia per le merci trasportate su aerei dedicati esclusivamente al trasporto di merci (all-cargo o freighters), sia per quelle stivate su aerei passeggeri.
L'AWB funge da ricevuta di spedizione dal punto di partenza a quello di arrivo ed è un documento doganale, in quanto una copia deve essere presentata alle autorità doganali durante le operazioni di sdoganamento.
L’AWB è uno strumento non negoziabile, cioè non trasferibile a terzi, e viene emesso in tre copie originali (per il mittente, per il destinatario e per il trasportatore), oltre a eventuali copie supplementari.
BILL OF LADING (B/L): è un documento che accompagna le merci spedite tramite trasporto marittimo, ed è comunemente noto come polizza di carico. Viene emesso dalla compagnia di navigazione al caricatore (spedizioniere, esportatore o produttore) e funge sia da ricevuta di presa in carico della merce sia da contratto che stabilisce una serie di clausole, obblighi e condizioni.
Il B/L contiene sempre informazioni dettagliate sulla merce, come il porto di partenza e di arrivo, il vascello che effettuerà il trasporto marittimo, il numero del container e il relativo sigillo, la descrizione della merce, la data e il luogo di emissione, il nome dell’esportatore e quello del destinatario, e altri dettagli rilevanti.
Il B/L deve essere presentato alla dogana al momento dell’ingresso delle merci nel paese di destinazione, proprio come avviene con l'Air Waybill (AWB) nel trasporto aereo. Le autorità doganali utilizzano il documento per verificare la regolarità del carico e per effettuare i controlli sulle merci.
Il B/L può essere:
Negoziabile: consente il trasferimento delle merci a terzi tramite la cessione del documento.
Non negoziabile: è nominativo e non può essere trasferito a terzi.
Esistono diverse varianti di Bill of Lading, a seconda delle esigenze specifiche del trasporto.
SOLAS & VGM: Dal 1° luglio 2016, l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha aggiornato la Convenzione SOLAS (Security of Life at Sea) per garantire una corretta determinazione del peso dei container a bordo delle navi, migliorando così la sicurezza della navigazione mercantile.
Secondo questa normativa, il mittente deve fornire al vettore la massa lorda verificata (VGM) del container, che include il peso delle merci, degli imballaggi, delle attrezzature e materiali di carico, oltre al peso del container stesso.
La Packing List è un elenco redatto dal mittente (o venditore) che descrive il contenuto delle merci spedite e fornisce dettagli sul loro imballaggio. È un documento standard che accompagna la fattura commerciale e semplifica il processo di sdoganamento.
Generalmente non richiesto.
Generalmente non sono richiesti per esportare in Australia. Tuttavia, gli alimenti e le bevande (inclusi quelli importati) devono rispettare gli standard dettati dal Australia New Zealand Food Standards Code (FSANZ): FOOD STANDARDS CODE.
I requisiti di etichettatura per tutti gli alimenti e le bevande destinate alla vendita in Australia, incluse le bevande alcoliche con un contenuto di alcol superiore allo 0,5% in volume, sono regolati dall’Australia and New Zealand Food Standards Code dell'Australia e della Nuova Zelanda (FSANZ). Il Food Standards Code include i requisiti generali di etichettatura nel Capitolo 1 e gli standard specifici nel Capitolo 2.
Per quanto riguarda il vino, si rimanda alle sezioni specifiche del codice:
Standard 2.7.1 Labelling of alcoholic beverages and food containing alcohol.
Standard 2.7.4 Wine and wine product.
Le etichette devono essere leggibili, in conformità con i requisiti generali contenuti nello Standard 1.2.1. Le informazioni che non possono mancare sono:
Nome del prodotto / varietà / anno
Grado (contenuto) alcolico (es. 13.5% Alc./Vol.). Tutte le bevande con 0,5% o più di ABV (alcohol by volume) devono includere la gradazione alcolica sull'etichetta. Per le bevande con più dell'1,15% di ABV, l'etichetta deve includere la gradazione alcolica come percentuale di ABV o mL/100 ml.
Quantità contenuta/volume del contenitore (es. 750 ml)
Numero di standard drinks (es. Contains approx X.X standard drinks)
Nome e indirizzo dell’importatore/rivenditore (es. “distributed by”)
Nome e indirizzo del produttore (es. “bottled by”)
Lotto identificativo
Paese di origine (es. PRODUCT OF ITALY)
Dichiarazione Energetica (energy statement)
Allergeni (ad es.: contains sulphites; contains egg).
Energy Statement (Standard 2.7.1–4)
Il Food Standards Code è stato modificato il 13 agosto 2025 per introdurre l’obbligo di indicare la dichiarazione energetica per il vino e per le bevande contenenti non meno dello 0,5% di alcol in volume, nonché per altre bevande alcoliche “standardizzate”. La dichiarazione deve essere presentata nel formato tabellare prescritto nel Code. Per maggiori informazioni si rimanda al link: Standard 2.7.1 Labelling of alcoholic beverages and food containing alcohol.
Pregnancy Warning Label (Standard 2.7.1–8)
Le bevande alcoliche con più dell'1,15% di ABV devono includere un avviso per le donne in gravidanza (Standard 1.1.2, 1.2.1 e 2.7.1).
Gli elementi specifici in termini di forma, leggibilità e design sono indicati nello Standard 2.7.1.
Date Marking (Standard 1.2.5)
La data di consumo preferibile (“best before date”) è obbligatoria per i prodotti con una vita commerciale inferiore a due anni. Nel caso del vino e dei prodotti vitivinicoli, tale obbligo si applica generalmente solo quando vengono utilizzati imballaggi in plastica o altri materiali diversi dal vetro e quando è prevedibile una durata di conservazione limitata (inferiore a due anni). La data deve essere indicata nel formato “best before [mese] [anno]”, ad esempio “best before Dec 21” oppure “best before 12 21”. L’etichetta deve inoltre riportare eventuali condizioni specifiche di conservazione necessarie affinché il prodotto mantenga le proprie caratteristiche fino alla data indicata.
10c Refund Mark
Diversi Stati e Territori hanno in vigore un programma denominato Container Deposit Scheme (CDS). I contenitori idonei a rientrare nel CDS devono mostrare il marchio 10c Refund con le parole "10c refund at collection depots/points in participating State/Territory of purchase" in caratteri chiari e leggibili.
Per approfondimenti si rimanda al link: CONTAINER DEPOSIT SCHEMES IN AUSTRALIA.
Per maggiori dettagli sulle informazioni obbligatorie per l’etichettatura si rimanda al link: FOOD STANDARDS CODE.
DIMENSIONI DEI CARATTERI
Le dimensioni dei caratteri sono regolate dal National Trade Measurement Regulations 2009, sezione 4.12 Size etc of characters in measurement marking.
A seguire vengono riportati alcune informazioni estrapolate dalla sezione 4.12 del Regolamento:
(1) I caratteri utilizzati devono essere:
- chiari; e
- goffrati, stampati, contrassegnati da un dispositivo di stampa scritto a mano.
(2) I caratteri devono:
a) essere in un colore che fornisca un netto contrasto con il colore dello sfondo e avere almeno l'altezza minima richiesta dalla tabella al punto (3); oppure
b) essere goffrato o in rilievo e avere un'altezza minima di almeno 3 volte superiore a quella richiesta dalla tabella al punto (3); oppure
c) essere contrassegnati da un dispositivo di stampa approvato in caratteri di almeno 3 mm di altezza; oppure
d) essere scritto a mano in modo leggibile se consentito al punto (5).
(3) Per i paragrafi (2) (a) e (b), il rapporto tra la dimensione massima della confezione e l’altezza minima dei caratteri è:
120 mm o inferiore = 2.0 mm (altezza minima dei caratteri)
tra 120 mm e 230 mm = 2.5 mm
tra 230 mm e 360 mm = 3.3 mm
360 mm o superiore = 4.8 mm
Per visualizzare il testo completo della legge (ultima versione in vigore), si rimanda al link: National Trade Measurement Regulations 2009.
Il servizio di Quarantena e Ispezioni Doganali in Australia, insieme alla "Non-Commodity Information Requirement Policy" (entrata in vigore il 1° settembre 2009), stabilisce che tutte le spedizioni “full container load” (FCL) e “less container load” (LCL) devono essere accompagnate da una dichiarazione di imballaggio (packing declaration). Questa dichiarazione attesta che i materiali di imballaggio utilizzati sono conformi alle normative ISPM 15 (norme internazionali per le misure fitosanitarie).
Tale documento è richiesto esclusivamente per le spedizioni via mare. Deve specificare i materiali utilizzati per l’imballaggio delle merci e fornire informazioni sulla pulizia del container (quest’ultima è necessaria solo per le spedizioni FCL).
Esistono due tipi di dichiarazioni di imballaggio: la "single sea freight shipment declaration" e la "annual declaration" (valida per dodici mesi, da utilizzare per spedizioni frequenti). Se ci sono più fornitori, sarà necessaria una dichiarazione annuale per ciascun fornitore. Il documento originale, firmato almeno la prima volta, deve essere inviato al cliente in Australia, che lo trasmetterà poi all’agente doganale locale per le operazioni di sdoganamento.
La mancata fornitura di queste informazioni comporterà l’ispezione del container e delle merci, con conseguenti ritardi e costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni e modelli, si rimanda alla pagina web del Department of Agriculture, Fisheries and Forestry nella sezione PREPARING FOR IMPORT.
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Secondo la normativa australiana (Customs Act 1901), tutte le importazioni di merci in Australia devono essere dichiarate. Le dichiarazioni vengono presentate dagli importatori o da agenti doganali autorizzati che agiscono per loro conto. Queste dichiarazioni sono necessarie per sdoganare le merci e immetterle nel commercio, o per il deposito in un magazzino autorizzato.
La dichiarazione di importazione riguarda le merci importate e le modalità di trasporto (cargo marittimo o aereo / posta internazionale), e include i dettagli sull’importatore, la classificazione tariffaria e il valore doganale delle merci.
Esistono tre tipologie di dichiarazioni:
- Import Declaration (N10);
- Self-assessed clearance (SAC) declaration;
- Warehouse declaration (N20).
Per la maggior parte delle merci con un valore uguale o inferiore a 1.000 dollari australiani, non sono applicati dazi, tasse o altre spese. Tuttavia, per prodotti come tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche, vengono applicati dazi, accise e tasse indipendentemente dal loro valore.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito web dell’Australian Border Force (ABF) e alla sezione: HOW TO IMPORT.
Tempistiche di elaborazione
Le dichiarazioni di importazione presentate in formato elettronico tramite ICS vengono elaborate al ricevimento. La dogana trasmette una notifica di “Authority to Deal” entro 30 minuti dalla ricevuta del pagamento dei dazi imputati, delle tasse e delle spese. Il tempo per lo sdoganamento (clearance time) dipende anche dalle impostazioni di selettività della dogana e dalla possibilità che la merce sia soggetta all’intervento delle autorità competenti.
Periodo di validità
Le dichiarazioni di importazione devono essere conservate all’interno del file dell’importatore per un periodo di 5 anni, in conformità con il Customs Act 1901. La registrazione presso la Dogana è necessaria per utilizzare l’Integrated Cargo System (ICS) e per presentare le dichiarazioni di importazione. La registrazione può essere effettuata attraverso il Form B319 (Registering as a client in the Integrated Cargo System) scaricabile online dal sito web dell’Australian Border Force.
L’Australian Border Force (ABF) applica degli oneri definiti col termine "Import Processing Charges" (IPC) quando si fa una dichiarazione per merci importate. Questi oneri sono consultabili alla pagina web: IMPORT PROCESSING CHARGES.
I costi per le dichiarazioni di importazione variano a seconda del valore della merce importata.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Vedi DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE.
Non si applica.
Non si applica.
Non si applica.
Il dazio doganale (5%) viene applicato indipendentemente dal valore del vino importato. A questo si aggiungono eventuali spese doganali e la GST (Goods and Services Tax, 10%; se l’azienda è registrata per il pagamento della GST).
Il dazio doganale e la GST rappresentano alcune delle componenti che determinano il Value of Taxable Importation (VoTI). Il VoTI è la somma di:
il valore doganale delle merci (customs value of the goods),
dazi doganali se dovuti (duty),
l'importo pagato o pagabile per il trasporto delle merci al luogo di spedizione in Australia e il costo dell’assicurazione per tale trasporto (T&I).
Inoltre, viene applicata anche la tassa WET (Wine Equalisation Tax, 29%).
Secondo l'Australian Taxation Office (ATO), ogni individuo che produce vino, importa vino in Australia o vende vino all'ingrosso è tenuto a pagare la WET. Essa viene calcolata sul valore imponibile del vino.
Per la consultazione dei dazi doganali si rimanda al sito web dell’Australian Border Force (ABF) e alla sezione: CURRENT TARIFF CLASSIFICATION.
La Dogana Australiana non richiede alcuna licenza di importazione, tuttavia, sono necessarie specifiche licenze per coloro che intendono vendere vino e altri alcolici all'ingrosso, off-trade e on-trade (incluse le vendite online). In merito alla vendita e somministrazione di alcolici, ogni Stato australiano ha una propria normativa, per cui, nelle vendite online (anche per quelle effettuate a livello nazionale), farà fede la normativa dello Stato dove il venditore australiano ha la sede legale.
A differenza di altri prodotti alcolici, il vino non è soggetto ad accisa, bensì a un’imposta specifica denominata Wine Equalisation Tax (WET), pari al 29%. Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link: www.ato.gov.au/wine-equalisation-tax
Al fine di disciplinare il commercio del vino, l’Australia ha siglato due accordi commerciali:
Australia – European Community Agreement on Trade in Wine
Accordo in vigore dal 2010 con l’obiettivo di migliorare le condizioni per uno sviluppo degli scambi nel settore sulla base di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità della cooperazione commerciale tra i paesi coinvolti.
Agreement on Mutual Acceptance of Oenological Practices
Accordo siglato nel 2001 tra Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, Canada e Stati Uniti.
È possibile richiedere all’Ufficio ICE di Sydney, tavole statistiche sulle importazioni di vino e/o un report settoriale sul mercato del vino in Australia e Nuova Zelanda.
Associazioni di settore
Wine Australia (www.wineaustralia.com)
South Australian Wine Industry Association (www.winesa.asn.au)
Australian Grape & Wine (www.agw.org.au)
NSW Wine Industry Association (www.nswwine.com.au)
Australian Society of Viticulture and Oenology (www.asvo.com.au)
Dipartimenti governativi
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (www.agriculture.gov.au/import)
Australian Border Force (www.abf.gov.au)
Food Standards Australia and New Zealand (www.foodstandards.gov.au)
Australian Taxation Office (Wine equalisation tax)
National Measurement Institute (www.industry.gov.au)
Riviste e pagine web di settore
Halliday Wine Companion (www.winecompanion.com.au)
WBM – Wine Business Magazine (www.wbmonline.com.au)
Winestate (www.winestate.com.au)
Wine Genius (www.winegenius.com)
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Sydney
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: sydney@ice.it