Argentina
aggiornato a febbraio 2026
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Deve contenere i seguenti elementi:
numero della fattura;
luogo e data di emissione;
nome e indirizzo dell'esportatore;
nome e indirizzo dell'importatore;
descrizione della merce e voce tariffaria;
quantità della merce, numero di colli e peso lordo;
valore della merce (CIF, FOB, CFR, ecc.);
paese di origine;
porto di imbarco;
mezzo di trasporto;
porto di destinazione;
importo delle spese di trasporto;
importo delle spese di assicurazione;
la seguente dichiarazione redatta dall'esportatore:
«Dichiaro sotto giuramento che tutti i dati contenuti nella presente fattura sono veritieri e che i prezzi indicati sono quelli effettivamente pagati (o da pagare).
Dichiaro inoltre che non esistono accordi che consentano alterazioni di tali prezzi».
La fattura deve essere presentata in 4 copie, in spagnolo e senza visti. Tuttavia, è ammesso l'uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, a meno che la dogana argentina non richieda la traduzione in spagnolo.
È richiesta anche la «nota di imballaggio», ovvero la descrizione analitica dell'imballaggio.
NON è richiesta la fattura consolare.
Si tratta della dichiarazione riportata sulla fattura di esportazione, come indicato nel punto precedente.
Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading);
Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air WayBill).
Sì, va richiesto insieme alla fattura di esportazione.
Per prodotti provenienti dal Mercosur o da altri Paesi con preferenze tariffarie.
Vedi sezione “DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE”.
Le etichette dei prodotti importati devono soddisfare gli stessi requisiti dei prodotti nazionali, ai quali si aggiungeranno la ragione sociale, il numero dell’importatore e il numero di lotto. Non sarà richiesto l’indicazione del numero di analisi di libera circolazione o del numero di analisi rilasciato dall’autorità competente del paese d’origine o da un ente ufficialmente riconosciuto.
All’etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta un’etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo:
denominazione legale del prodotto (riportata in modo chiaro e ben visibile, con un'altezza minima di 1,50 mm);
tipo di vino secondo la classificazione argentina (ad esempio: vino fino, vino da tavola, vino spumante o spumante naturale, vino gassificato, ecc.);
gradazione alcolica in % volume (preceduta da “Grado alcolico”, “Alcohol” o “Alc.”; nel caso del vino, il valore dichiarato può variare di mezzo grado in più o in meno);
contenuto netto in cl, ml o cc;
colore (rosso, bianco, rosato) corrispondente all’Analisi di Libera Circolazione e/o Idoneità all’Esportazione (eccetto Vino Spumante, Spumante Fruttato Naturale, Vino Spumante Dolce Naturale, Cocktail di Vino, Mistela e Chicha d’Uva);
paese di produzione; per i prodotti importati frazionati con marchi utilizzati sul mercato interno argentino e per prodotti importati sfusi poi frazionati in Argentina, deve essere dichiarato il paese d’origine in modo evidente, orizzontale, parallelo alla base del contenitore e separato dagli altri testi, con un’altezza minima dei caratteri di 3 mm; nelle bottiglie e damigiane deve essere indicato in tutti gli elementi fissi dell’etichettatura, e nei contenitori in cartone, multistrato e bag-in-box, nelle due facce più visibili;
numero di registrazione dello stabilimento frazionatore;
nome e indirizzo dell’importatore;
numero di registrazione dell’importatore presso l’Istituto Nazionale della Vitivinicoltura (INV);
nome e indirizzo dell’esportatore;
numero di analisi di libera circolazione rilasciato dall’INV (i prodotti importati frazionati che riportano un numero di analisi emesso dall’autorità competente del paese d’origine potranno circolare con tale numero, una volta superato il Controllo di Importazione);
lotto di produzione (mediante un codice preceduto dalla lettera “L”, stampato in modo evidente sulle etichette e sulle scatole, e che deve figurare anche nella documentazione di accompagnamento);
nei prodotti con composti non vinici autorizzati, indicazione del componente vinico di base e dei composti non vinici che lo caratterizzano;
indicazione dei solfiti per concentrazioni pari o superiori a 10 ppm tramite “CONTIENTE SOLFITI”, “CONTIENTE DIOSSIDO DI ZOLFO” o espressioni equivalenti;
nel caso di presenza di uova, latte o derivati, deve contenere la dicitura: “CONTIENTE LATTE O SUOI DERIVATI” o “PUÒ CONTENERE LATTE O SUOI DERIVATI” o “CONTIENTE DERIVATI DEL LATTE” o “PUÒ CONTENERE DERIVATI DEL LATTE” e “CONTIENTE UOVO O SUOI DERIVATI” o “PUÒ CONTENERE UOVO O SUOI DERIVATI” o “CONTIENTE DERIVATI DELL’UOVO” o “PUÒ CONTENERE DERIVATI DELL’UOVO” (le dichiarazioni devono essere collocate in luoghi visibili, in maiuscolo grassetto, colore contrastante e altezza minima di 2 mm, o 1 mm per confezioni ≤100 cm²);
inoltre, devono includere le seguenti indicazioni: «Bere con moderazione» e «Vietata la vendita ai minori di 18 anni»;
le etichette delle bevande alcoliche commercializzate nel paese devono includere, stampato in un luogo ben visibile e con colori contrastanti, per garantirne la correttezza, un pittogramma composto da un cerchio con una barra trasversale e una donna incinta (il logo è registrato presso ANMAT e INV). La riduzione minima consentita di questo logo è di 6 mm. I prodotti che presentano un’etichetta incisa sul contenitore devono aggiungere tale logo.
La denominazione legale del prodotto, il grado alcolico, il contenuto netto e il nome del paese possono essere stampati su uno o più elementi dell’etichettatura, a condizione che si trovino nello stesso campo visivo, cioè possano essere letti senza dover ruotare il contenitore.
Le informazioni presentate devono essere chiare, precise, veritiere e verificabili, al fine di non indurre in errore, inganno o confusione riguardo all’origine, natura, qualità, purezza o miscela e/o tecniche di elaborazione.
I prodotti importati che entrano frazionati con gli stessi marchi utilizzati nel mercato interno argentino devono indicare il nome del paese di origine del prodotto; a tale scopo si utilizzerà un carattere non inferiore a 3 mm di altezza, dichiarando tale denominazione in modo evidente, orizzontale, parallelo alla base del contenitore e separata dagli altri testi presenti sull’etichetta.
Per quei prodotti importati sfusi che vengono frazionati nel territorio nazionale, deve essere indicato sull’etichetta identificativa il nome del paese di origine del prodotto. A tal fine si utilizzerà un’altezza dei caratteri non inferiore a 3 mm, dichiarando tale denominazione in modo evidente, orizzontale, parallela alla base del contenitore e separata dagli altri testi dell’etichetta. Quando il frazionamento avviene in bottiglie e damigiane, tale denominazione deve essere riportata su tutti gli elementi fissi dell’etichettatura; per i contenitori in cartone, multistrato e bag-in-box, deve essere stampata sulle due facce più visibili e di maggior dimensione del contenitore.
I contenitori delle bevande alcoliche commercializzate nel Paese devono indicare, in caratteri ben visibili e in un luogo chiaramente identificabile, il grado alcolico corrispondente al loro contenuto.
La Risoluzione SENASA n. 614/2015 (Servizio Nazionale di Sanità Agroalimentare) stabilisce che il materiale da imballaggio in legno e il legno di supporto e stivaggio utilizzati nel commercio internazionale di merci in entrata o in uscita e nel transito interno attraverso il Paese devono essere scortecciati, privi di insetti e/o segni di attività biologica, trattati e certificati mediante il marchio, quando appropriato.
Gli ispettori del SENASA, autorizzati dalla Direzione Nazionale di Protezione Vegetale, hanno la facoltà di ispezionare e autorizzare l’ingresso del materiale da imballaggio in legno, indipendentemente dalle merci che contengano o condizionino, così come i mezzi di trasporto, al fine di determinarne lo stato fitosanitario e la conformità alla norma internazionale, e possono ordinare l’applicazione delle misure fitosanitarie ritenute opportune nel caso in cui il materiale da imballaggio in legno non soddisfi i requisiti della norma.
Il marchio che certifica che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato deve includere esclusivamente:
Il simbolo della Convenzione Internazionale per la Protezione Fitosanitaria (CIPF).
Il codice ISO del paese a due (2) lettere, indicato nell’esempio come XX.
Il codice del fabbricante/fornitore del trattamento, assegnato dall’Organizzazione Nazionale di Protezione Fitosanitaria (NPPO), indicato nell’esempio come 000.
Il codice del trattamento applicato (HT, MB, DH), indicato nell’esempio come YY.
Il marchio deve essere rettangolare o quadrato e contenuto in un bordo con una linea verticale che separi il simbolo IPPC, situato sul lato sinistro, dagli elementi del codice.
La marcatura deve essere leggibile, permanente e non trasferibile (inchiostro indelebile o marchiatura a caldo). La marcatura non deve essere disegnata a mano. Le dimensioni devono permettere il riconoscimento dei caratteri senza ausili visivi.
Il materiale da imballaggio in legno deve essere fabbricato con legno scortecciato. Possono rimanere residui di corteccia visivamente separati e chiaramente distinguibili che misurino: meno di tre (3) centimetri di larghezza (indipendentemente dalla lunghezza) oppure più di tre (3) centimetri di larghezza, purché la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia sia inferiore a cinquanta (50) centimetri quadrati.
Gli imballaggi in legno che entrano in Argentina devono essere dichiarati nel Sistema Integrato di Gestione degli Imballaggi in Legno Importati (SIG Embalajes) del SENASA.
Prima che la merce imballata in imballaggi di legno arrivi al punto geografico di ingresso nel Paese, l’utente esterno (agente doganale o agente di trasporto doganale per conto dell’importatore) deve compilare il modulo di una dichiarazione giurata con cui richiede l’autorizzazione all’ingresso degli imballaggi di legno (indipendentemente dal tipo di legno con cui siano fabbricati) tramite il SIG Embalajes.
Il formato della dichiarazione giurata è riportato nell’allegato I della Risoluzione SENASA n. 614/2015.
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
La Certificazione Analitica di Libera Circolazione per l’Importazione è il documento emesso dall’INV che attesta che i prodotti vitivinicoli importati rispettano i parametri analitici richiesti dalla normativa vigente, autorizzandone l’importazione e la circolazione. Tale certificazione deve essere richiesta mediante la Dichiarazione Giurata di Importazione presentata all’INV.
Nella dichiarazione devono essere inclusi i dettagli dell’operazione, dei prodotti da importare, il numero di lotto, nonché gli esami analitici richiesti per la libera circolazione, conformemente ai parametri, limiti e tolleranze stabiliti dalla Risoluzione INV n. 37/2025.
Per i prodotti originari di paesi che abbiano sottoscritto accordi sulle pratiche enologiche o sul reciproco riconoscimento delle certificazioni con la Repubblica Argentina, sarà richiesta unicamente la certificazione analitica di libera circolazione emessa dall’autorità competente del paese di origine o dal suo equivalente. Tali prodotti sono esentati dalla presentazione di qualsiasi altra analisi presso l’INV.
Sia la Repubblica Argentina che l’Italia sono Stati membri dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV), pertanto per i prodotti importati dall’Italia sarà richiesta esclusivamente la certificazione analitica di libera circolazione.
Fermo restando quanto sopra, è opportuno precisare che per i prodotti vitivinicoli originari di paesi con i quali la Repubblica Argentina non abbia sottoscritto accordi sulle praticiche enologiche o sul reciproco riconoscimento delle certificazioni, gli importatori dovranno scegliere una delle seguenti alternative:
a) Includere nella Dichiarazione Giurata di Importazione le analisi richieste per la libera circolazione, conformemente ai parametri, limiti e tolleranze stabiliti nell’Allegato C della Risoluzione INV 37/2025; oppure
b) Presentare una certificazione analitica emessa dall’autorità competente del paese di origine o da un ente ufficialmente autorizzato dalla stessa, purché tale certificazione includa le seguenti determinazioni:
i) alcol, % v/v a 20°C;
ii) zuccheri riduttori e/o glucosio+fruttosio g/l;
iii) acidità totale espressa in acido tartarico, g/l;
iv) acidità volatile espressa in acido acetico, g/l;
v) metanolo, mg/l o ml/l;
vi) anidride solforosa totale, mg/l.
L’importatore che non presenti i certificati analitici di origine dovrà presentare, tramite dichiarazione giurata, un’analisi di libera circolazione indicando il numero di lotto, oppure richiedere all’INV l’estrazione del “Campione di Controllo di Importazione”.
L’INV autorizzerà l’importazione sulla base della Dichiarazione Giurata di Importazione e della valutazione dei certificati analitici presentati, quando applicabile, senza ulteriori procedure. L’INV disporrà di un termine massimo di dieci (10) giorni lavorativi amministrativi per rilasciare il Certificato Analitico di Libera Circolazione per l’Importazione.
Sono esenti dal Certificato Analitico di Libera Circolazione per l’Importazione le partite di vini e mosti che soddisfino le seguenti condizioni:
a) Che siano destinate a rappresentanze diplomatiche, consolati o organismi simili, nell’ambito del regime di franchigia di cui beneficiano.
b) Campioni di vino destinati a fiere o eventi promozionali contenuti in recipienti fino a cinque litri (5 L), etichettati e beneficiari del regime doganale previsto a tale scopo, la cui quantità totale non superi sessanta litri (60 L).
c) Spedizioni occasionali di vino tra privati e quelle effettuate da turisti stranieri, senza finalità commerciale e contenute in recipienti fino a cinque litri (5 L), etichettati e che non superino i trenta litri (30 L).
d) Prodotti destinati al rancio, alle provviste di bordo e ai rifornimenti dei mezzi di trasporto internazionali.
e) Partite con valore commerciale fino a cento litri (100 L) per prodotto.
f) Partite di vini o mosti che escano o entrino per fini di sperimentazione scientifica o tecnica, con un volume non superiore a dodici litri (12 L) e fino a un massimo di due (2) unità dello stesso prodotto.
g) Spedizioni fino a sessanta litri (60 L) che facciano parte degli effetti personali di privati in occasione di trasloco o trasferimento.
h) Vini destinati al consumo personale o familiare dei privati che non superino quindici litri (15 L) per passeggero e che facciano parte del loro bagaglio.
i) Campioni senza valore commerciale la cui finalità sia la concretizzazione di operazioni commerciali, fino a un volume di cento litri (100 L) per prodotto.
j) Partite fino a quindici litri (15 L) o quindici chilogrammi (15 kg) che escano o entrino per fini di sperimentazione scientifica o tecnica verso organismi nazionali, università, enti certificatori e altre entità affini, utilizzando i servizi di imprese abilitate come Prestatori di Servizi Postali o Courier.
Tali eccezioni saranno concesse tramite dichiarazione doganale di importazione o esportazione.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
L’INV non effettuerà controlli di inventario né richiederà alcun tipo di documentazione per il trasporto di prodotti vitivinicoli. Di conseguenza, il Certificato di Transito come requisito per la circolazione di tali prodotti è stato abolito, senza pregiudizio del rispetto delle norme generali applicabili al trasporto e al commercio stabilite da altre autorità competenti.
Attualmente, in Argentina esistono severi controlli sui cambi, che consentono alle imprese argentine di effettuare pagamenti verso l’estero da conti locali solo nei casi espressamente previsti dalla normativa. Tali restrizioni si applicano sia al pagamento delle importazioni sia al pagamento di servizi o finanziamenti concessi da soggetti non residenti.
Per quanto riguarda il pagamento delle importazioni, gli importatori sono autorizzati a pagare l’importo totale delle merci a partire da trenta giorni di calendario dopo la registrazione dell’ingresso in dogana, con eccezioni previste per determinate categorie di merci che consentono l’accesso al mercato dei cambi per effettuare il pagamento il giorno successivo alla registrazione dell’ingresso in dogana.
Non è necessario.
Dopo l’ingresso dei prodotti importati nello spazio doganale, l’importatore dovrà richiedere ai rispettivi istituti il prelievo di campioni per il controllo di importazione di ciascun lotto. Al momento del prelievo dei campioni dovrà essere presente un rappresentante autorizzato dall’importatore.
L’istituto consegnerà all’importatore il certificato di analisi che autorizza la libera circolazione.
L’importazione è soggetta al pagamento dei seguenti dazi doganali:
2204.21.00 (Vini)
dazio doganale: 20% sul valore CIF;
diritto statistico: 3% sul valore CIF;
IVA: 21% sul valore CIF più gli altri diritti.
2204.10.10 (Vini spumanti)
dazio doganale: 35% sul valore CIF;
diritto statistico: 3% sul valore CIF;
IVA: 21% sul valore CIF più gli altri diritti.
Regime PSP/Corriere espresso: questo regime disciplina una versione semplificata delle importazioni ed esportazioni documentate dai fornitori di servizi postali (PSP) e dai servizi di corriere espresso per invii personali. Si tratta di un regime diverso da quello applicato agli invii gestiti dai servizi di corriere espresso ufficiali, pertanto le presenti norme non si applicano a questi ultimi.
Il regime esenta gli invii personali dalle certificazioni INAL, motivo per cui le birre possono essere introdotte nell’ambito di questo regime.
Limite di peso: 50 kg per pacco o invio postale, indipendentemente dal peso totale della spedizione.
Limite di valore: 3.000 USD FOB.
Limite di invii all’anno: 5 per destinatario, per anno solare; chi supera tale numero di invii non beneficia più delle eccezioni previste dal regime per piccoli invii.
Limite di unità per invio: 3 dello stesso tipo. Non si tratta di 3 unità identiche, bensì dello stesso tipo o categoria; ad esempio, 3 unità di “cosmetici” o di “abbigliamento”.
Tali invii non possono avere natura commerciale per il destinatario.
Tassazione: identica a quella di un’importazione definitiva normale, salvo che il valore dell’invio sia inferiore a 400 USD FOB; al di sotto di tale soglia, devono essere pagati solo l’IVA e le imposte interne, senza dover corrispondere dazi d’importazione né diritti statistici. Le imposte vengono pagate dal vettore al momento della dichiarazione in dogana.
Valore CIF + dazio d’importazione + diritto statistico = Valore A
IVA: 21% o 10,5% sul Valore A = V1
IVA aggiuntiva: 20% o 10% sul Valore A = V2
Acconto dell’imposta sul reddito: 6% sul Valore A = V3
Imposta sui ricavi lordi (Ingresos Brutos): 2,5% sul Valore A = V4
Imposta sui consumi (variabile a seconda del prodotto) = V5
Valore totale dell’importazione = Valore A + V1 + V2 + V3 + V4 + V
L’importatore di vini deve essere iscritto:
presso la dogana (“Profilo Importatore/Esportatore”);
presso l’I.N.V. – Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Per essere importatore di vini, la persona deve ottenere il “Certificato di Iscrizione come Importatore di Prodotti Vitivinicoli” (modulo SCD.RM.11).
L’iscrizione viene effettuata presso l’Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La persona deve inoltre risultare registrata nel Profilo di Importatore/Esportatore presso l’ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
INV – Istituto Nazionale di Vitivinicoltura: https://www.argentina.gob.ar/inv
Consegne personali: https://www.afip.gob.ar/envios-internacionales/courier/pequenios-envios.asp
ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) https://www.arca.gob.ar/
Código Alimentario Argentino: https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario
Etiquetado de productos vitivinícolas: https://www.argentina.gob.ar/inv/consultas-inv/etiquetado-de-productos-vitivinicolas
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Buenos Aires
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: buenosaires@ice.it.