Slovenia
aggiornato a marzo 2023
aggiornato a marzo 2023
Sì, come da regolamentazione UE.
La documentazione di accompagnamento per il commercio del vino nel territorio UE è regolata dal Regolamento UE 273/2018. Il documento di accompagnamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
il nome e l’indirizzo del mittente;
il nome e l’indirizzo del destinatario;
il numero di riferimento per l’identificazione del documento di accompagnamento;
i dati relativi al vettore e tipo di trasporto;
la data di preparazione del documento e la data di spedizione;
denominazione del prodotto e descrizione della merce imballata;
la quantità del prodotto da trasportare.
Se il vino viene trasportato sfuso o in contenitori senza etichetta, il documento deve contenere informazioni sul contenuto effettivo di alcol, sulla zona vinicola di produzione e sulle pratiche enologiche effettuate.
Sia il documento di accompagnamento che il documento di accisa può fare riferimento a diversi vini in una spedizione per la quale la specifica può anche essere effettuata su un foglio a parte.
Non è prescritta una forma particolare di documento di accompagnamento.
Per il trasporto all’interno dell’UE:
a) se il vino è già stato rilasciato al consumo in base al Regolamento sulle accise:
un documento semplificato accise (allegato 2 del regolamento relativo all’attuazione della legge accise, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia - GURS, n 49/04 e il regolamento CEE n. 3649/92 del 17 dicembre 1992 su un documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa all’interno della Comunità che sono stati immessi in consumo nello Stato membro di spedizione),
oppure:
qualsiasi documento commerciale che contenga le stesse informazioni, sotto forma di un documento di accise semplificato, e i dati specifici devono essere contrassegnati con un numero corrispondente al numero di campi in quella forma; il documento commerciale deve riportare chiaramente la seguente dichiarazione: “Documento accise semplificato - circolazione dei prodotti immessi al consumo nella Comunità” (articolo 7 del regolamento di applicazione della legge sulle accise).
b) se il vino viene trasportato in sospensione d’accisa:
una versione stampata del documento accise elettronico (da EMCS),
oppure:
qualsiasi documento commerciale che contenga il codice unico di riferimento amministrativo del documento accise elettronico,
oppure:
un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documenti elettronici relativi alle accise nel caso di impossibilità di accesso o malfunzionamento del sistema di gestione di un EMCS computerizzato dopo procedura di sostituzione (articolo 10 della legge accise).
Il contenuto dei dati sui documenti di accompagnamento è unificato ai documenti prescritti dalla legge sulle accise. Caratteristiche speciali applicabili al vino, sono le seguenti:
la descrizione del prodotto deve essere conforme alle norme applicabili al vino (vino DOP/IGP, vino senza DOP/IGP, ecc.);
se il vino viene trasportato sfuso o in contenitori senza etichetta, il documento deve contenere informazioni sul contenuto del tenore alcolico effettivo, della regione vinicola di produzione (zona viticola) e le pratiche enologiche attuate.
Istruzioni dettagliate sono descritte nell’allegato V del Regolamento UE 273/2018.
No
Il documento di accompagnamento vale come prova d’origine e di qualità solo nel caso in cui contenga le indicazioni di cui all’allegato VI del Regolamento CE 273/2018 e i riferimenti della valutazione effettuata dall’autorità competente (numero dell’atto).
La certificazione di origine e di qualità nel documento di accompagnamento non è obbligatoria, in pratica si utilizza nel caso in cui questa venga richiesta da parte dell’acquirente.
Le autorità competenti per l’attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta nei documenti che accompagnano i trasporti di vini prodotti negli Stati membri e in paesi terzi sono pubblicati sul sito della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/02.pdf
I documenti in materia di accise possono anche servire come prova d’origine e di qualità, se la sezione “Certificati” (cioè, la sezione 23 del documento sulle accise o sezione 14 del documento semplificato sulle accise) viene compilata con indicazioni da parte dell’autorità competente a certificare l’origine e la qualità attraverso le informazioni necessarie e l’attestazione timbrata, datata e firmata dalla persona responsabile (tutti nella stessa casella nella sezione 23 o 14). Dal momento che in pratica il vino arriva in Slovenia da altri Stati membri in grandi quantità che vengono poi ripartite e in parte riesportate, il documento di accompagnamento, rilasciato dalle autorità competenti per la certificazione di Stati membri produttori dell’intera spedizione può essere utilizzato, come prova di origine e di qualità per ogni partita di vino, se dai documenti allegati sia evidente l’opportuna tracciabilità e identità del vino.
No
L’etichettatura del vino è regolata dal:
Regolamento (CE) 491/2009 che ha modificato il Regolamento n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Regolamento (CE) n 607/2009 del 14 luglio 2009 recante alcune dettagliate norme per l'attuazione del regolamento (CE) n 479/2008 relativo alle denominazioni di origine protette indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione di alcuni prodotti del settore vitivinicolo,
La Legge sul Vino (GURS, No. 105/06.);
Le norme relative all’etichettatura e all’imballaggio di vino (GURS 37/2010, 52/03,44/05 e 8/17);
Dal mese di dicembre 2023 verrà adottato anche in Slovenia il Regolamento UE 2021/2117 che prevede l’obbligo di indicare in etichetta i valori nutrizionali e l’elenco degli ingredienti anche per i prodotti vitivinicoli.
Vedi normativa UE.
DICHIARAZIONE DOGANALE D’IMPORTAZIONE
No per vino proveniente da Paesi UE.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
I prodotti vitivinicoli possono essere trasportati solo con documento di accompagnamento. Tale documento può riferirsi a più vini diversi in un'unica spedizione, per i quali la specificazione può essere fatta anche su apposito foglio.Poiché il vino è un prodotto soggetto ad accisa e deve quindi essere accompagnato anche dai documenti previsti dalla normativa in materia di accise, ai sensi del Regolamento della Commissione n. 436/2009, nella maggior parte dei casi sono riconosciuti come documenti di accompagnamento i documenti utilizzati per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa in conformità alla normativa sulle accise.
No
No
No
In base al paragrafo 71, della legge slovena sulle accise (Zakon o trošarinah, GURS 47/16 e successive modifiche 92/21 e 192/21), le accise sul vino ammontano a Euro 0 per ettolitro di vino fermo e Euro 0 per ettolitro di vino spumante.
Per i vini provenienti da alcuni Stati membri dell’UE è necessario ottenere il “numero di accisa”, o il permesso del magazzino accise o un destinatario autorizzato a ricevere i prodotti soggetti ad accisa, nel caso la persona con sede in Slovenia desideri richiedere un pagamento posticipato di accise. Ciò significa che il fornitore di vino non applica le accise nel paese di origine. Se il destinatario in Slovenia non possiede un numero di accisa, sarà il fornitore dello Stato membro di provenienza ad addebitare le accise. In questo caso e in base a determinate condizioni, il mittente può richiedere il rimborso delle accise addebitate e pagate nel paese di spedizione.
Vedi sezione DAZI E IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE.
Ministero sloveno dell’Agricoltura http://www.mkgp.gov.si/en/
Istituto agrario sloveno http://www.kis.si/
Ufficio di statistica sloveno http://www.stat.si/StatWeb/en/home
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Lubiana
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: lubiana@ice.it