Germania
aggiornato a marzo 2022
aggiornato a marzo 2022
Sì
Vedi sezione DOCUMENTI D'IMPORTAZIONE.
Il vino fermo in Germania non è soggetto ad accisa. È dunque sufficiente la bolla di accompagnamento. Il vino spumante è, invece, soggetto ad accisa. Il vino frizzante, ovvero con sovrapressione <3,0 bar, non è soggetto ad accisa, eccetto i casi in cui sia confezionato in bottiglie con tappo per spumante e gabbietta in metallo. Per la documentazione di accompagnamento, necessaria per l’introduzione in Germania di prodotti soggetti ad accisa, consultare la sezione DOCUMENTI D'IMPORTAZIONE.
Sì
No
No
ll regime vigente in Germania per l’etichettatura dei prodotti alimentari è quello previsto dalla normativa europea. I prodotti alimentari esportati dall’Italia possono essere liberamente introdotti sul mercato tedesco purché siano stati prodotti e commercializzati dall’azienda italiana nel rispetto della normativa europea e da quanto prescritto dalla normativa italiana di recepimento. Anche in Germania vige l’obbligo di riportare sull’etichetta dei vini prodotti in Europa l’indicazione “contiene solfiti” o “contiene diossido di zolfo”, in tedesco “Enthält Sulfite” o “Enthält Schwefeldioxid”, se la presenza di detti elementi è superiore a 10 mg/l (milligrammi per litro). La dicitura deve essere presente sulla confezione in lingua tedesca, in posizione ben visibile e non rimovibile.
Dall’entrata in vigore a dicembre 2014 del regolamento europeo N. 1169/2011 devono essere segnalati sulla confezione anche eventuali allergeni contenuti nel vino.
Inoltre, si applicano i seguenti regolamenti europei:
Regolamento UE n° 1308/2013 del 17 dicembre 2013;
Regolamento CE n° 607/2009 del 14 luglio 2009 sulle DOP, IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
Le aziende che distribuiscono in Germania vino imbottigliato (bottiglia o brick) destinato a clienti finali sono responsabili del corretto smaltimento degli imballaggi e devono coprire le spese di smaltimento. Generalmente si adempie a tale obbligo stipulando un contratto con uno dei numerosi sistemi di recupero imballaggi esistenti in Germania. Di solito è il produttore ad occuparsene, ma nel caso di operatori esteri questo obbligo può ricadere sul produttore straniero o sull’importatore tedesco. Ciò dipende dagli accordi contrattuali stipulati tra le due parti e su chi ricade la responsabilità della merce nel momento in cui quest’ultima ha superato il confine geografico. Nella maggior parte dei casi gli importatori tedeschi preferiscono che sia l’azienda straniera a registrare i prodotti che dovranno poi circolare sul mercato tedesco.
Secondo la nuova legge sugli imballaggi e sullo smaltimento, dal 1° gennaio 2019 c'è l'obbligo di registrarsi sul portale LUCID, disponibile anche in inglese (https://lucid.verpackungsregister.org/), indipendentemente dalle dimensioni dell’attività economica, e di indicazione dei relativi prodotti.
Su richiesta, l'ufficio ICE di Berlino fornisce ulteriori informazioni sul sistema di imballaggio in Germania e sulle normative legali.
In generale, per l’ingresso in Germania di merci soggette ad accisa in regime sospensivo è richiesto il documento di accompagnamento elettronico e-AD (in tedesco e-VD “Elektronisches Verwaltungsdokument”) generato dal sistema informatico unificato di controllo della circolazione delle merci soggette ad accisa (EMCS). Sul documento dovrà comparire il numero di accisa conferito all’azienda italiana, precedentemente autorizzata dall’Autorità doganale, ed il numero di accisa del destinatario della merce in Germania, titolare e responsabile di un deposito fiscale (zugelassener Steuerlagerinhaber) o destinatario autorizzato registrato e autorizzato dall’ufficio doganale (registrierter berechtigter Empfänger). Per merci in circolazione ad accisa assolta in Italia, è sufficiente, per il trasporto in Germania, il documento di accompagnamento semplificato, in forma cartacea (DAS). È, tuttavia, necessaria la registrazione presso l’ufficio doganale tedesco competente e la notifica dell’avvenuto trasporto. Nell’ipotesi di transito per la Svizzera le merci soggette ad accisa vengono scortate dal documento di transito T2, che sostituisce l’e-AD.
Sono previste delle eccezioni alla regola sopra descritta per aziende con una produzione annua di vino spumante inferiore a 1000 hl (calcolati sull’annata che va da agosto a luglio dell’anno successivo), le quali devono semplicemente notificare all’ufficio doganale, al più tardi una settimana prima della fornitura, la spedizione di merce soggetta ad accisa in regime sospensivo.
No
No
No
Il versamento dell’IVA tedesca del 19% è obbligatorio sia per la commercializzazione in Germania di vino fermo che di vino frizzante/spumante. Il vino spumante è soggetto ad accisa secondo i valori indicati alla voce calcolo delle accise. Il vino frizzante, ovvero con sovrapressione <3,0 bar, non è soggetto ad accisa, eccetto i casi in cui sia confezionato in bottiglie con tappo per spumante e gabbietta in metallo.
Si applicano i regolamenti dell'Unione Europea. I regolamenti sulle accise devono essere rispettati. Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare ICE Berlino.
In Germania i vini spumante sono soggetti ad accisa, mentre quelli frizzanti e quelli fermi ne sono esenti. Come vini spumante sono considerati i vini con sovrappressione di ≥ 3,0 bar (+ 20 °C) dovuta all’anidride carbonica sciolta (gelöstes Kohlendioxid) confezionati in bottiglie con tappo per spumante e gabbietta in metallo. I vini frizzanti con <3,0 bar (+20 °C), ma che danno l’impressione di essere uno spumante in bottiglie con tappo per spumante e gabbietta in metallo, sono trattati fiscalmente come un vino spumante.
Per maggiori informazioni si può rivolgersi a ICE Berlino.
Ente centrale registro imballaggi: https://www.verpackungsregister.org/ e Lucid: https://lucid.verpackungsregister.org/
Sistemi di recupero degli imballaggi che operano in Germania: per maggiori informazioni rivolgersi a ICE Berlino
Ufficio centrale delle Dogane: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuergegenstand-Besonderheiten-Wein/steuergegenstand_besonderheiten_wein_node.html
Leggi di riferimento sulle accise: http://www.gesetze-im-internet.de/schaumwzwstg_2009/BJNR189600009.html#BJNR189600009BJNG000100000 (§ 2 SchaumwZwStG; § 30 SchaumZwStG)
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Berlino
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: berlino@ice.it