Cina
aggiornato ad aprile 2026
aggiornato ad aprile 2026
La somma totale della merce deve essere indicata nella fattura di export.
Partita IVA, recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione.
Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura.
È necessario che vengano indicati sia il peso lordo (Gross Weight) sia il peso netto (Net Weight), e non solamente la dicitura “Weight per bottle”. Inoltre, le informazioni relative alla merce riportate nella Packing List devono coincidere esattamente con quelle indicate nella fattura (ivi incluse, a titolo esemplificativo, la descrizione dei prodotti, le quantità, la tipologia di imballaggio, ecc.).
Sì
L’importazione di bevande alcoliche richiede di presentare una serie di certificati e documenti alle autorità cinesi. In particolare, sono obbligatori: certificato sanitario o di libero vendita del prodotto (rilasciato dall’autorità competente del paese d’origine), certificato di origine, eventuale certificato di analisi di laboratorio, nonché copia dei campioni di etichetta originale e tradotta. Tutto questo va allegato alla dichiarazione doganale d’importazione.
Denominazione del prodotto, ingredienti, proporzione degli ingredienti, data di produzione, durata del prodotto, requisiti per la conservazione, peso netto, nome e informazione di contatto del produttore, numero della licenza per la produzione, nome e indirizzo dell’importatore e distributore, data e istruzioni di magazzinaggio, codice dello standard del prodotto, gradazione alcolica, altre informazioni obbligatorie.
Per tutte le categorie, ad eccezione dei prodotti a base di carne, dei prodotti della pesca e dei prodotti dietetici speciali (cfr. Decreto 249, art. 30):
Non vi sono regole particolari riguardanti la dimensione e il formato dei numeri di registrazione sull'etichetta, purché rispetti la legge cinese sulla sicurezza alimentare.
I numeri di registrazione possono essere apposti (anche con adesivi) sugli imballaggi nei magazzini doganali.
L'etichettatura, oltre alle disposizioni già in vigore, deve essere conforme ai requisiti richiesti per tutti i prodotti esportati a partire dal 1° gennaio 2022 (cfr. Decreti 248 e 249).
Tutti gli alimenti importati, compresi i prodotti vitivinicoli, devono riportare in etichetta le informazioni obbligatorie in lingua cinese semplificata.
Cartone
Contratto di vendita o la conferma d’ordine;
fattura;
packing list;
cargo manifest;
polizza di carico (Bill of Lading);
avviso di spedizione (dallo spedizioniere all’importatore);
certificato di origine;
certificato sanitario per l’esportazione;
campione dell’etichetta conforme alla normativa cinese;
copie di campione dell’etichetta tradotte in cinese.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Documenti DAU
Non applicabile.
Non applicabile.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi del Decreto n. 248/2021 emanato dall’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC), è obbligatoria la registrazione degli stabilimenti esteri che producono alimenti finiti destinati al mercato cinese. Nel caso dei vini, deve essere registrato lo stabilimento in cui avviene l’imbottigliamento, considerato come ultimo anello della catena produttiva.
La registrazione si effettua online tramite il portale ufficiale “China Single Window” al seguente link: https://cifer.singlewindow.cn
All’esito positivo, viene rilasciato un codice identificativo CITA, obbligatorio per l’etichettatura e lo sdoganamento.
È fortemente sconsigliato procedere alla spedizione prima dell’ottenimento del CITA code, poiché in assenza di registrazione i prodotti non possono essere sdoganati in Cina.
22042100 Vino imbottigliato: dazio MFN: 14%; Imposta sul consumo CT: 10%; VAT: 13%;
22042200 Vino sfuso: dazio MFN: 20%; Imposta sul consumo CT: 10%; VAT: 13%;
22041000 Spumanti: dazio MFN: 14%; Imposta sul consumo CT: 10%; VAT: 13%;
Legalmente, la vendita online di alcolici è consentita, ma il venditore deve possedere le licenze di vendita alcolici richieste offline. Inoltre, piattaforme e corrieri possono richiedere verifiche d’età alla consegna, data la proibizione di vendita ai minori (18 anni). Un ulteriore canale è il cross-border e-commerce retail, dove i consumatori cinesi acquistano direttamente da magazzini esteri o zone franche: questo consente di testare il mercato senza una distribuzione tradizionale, ma rimane limitato a piccoli volumi e soggetto a normative specifiche come detto (soglie di importo e liste di beni ammessi). Complessivamente, l’ecosistema distributivo cinese premia i produttori con forte supporto locale: aziende europee maggiori spesso investono in proprie filiali commerciali o joint-venture in Cina per controllare la logistica e sfruttare canali diversificati.
Custom Duty=CIF * Import Duty Rate%
Consumption Tax= [(CIF + Customs Duty) /(1-Consumption Tax Rate%)] * Consumption Tax Rate%
VAT=(CIF+Duty+Consumption Tax) * VAT Rate%
Total Tariff = Custom Duty+ Consumption Tax+ VAT
e.g. Goods CIF Value: €10000=RMB72913 (currency rate:729.13)
Import Duty=72913*14%=RMB10207.82
Consumption Tax=(72913+10207.82)/(1-10%)*10%=RMB9235.65
VAT=(72913+10207.82+9235.65)*13%=RMB12006.34
Total Tariff=10207.82+9235.65+12006.34=RMB31449.81
Decreti 248 e 249;
Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore norme più stringenti in materia di esportazione di prodotti del settore dei prodotti alimentari e bevande verso la Cina continentale che si sostanziano nell’obbligatorietà della registrazione dello stabilimento produttivo attraverso due diverse procedure alternative in funzione della tipologia di prodotto esportato (procedura A, per prodotti definiti più a rischio, per i quali è richiesta la necessaria intermediazione da parte delle Autorità nazionali competenti in materia – Ministero della Salute e ASL territoriali e procedura B, cd. semplificata). Nel caso di esportazione di vini e prodotti alcolici più in generale, le aziende interessate dalle nuove disposizioni possono procedere con la procedura semplificata, registrandosi autonomamente sul portale dedicato Single Window, tramite il quale verrà poi rilasciato il codice univoco identificativo dello stabilimento produttivo. I tempi di rilascio del codice non sono immediati.
Registrazione del marchio
Al fine di introdurre i prodotti sul mercato della R.P.C., è molto importante procedere alla registrazione del marchio, aspetto molto importante specie in quanto in Cina il sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale è basato sul principio del “first to file, first to use” (deposito antecedente); ossia, si attribuisce prevalenza alla priorità del deposito della domanda di registrazione, senza riguardo all’eventuale pre-uso (non tutelato) o a registrazioni ottenute in paesi terzi come l’Italia (di per se' giuridicamente irrilevanti nell’ordinamento cinese).
Oltre che alla registrazione del marchio letterale in caratteri latini, si consiglia inoltre la registrazione del marchio figurativo (logo) e del marchio letterale nella versione traslitterata in caratteri cinesi, per ottimizzare la tutela del brand ed evitare che terzi soggetti possano registrare marchi foneticamente simili al vostro.
Sono possibili due strade alternative per la registrazione:
1) Deposito di domanda di registrazione in Cina in base alle leggi nazionali della R.P.C. (iter nazionale) – tale iter non richiede che il marchio sia gia' stato registrato in Italia;
2) Registrazione di marchio internazionale (presso WIPO) con estensione alla R.P.C. (iter internazionale). Tale iter prevede che sia stato registrato o sia stata depositata domanda di registrazione di un marchio in uno dei paesi membri del Protocollo di Madrid (come l’Italia).
I tempi per la registrazione sono di circa 12-18 mesi; una volta che il marchio sarà approvato, la protezione retroagirà alla data di accettazione del deposito. La durata della protezione è di 10 anni rinnovabili.
In ogni caso, ed a prescindere dall’iter prescelto, sarà fondamentale effettuare una ricerca di anteriorità volta ad escludere l’esistenza di precedenti registrazioni di marchi identici o similari, nelle classi merceologiche di interesse, che risulterebbero ostative alla registrazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il "Desk Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e degli Ostacoli al Commercio": ipr.pechino@ice.it
Qui di seguito l’elenco della maggior parte degli Standard (detti GB) che si applicano al vino importato in Cina:
a. GB 10344-2005 General Standard for The Labeling of Prepackaged Alcoholic Beverage
b. GB 7718-2011 General Standard for The Labeling of Prepackaged foods
c. GB 15037-2006 Wines
d. GB 2758-2012 Fermented Alcoholic Beverages and Their Integrated Alcoholic Beverages
e. GB 2760-2014 Standard for Usage of Food Additives
f. GB 2763-2021 Maximum Levels of Pesticides in Foods
g. GB 2761-2017 Maximum Levels of Mycotoxins in Foods
h. GB 2762-2022 Maximum Levels of Pollutants in Foods
i. GB 12696-2016 Hygienic Specifications of Factories for Wine
j. GB/T 15038-2006 Analytical Methods of Wine and Fruit Wine
k. GB/T 23543-2009 Good Manufacturing Practice for Wine Enterprises
Gli standard identificati con la sigla GB/T sono raccomandati ma non obbligatori.
https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-intellettuale
https://en.singlewindow.cn/
Regulations of the People’s Republic of China on Import and Export Duties:
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Pechino
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: pechino@ice.it, canton@ice.it, shanghai@ice.it
L’ufficio ICE di Pechino fornisce servizi di assistenza e informazione relativi alle seguenti province della Cina: Gansu, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Xinjiang, Qinghai, Sichuan, Shandong, Tibet, Yunnan nonché le municipalità di Beijing, Tianjin e Chongqing.
L'ufficio ICE di Canton fornisce servizi di assistenza e informazione relativi alle seguenti provincie della Cina: Guangdong, Guangxi, Fujian, Jiangxi, Hainan e Hunan.
L'ufficio ICE di Shanghai fornisce servizi di assistenza e informazione per le Province della Cina orientale: Jiangsu, Zhejiang, Anhui oltre alla Municipalità di Shanghai.