Austria
aggiornato a marzo 2025
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Si. La spedizione tra le aziende avviene al netto (esente da imposta), qualora entrambe le controparti possiedano una P. IVA (in Austria UID-Nummer). Le fatture relative a cessioni intracomunitarie di beni devono, altresì, contenere:
P. IVA del fornitore;
P. IVA / numero UID del destinatario austriaco;
Indicazione “cessione intracomunitaria esente da imposta”;
Per le operazioni intracomunitarie vanno presentati i modelli INTRASTAT (rapporti statistici telematici). La periodicità di presentazione (mensile/trimestrale) varia in base al superamento di determinate soglie.
Sarebbe utile indicare anche la voce doganale del prodotto nonché il paese di origine.
Documento amministrativo elettronico (e-AD) per il trasporto di prodotti in regime sospensivo di accisa, oppure documento di accompagnamento semplificato telematico (e-DAS) per il trasporto di prodotti in regime di accisa assolta.
Entrambi vengono gestiti tramite EMCS (Excise Movement and Control System) che è il sistema informatizzato comunitario per il monitoraggio in tempo reale della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa al quale tutti gli stati dell’UE, dal 23 febbraio 2023, devono aderire.
Per il trasporto del vino all’interno dell’UE, il documento da utilizzare dipende dal regime fiscale delle accise applicato alla spedizione:
Se il vino viaggia in regime sospensivo d’accisa (accisa non ancora pagata) si utilizzerà il documento amministrativo elettronico e-AD (chiamato in Austria e-VD).
Se il vino viaggia con accisa assolta, l'accisa già pagata potrà essere rimborsata al fornitore qualora questo abbia redatto correttamente il documento di accompagnamento semplificato telematico e-DAS (chiamato in Austria e-VBD)
Entrambi sono gestiti elettronicamente attraverso EMCS, il sistema europeo di monitoraggio dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa.
No
No
No
Il nuovo regolamento UE 2021/2117 concernente definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle IG dei prodotti vitivinicoli ha modificato i regolamenti n.1308/2013, n.1151/2012, n.251/2014 e n.228/2013.
La nuova PAC è in vigore dal 1° gennaio 2023.
Le informazioni da inserire in etichetta sono: la denominazione del prodotto, l’origine, la quantità netta, il produttore o imbottigliatore, la gradazione alcolica, tenore di zucchero residuo, il lotto, gli allergeni, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.
A partire dalla data di produzione del 08.12.2023 la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale devono essere indicate come informazioni obbligatorie sull'etichetta o come "Off-Label", ad esempio tramite QR Code. Il valore energetico deve essere indicato in ogni caso. Prima di un QR Code, il termine „Ingredienti“ deve essere obbligatoriamente riportato.
Per i vini con una torbidità e una nota ossidativa, la denominazione aggiuntiva „Orangewein” o „orangewine” può essere utilizzata sotto determinate condizioni di produzione. Le aziende biologiche possono utilizzare la denominazione aggiuntiva „natural wine” invece di „Orangewein”, a condizione che il contenuto massimo di anidride solforosa non superi i 70 mg/l.
Le informazioni devono essere rese in lingua tedesca.
A causa delle modifiche apportate alla legge austriaca sulla gestione dei rifiuti e al decreto sugli imballaggi, a partire dal 1° gennaio 2023 le aziende straniere che non hanno un ufficio (o simile) sul territorio austriaco dovranno nominare un rappresentante autorizzato con sede in Austria se vogliono fornire ai propri clienti prodotti imballati, anche se hanno già eguagliato le relative quote per il relativo smaltimento avendo stipulato un contratto di licenza. Se invece il cliente austriaco (B2B) esegue gli obblighi, la ditta estera non deve stipulare un contratto né nominare un rappresentante.
Per il settore B2C, la nomina di un rappresentante autorizzato con sede in Austria è obbligatoria anche per le aziende straniere di vendita per corrispondenza o per i venditori a distanza stranieri di prodotti in plastica monouso. Questo obbligo si applica indipendentemente dal luogo in cui queste aziende straniere hanno la loro sede legale.
La procedura da seguire, affinché la circolazione del vino si realizzi in regime sospensivo, prevede l’attivazione dell’EMCS (“Excise Movement Control System”) ovvero il sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
No
Sì. Scandalo del vino nell’anno 1985 - dosi mortali di glicole etilenico, un anticongelante, sono state scoperte nelle bottiglie di vino austriaco sequestrate nelle regioni settentrionali della Germania.
Tale sostanza è stata utilizzata da vari produttori austriaci per rendere più dolci e aumentare la gradazione alcolica dei vini acidi di bassa qualità, senza però tener conto della sua nocività: se ingerita, infatti, soli 14 g possono provocare la morte, e dosaggi 100 volte inferiori possono recare danni anche permanenti a reni, fegato e cervello. I vini austriaci bianchi e rossi adulterati con l’antigelo sono stati circa 350 e tra di essi sono state trovate bottiglie con dosaggi addirittura mortali. Quattro commercianti di vino del Burgenland sono stati arrestati e il governo, da allora, ha attuato una nuova normativa, volta a rendere più rigorosi i controlli sulla produzione vinicola. Grazie a tali controlli si può dire che oggi l’Austria ha ristabilito un forte mercato vinicolo di qualità.
No
No
Il vino non è sottoposto ad un regime d’imposta speciale, ma la documentazione di trasporto prevista deve comunque essere prodotta.
Ai sensi del par. 43, comma 1, sotto la categoria “vino”, ricadono anche prosecco, vino frizzante e simili, i quali risultano quindi non essere soggetti ad accise.
Con la legge 19. COVID-19 (BGBl.I Nr.48/2020) emanata il 1 luglio 2020 anche gli spumanti non sono più soggetti ad accisa.
No
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Ministero delle Politiche Agricole): www.lebensministerium.at
Bundesministerium für Finanzen (Ministero delle Finanze): www.bmf.gv.at OPPURE https://english.bmf.gv.at/
Formulardatenbank BMF (banca dati per i formulari presso il Ministero delle Finanze): https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&STyp=HaFo
AGES (Agenzia Austriaca per la salute e la sicurezza alimentare): www.ages.at
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Vienna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: vienna@ice.it