Cile
aggiornato a marzo 2022
aggiornato a marzo 2022
La Fattura commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari e deve contenere le seguenti informazioni:
nome e natura del prodotto;
marchio o nome di fantasia, se esistente;
tipologia della confezione e volume contenuto;
gradazione alcolica;
numero di confezioni che compongono il lotto;
dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura;
certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale).
La Fattura consolare non è richiesta.
Sì.
“Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto: Bill of Lading (via marittima) oppure AirWay bill (via aerea).
Sì, allegato alla fattura, da concordare con lo spedizioniere.
Per i paesi appartenenti alla UE, si deve presentare la certificazione d’origine (Eur-1). L’ emissione di questo documento è obbligatoria solo per IMBARCHI CHE SUPERANO IL VALORE DI EURO 6.000.
Per importi inferiori, nella fattura deve essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua) quanto segue:
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia”.
I Certificati Eur-1 sono emessi dalle Camere di Commercio di competenza.
Sì. È richiesto il “Certificato di analisi” emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio”.
Ente di riferimento in Italia:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare. PQAIII e- mail: pqa3@mpaaf.gov.it – www.mpaaf.gov.it
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2015
Certificato sanitario:
È obbligatorio presentare il Certificato Sanitario del paese di origine (D.F.L. Nº 19-2345 D.O. 26.11.79).
Il Decreto legge N° 78 del 1986 regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Nel Titolo IV, relativo alla Commercializzazione ed etichettatura, si riporta quanto segue:
Articolo N° 35: negli imballi e confezioni, le etichette dovranno indicare almeno le seguenti menzioni:
denominazione e natura del prodotto;
gradazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac; (1*)
volume espresso in unità del sistema metrico; (2**)
nome e indirizzo dell’imbottigliatore.
Per i prodotti importati si dovrà inoltre indicare:
il paese di origine;
il nome e l’indirizzo dell’importatore e del distributore in lingua spagnola.
(1*) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta originale non registri tali dati espressi in altre unità di misura, dovrà segnalarsi l’equivalenza in lingua spagnola in una etichetta complementare. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno entrare con le etichette di origine. Ciò nonostante, si deve adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e nell’inciso 4 dell’articolo 35 della legge, che determina la necessità di un’etichetta complementare.
(2**) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile. Tali termini potranno essere utilizzati solamente alle condizioni stabilite negli stessi accordi.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti che s’importino nel Paese devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali. È proibita la miscela di prodotti nazionali di bevande alcoliche fermentate e mosti importati. Inoltre il Decreto legge N°78 del 1986 che regola la Legge 18.455, nel Titolo IV relativo alla commercializzazione- Articolo 63° riporta quanto segue:
Le etichette dovranno riunire i seguenti requisiti:
Essere stampate senza correzioni, segnalando il Paese di origine del Prodotto contenuto nell’imballo;
Le specificazioni richieste nell’Articolo 35° dovranno essere riportate in lingua spagnola nel caso dei prodotti cileni, ad eccezione del nome di fantasia del prodotto;
Nel caso la materia prima sia importata sfusa e l’imbottigliamento si realizzi in territorio cileno, nonché quando si finisce l’elaborazione nel paese, l’etichetta dovrà stamparsi in lingua spagnola ad eccezione del nome generico e di fantasia. Inoltre si dovrà indicare il paese di origine dei componenti, indicando il processo di elaborazione o imbottigliamento effettuato in Cile;
Le etichette dei prodotti cileni che si esportino dovranno essere stampati in lingua straniera, ma non possono essere commercializzati nel mercato interno, tranne che si complementino con i requisiti richiesti per la commercializzazione in Cile;
Il nome dovrà indicare la vera natura del prodotto in forma specifica e non solamente generica. Dovrà essere evidenziato nell’etichetta principale con caratteri non inferiori al 4% dell’altezza totale dell’etichetta, quando questa sia di dimensioni uguali o superiori a 6 centimetri. Per dimensioni inferiori la dimensione minima dovrà essere di almeno di 2 millimetri;
Nel presente regolamento la dicitura “bevanda alcolica” corrisponderà ad una denominazione generica. Le parole vino o cantina, potranno essere usate indistintamente sempre quando questa ultima parola faccia parte della ragione sociale o del marchio registrato della cantina e che l’interessato sia proprietario o amministratore di una azienda con vigneti della specie vitis vinifera;
Il volume del prodotto contenuto dovrà essere indicato in unità del sistema metrico decimale e la gradazione alcolica in gradi Gay Lussac;
Nel caso di importazioni di prodotti le cui etichette originali indicano queste diciture espresse in altre unità dovrà essere segnalata la loro equivalenza in una etichetta complementare. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno essere internate nel paese con le proprie etichette di origine e con le indicazioni che queste contengano. Ciò nonostante, per il corretto adempimento delle normative locali indicate nell’articolo 35° dovrà essere apposta una etichetta complementare in lingua spagnola;
Sulle etichette dei prodotti commercializzati in confezioni sigillate e la cui graduazione alcolica è una somma delle graduazioni reale e potenziale, dovrà essere indicata solamente la graduazione reale;
Sarà di responsabilità delle aziende imbottigliatrici segnalare in una delle etichette della confezione la data di scadenza per quei prodotti che contengano latte di origine animale o uovo;
Al fine di poter utilizzare la dicitura “varietale” e l’identificazione della varietà di vite corrispondente nelle etichette o nelle confezioni, questo prodotto dovrà riunire i requisiti segnalati nella lettera g) dell’articolo 19° di questo regolamento, che dovrà essere accreditato da un laboratorio autorizzato. Nell’etichetta si potrà segnalare le miscele delle diverse varietà di vite, ma se nessuna di esse concorre per almeno un 80% non potrà utilizzarsi la dicitura “varietale”;
Nell’etichetta degli aceti dovrà segnalarsi la concentrazione di acidità acetica espressa in grammi per litro, e negli alcolici denaturalizzati il denaturalizzante impiegato e la concentrazione;
Le etichette e le bottiglie non potranno contenere parole o leggende, illustrazioni o altre rappresentazione grafiche che possano indurre a equivoci, inganni o falsità rispetto all’origine, materie prime, natura o composizione del prodotto;
Gli aperitivi (cocktail) dovranno indicare nell’etichetta con precisione e chiaramente i componenti di base impiegati nella loro fabbricazione;
Nelle etichette di vini spumanti o vini spumosi la dicitura “fermentazione in bottiglia” potrà essere sostituita per “fermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale” o “metodo tradizionale”, “metodo classico” o “metodo classico tradizionale”.
Fonte: Ultimo aggiornamento legge 18.455/SAG
www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/importacion-de-bebidas-alcoholicas
http://normativa.sag.gob.cl/Publico/Normas/DetalleNorma.aspx?id=8815
Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine.
Trattamento degli imballaggi in legno: (trattati e marcati secondo le norme NIMP n. 15).
A partire dal 1° marzo 2001, agli importatori ed esportatori é richiesto di presentare la documentazione relativa alle operazioni di commercio estero alla Dogana – Servicio Nacional de Aduanas, mediante il Formulario “Declaración de Ingreso DIN”, in forma cartacea o attraverso la pagina WEB del “Servicio Nacional de Aduanas” (www.aduana.cl).
Le Declaraciones de ingreso che si presentino nell’ambito dell’Accordi di Associazione fra il Cile e la UE, dovranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica.
I valori riportati nella dichiarazione devono essere espressi in Dollari USA e in lingua spagnola.
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Declaración de Ingreso DIN”, che si può presentare in forma cartacea o attraverso la pagina WEB del “Servicio Nacional de Aduanas” (www.aduana.cl). “La Declaraciòn de Ingreso” é il documento idoneo a dimostrare la definitiva importazione in territorio cileno. Il timbro doganale riportato in questo documento indica la definitiva importazione della merce nel Paese. In alcuni casi nella voce “autoriza retiro mercancias”, possono essere riportate le parole “Aforo fisico”, che indicano che verrà effettuata una ispezione della merce per verificare che i quantitativi e il valore della stessa corrispondano effettivamente a quelli dichiarati nel formulario.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Documenti di trasporto internazionale “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo,terrestre).
Fattura Commerciale, esente da visti: è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:
nome e natura del prodotto;
marchio o nome di fantasia, bse esistente;
tipologia della confezione e volume contenuto;
gradazione alcolica (3);
numero di confezioni che compongono il lotto;
dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura ;
certificato di origine (per merci di origine non preferenziale) o certificato EUR1 (per merci di origine preferenziale). Nei casi in cui è possibile emettere un certificato EUR1 per importi inferiori a 6.000 €, l’origine preferenziale può essere certificata dal fornitore mediante una dichiarazione in fattura;
packing list;
certificato di assicurazione, nel caso il valore della prima non sia riportato nella fattura commerciale;
certificato sanitario paese di origine.
No
No
No
Dazio generale del 6% ad valorem CIF + Aliquota IVA del 19% sul valore CIF.
Dazio Accordo Cile-UE: 0%.
Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile, il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile, si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vèrmut e bevande aromatizzate di origine europea
Il Decreto legge N° 6 del Ministero di Economia, Fomento e Turismo del 21.01.2022, che entrerà in vigore il 24.03.2022, approva il Regolamento sul Commercio Elettronico in Cile. Lo scopo del regolamento è quello di rafforzare la trasparenza e la qualità delle informazioni fornite ai consumatori sulle piattaforme di commercio elettronico in merito alle caratteristiche, ai vantaggi essenziali, al prezzo dei prodotti e dei servizi offerti e a tutte le altre informazioni pertinenti per incoraggiare un processo decisionale debitamente informato, in vista dell'acquisizione di prodotti o della contrattazione di servizi.
Attualmente, il Cile è proiettato come uno dei paesi con la più alta crescita delle vendite online nella regione, grazie allo strumento di marketing digitale, l'e-commerce. Tanto che nel 2018 il 22,2% del suo PIL dipendeva da esso e si prevede che nel 2021 crescerà tra il 25,3% e il 26,3%. Secondo uno studio realizzato dal Portale Marketing 4Ecommerce, il 20% delle vendite in Cile si realizzano attraverso i canali online.
Attualmente, fino a febbraio 2022, sono stati registrati fino a 12,05 milioni di consumatori che partecipano attivamente come acquirenti al mercato dell'e-Commerce, raccogliendo fino a 7,64 miliardi di dollari all'anno, con un ticket medio di almeno 604 dollari e con una penetrazione dei dispositivi smart del 36,2% in questo mercato.
Nel settore del vino, le principali cantine cilene, hanno dovuto adeguare le loro strategie commerciali nel canale online e implementare novità che li fanno entrare nel boom dell'e-Commerce. (www.descorcha.com di Viña Concha y Toro - www.santaritaonline.com)
Secondo di dati de portale di notizie "Marketing 4Ecommerce", i bilanci del secondo trimestre 2021 delle principali aziende del settore vitivinicolo cileno – Concha y Toro, Santa Rita e San Pedro – hanno superato l'80% della quota di mercato diretta per gli acquisti online.
IMPOSTA ADDIZIONALE BEVANDE ALCOLICHE DL 825, art. 42 C
Imposta addizionale del 20,5% ad valorem CIF destinata all’importazione, commercializzazione e consumo di bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e simili + aliquota IVA del 19%.
Il calcolo impositivo sul quale si calcola l’imposta addizione è il valore CIF + 6% sul valore CIF + l’imposta addizionale del 20,5% + aliquota IVA del 19%.
Nel caso dei vini provenienti dai Paesi UE si calcola il Valore CIF + l’imposta addizionale + IVA 19%.
Esempio:
Valore CIF: 10,00
Ad Valorem: 0,00 %
Imposta addizionale
Bevande alcoliche DL 825, art. 42 lettera c) 2,05
IVA 19% 1,90
____________
Totale accise USD 3,95
Formulari e /o certificati richiesti dal SAG:
Certificado sanitario del Paese di Origine;
Certificado destinación Aduanera productos Agropecuarios;
Dopo le successive verifiche si procede alla consegna della autorizzazione al consumo: mediante il Formulario “Autorización de uso y disposición de alimentos importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud – Seremi de Salud.
Nel Registro de Bebidas Alcholiche del SAG1. Le bevande alcoliche importate devono essere previamente iscritte nel Registro del SAG, ed essere catalogate come atte al consumo, previa ispezione e analisi di ogni partita.
Per l’iscrizione si deve presentare la seguente documentazione:
natura specifica del prodotto (nome generico);
nome di fantasia, se procede;
nome e ragione sociale, indirizzo importatore;
composizione generica del prodotto e materie prime utilizzate. Nel caso dei liquori e distillati il SAG potrà inserire il prodotto nelle classifiche di cui l’Articolo 12 del Regolamento;
gradazione alcolica.
I prodotti che non sono iscritti nel Registro non possono essere commercializzati nel Paese Graduazione alcolica minima richiesta. In base all’Accordo di Associazione Cile-UE, il grado alcolico per i vini d’importazione potrà essere:
superiore o uguale o all’8,5% ed inferiore o uguale all’11,5% della gradazione alcolica volumetrica acquistata per quanto si riferisce a determinati vini comunitari con indicazione geografica, inclusi i vini “vcprd”, ad eccezione di determinati vini di qualità con un elevato contenuto di zucchero residuale senza l’aumento artificiale della graduazione alcolica, in cui caso la gradazione alcolica volumetrica totale potrà essere superiore o uguale al 6%. Si deve accompagnare la merce con un Certificato Ufficiale dell’Organismo competente del Paese di Origine;
superiore o uguale all’11,5% ed inferiore o uguale a 20% della graduazione volumetrica totale ad eccezione di determinati vini che detengano un elevato contenuto di zucchero residuale senza l’aumento artificiale della graduazione alcolica naturale, in cui caso la graduazione alcolica potrà eccedere il limite del 20%. Se il vino è destinato al consumo umano si deve accompagnare la merce con un analisi elaborato da un laboratorio ufficialmente riconosciuto per il paese di origine.
L'analisi dovrà includere la seguenti informazioni:
grado alcolico totale;
grado alcolico acquisito;
estratto secco totale;
acidità totale, espressa in acido tartarico;
acidità vollatile espressa in acido acetico;
acidità citrica;
acidità residuale;
anidride solforosa totale.
Inoltre il Cile autorizza che i vini provenienti dalla Comunità Europea ed esportati sfusi siano imbottigliati in bottiglie con un volume superiore a 1,5 litri (Punto VII dell’appendice VIII dell’Accordo sui vini fra il Cile e l’UE).
Normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Il Decreto N°78 del 1986, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Le ultime modifiche del 10 luglio 2009 hanno incorporato nell’Articolo 23 il numero 32, in cui viene permessa l’addizione di CMC, in un dosaggio massimo di 100 mg/L per la stabilizzazione tartarica, in vini e vini spumanti.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti importati devono adempiere ai requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali.
Articolo 40: I prodotti importati non potranno essere commercializzati prima che il Servizio Agricola Ganadero, abbia verificato, mediante analisi, l’adempimento dei requisiti richiesti. All’ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG dovrà osservare un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della rispettiva richiesta, per procedere all’ispezione, alla cui scadenza l’importatore potrà disporre liberamente della merce.
La Risoluzione N° 36172013 del SAG, entrata in vigore il 4 maggio 2013 con l’obiettivo di facilitare le pratiche d’importazione di vino e bevande alcoliche, indica quanto segue:
C.1.-B) “Per l’importazione delle partite di vino e bevande alcoliche comprese nell’Accordo Cile – Unione Europea, è riconosciuto e validato il rispettivo Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio”.
Statistiche e proiezioni del mercato del vino in Cile (milioni di litri)
** Le cifre di stock iniziale e stock finale non includono il vino per la produzione di pisco.
** Le cifre di disponibilità apparente corrispondono alla differenza fra stock iniziale e finale, produzione, importazione ed esportazioni. Non sono una stima del consumo a livello nazionale.
*** Fonte: Thomson Reuters-Dogana cilena
(Fonte: elaborato da Odepa sui dati del SAG e la Dogana cilena)
Export di vini e mosti (2019-2020-2021)
(Fonte: elaborato da ODEPA con informazioni della Dogana cilena)
Nota: A partire da dicembre 2015, nelle esportazioni di mosti, è stata aggiunto il succo d'uva (compreso il mosto), codice 20096000, come modo di considerare tutti i prodotti che interessano il mercato del vino e, da gennaio 2017, è stato incorporato il codice 220422, corrispondente a "vini in contenitori con una capacità superiore a 2 lt. ma inferiore o uguale a 10 lts.", in precedenza le transazioni in questi contenitori erano classificate all'interno del codice 22042990, corrispondente ad "altri vini con una capacità superiore a 2 lts.", che include i vini sfusi.
(a) I volumi delle esportazioni sono espressi o considerati in termini del prodotto.
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Santiago
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: santiago@ice.it.