Cile
aggiornato a febbraio 2026
aggiornato a febbraio 2026
La Fattura commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari e deve contenere le seguenti informazioni:
nome e natura del prodotto;
marchio o nome di fantasia, se esistente;
tipologia della confezione e volume contenuto;
gradazione alcolica;
numero di confezioni che compongono il lotto;
dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura;
certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale).
La Fattura consolare non è richiesta.
Sì.
“Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto: Bill of Lading (via marittima) oppure AirWay bill (via aerea).
Sì, allegato alla fattura, da concordare con lo spedizioniere.
Versione in lingua italiana della dichiarazione di origine:
(Periodo: dal___________ al __________
(1)) L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore …(2) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(3)
(Luogo e data(4) )
(Nome e firma dell'esportatore(5) ...................
La dichiarazione può essere riportata:
Nella Fattura
Nel documento di trasporto
Nella Fattura proforma
Nella Lista di imballaggio – Non é richiesta nessuna traduzione
Validitá: 1 anno a partire della data di emissione
(Art. 3.17).
La dichiarazione di origine per le importazioni in Cile deve essere compilata come segue:
Deve includere il numero REX come numero di riferimento.
Per l’esportatore dell’Unione Europea, corrisponde al numero assegnato in conformità con le normative UE.
Per l’esportatore cileno, corrisponde al numero assegnato in conformità con le disposizioni legali e regolamentari del Cile.
Gli esportatori dell’UE non sono tenuti a firmare la dichiarazione.
Se il valore della spedizione è inferiore a 6.000 EUR, qualsiasi esportatore dell’UE può emettere la dichiarazione anche senza numero REX.
Il numero REX (Registro degli Esportatori dell'Unione Europea) si deve richiedere in Europa e non è applicabile agli esportatori cileni. Si indica di seguito le linee guida ufficiali emesse dall'UE, che chiariscono la questione nei paragrafi 3.2 e 3.3: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en
Ente di riferimento in Italia:
Ministero dell'agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste
https://www.politicheagricole.it
I laboratori autorizzati da codesto Ministero emettono i Certificati di analisi per i vini destinati all’export.
Elenco consultabile sul sitio: Masaf - Elenco dei laboratori italiani designati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo
Il Decreto legge N°78 del 1986, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Nel Titolo IV relativo alla Commercializzazione ed etichettatura si riporta quanto segue:
Articolo N° 35: Negli imballi e confezioni le etichette dovranno indicare almeno le seguenti menzioni:
Denominazione e natura del prodotto
graduazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac(1*)
volume espresso in unità del sistema metrico(2**)
Nome e indirizzo dell’imbottigliatore
Per i prodotti importati si dovrà inoltre indicare
il paese di origine
nome e indirizzo dell’ importatore e del distributore in lingua spagnola
(1*) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta originale non registri tali menzioni espresse in altre unità di misura, dovrà segnalarsi l’equivalenza in lingua spagnola in una etichetta complementaria. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno ingessare con le etichette di origine. Ció nonostante si deve adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e nell’inciso 4 (**) dell’articolo 35 della legge, in una etichetta complementaria
(2**) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile, nei quali solo potranno essere utilizzati solamente nelle condizioni stabiliti negli stessi.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti che si importano nel Paese devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali.
E’ proibita la miscela di prodotti nazionali di bevande alcoliche fermentate e mosti importati.
Il decreto n° 78 del Servicio Agrícola y Ganadero contiene i regolamenti attuativi della legge 18.455
Articolo N° 63:
A proposito delle etichette:
1.- Dovranno essere stampate senza correzioni, segnalando il Paese di origine del Prodotto contenuto nell’imballo.
2.- Le specificazioni richieste nell’Articolo 35° dovranno essere riportate in lingua spagnola nel caso dei prodotti cileni, ad eccezione del nome di fantasia del prodotto.
3.- Nel caso la materia prima sia importata sfusa e l’imbottigliamento si realizzi in territorio cileno, nonché quando si finisce l’elaborazione nel paese, l’etichetta dovrà stamparsi in lingua spagnola ad eccezione del nome generico e di fantasia. Inoltre si dovrà indicare il paese di origine dei componenti, indicando il processo di elaborazione o imbottigliamento effettuato in Cile.
4.- Le etichette dei prodotti cileni che si esportino dovranno essere stampati in lingua straniera, ma non possono essere commercializzati nel mercato interno, tranne che si complementino con i requisiti richiesti per la commercializzazione in Cile.
5.- Il nome dovrà indicare la vera natura del prodotto in forma specifica e non solamente generica. Dovrà essere evidenziato sull'etichetta principale con caratteri non inferiori al 4% dell’altezza totale dell’etichetta, quando questa sia di dimensioni uguali o superiori a 6 centimetri. Per dimensioni inferiori la dimensione minima dovrà essere di almeno di 2 millimetri.
Nel presente regolamento la dicitura “bevanda alcolica” corrisponderà ad una denominazione generica. Le parole vino o cantina potranno essere usate indistintamente sempre quando quest'ultima parola faccia parte della ragione sociale o del marchio registrato della cantina e che l’interessato sia proprietario o amministratore di una azienda con vigneti della specie vitis vinifera.
6.- Il volume del prodotto contenuto dovrà essere indicato in unità del sistema metrico decimale e la gradazione alcolica in gradi Gay Lussac.
Nel caso di importazioni di prodotti le cui etichette originali indicano queste diciture espresse in altre unità dovrà essere segnalata la loro equivalenza in una etichetta complementare . Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno essere internati nel paese con le proprie etichette di origine e con le indicazioni che queste contengano. Ciò nonostante, per il corretto adempimento delle normative locali indicate nell’articolo 35° dovrà essere apposta una etichetta complementare in lingua spagnola.
7.- Sulle etichette dei prodotti commercializzati in confezioni sigillate e la cui gradazione alcolica è una somma delle graduazioni reale e potenziale, dovrà essere indicata solamente la graduazione reale.
8.- Sarà di responsabilità delle aziende imbottigliatrici segnalare in una delle etichette della confezione la data di scadenza per quei prodotti che contengano latte di origine animale o uovo.
9.- Al fine di poter utilizzare la dicitura “varietale” e l'identificazione della varietà di vite corrispondente nelle etichette o nelle confezioni , questo prodotto dovrà riunire i requisiti segnalati nella lettera g) dell'articolo 19° di questo regolamento, che dovrà essere accreditato da un laboratorio autorizzato. Nell'etichetta si potrà segnalare le miscele delle diverse varietà di vite, ma se nessuna di esse avesse intervento di almeno un 80% non potrà utilizzare la dicitura “varietale”.
10.- Nell'etichetta degli aceti dovrà segnalarsi la concentrazione di acidità acetica espressa in grammi per litro, e degli alcolici denaturalizzati il denaturalizzazione impiegato e la concentrazione.
11.- Le etichette e le bottiglie non potranno contenere parole o leggende, illustrazioni o altre rappresentazioni grafiche che possano indurre a equivoci, inganni o falsità rispetto all'origine, materie prime, natura o composizione del prodotto.
12.- Gli aperitivi (cocktail) dovranno indicare nell'etichetta con precisione e chiaramente i componenti di base impiegati nella loro fabbricazione.
13. Nelle etichette di vini spumanti o vini spumosi la dicitura “fermentazione in bottiglia” potrà essere sostituita in “fermentazione in bottiglia con il metodo tradizionale” o “metodo tradizionale”, “metodo classico” o “metodo classico tradizionale”
Fonte: Importación de bebidas alcohólicas | SAG
La Legge 21.363, relativa alla commercializzazione ed etichettatura di vini e bevande alcoliche nel Paese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 7/07/2023, stabilisce le regole per la commercializzazione e la pubblicità delle bevande alcoliche. Tale normativa porterà con sé l'inserimento di sigilli di avvertimento sugli effetti e sui rischi del consumo di questi prodotti e gruppi a rischio in cui il consumo di alcol è dannoso, nonché le informazioni sul loro valore energetico che devono essere incluse nella loro etichetta. Definisce inoltre le condizioni alle quali tali prodotti devono essere pubblicizzati. Tale normativa è entrata in vigore il 7 luglio 2024.
Valore energetico
Articolo 11.- I fabbricanti, i produttori, i distributori e gli importatori devono indicare sul contenitore, sull'etichetta o sull'etichetta di qualsiasi bevanda con una gradazione alcolica pari o superiore a 0,5°, il valore energetico o l'energia espressa in calorie, la cui unità di misura deve essere espresso in chilocalorie. Il valore energetico deve essere espresso per 100 ml di prodotto.
L'espressione numerica del valore energetico deve essere in numeri interi. Quando il valore dell'energia nell'espressione numerica ha valori decimali, deve essere approssimato al valore intero secondo i seguenti criteri:
i) Se il valore decimale è uguale o maggiore di 5, la cifra precedente viene incrementata di una unità.
ii) Se il valore decimale è inferiore a 5, viene mantenuta la cifra precedente.
I valori che compaiono nella dichiarazione energetica devono essere ricavati da dati appositamente ottenuti da una determinazione analitica in laboratorio dei prodotti, o da tabelle di composizione chimica, predisposte o riconosciute da organismi accademici o scientifici nazionali e/o internazionali.
Il limite di tolleranza consentito tra il valore dichiarato e il valore ottenuto mediante determinazione analitica derivata dall'ispezione dei prodotti sarà fino al 20% superiore o inferiore al valore dichiarato sull'etichetta del prodotto.
Articolo 12.- Le informazioni sul valore energetico, espresse secondo le modalità indicate nell'articolo precedente, devono essere riportate, sul retro del rispettivo contenitore, scatola o imballaggio, mediante un rettangolo con bordi neri e fondo bianco, che indicherà, in alto, la dicitura “valore energetico” in stampatello nero.
All'interno del rettangolo indicato, separatamente dal titolo sopra citato e sotto di esso, dovrà essere incorporata una colonna, sul lato sinistro, dove sarà inclusa in nero la scritta "Calorie per 100 ml". Dopo questa colonna, sul lato destro, ne verrà aggiunta un'altra che indica le calorie corrispondenti, secondo la formula di calcolo espressa nell'articolo precedente, e in numeri neri.
Fermo restando le caratteristiche espresse nei paragrafi precedenti, dovrà essere utilizzato un font della famiglia ARIAL.
La dimensione minima della lettera da utilizzare sarà:
1,5 millimetri per i contenitori di dimensione inferiore a 237 millilitri;
2 millimetri per contenitori fino a 1,5 litri;
3 millimetri per i contenitori di capacità superiore a 1,5 litri.
Allo stesso modo, per le lettere da 1,5 millimetri è stabilito un massimo di 5 caratteri per centimetro; 8 caratteri per centimetro per lettere da 2 millimetri e 10 caratteri per centimetro per lettere da 3 millimetri.
Articolo 13.- Ai fini dell'inserimento delle informazioni indicate nel presente comma, troveranno applicazione le norme indicate all'articolo 6 del presente regolamento.
In nessun caso possono essere utilizzati elementi destinati a coprire, in tutto o in parte, le informazioni espresse in questo paragrafo, o a rendere difficile la visualizzazione.
Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine.
Trattamento degli imballaggi in legno: (trattati e marcati secondo le norme NIMP n. 15).
A partire dal 1° marzo 2001, agli importatori ed esportatori é richiesto di presentare la documentazione relativa alle operazioni di commercio estero alla Dogana – Servicio Nacional de Aduanas, mediante il Formulario “Declaración de Ingreso DIN”, in forma cartacea o attraverso la pagina WEB del “Servicio Nacional de Aduanas” (www.aduana.cl).
Le Declaraciones de ingreso che si presentino nell’ambito dell’Accordi di Associazione fra il Cile e la UE, dovranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica.
I valori riportati nella dichiarazione devono essere espressi in Dollari USA e in lingua spagnola.
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Declaración de Ingreso DIN”, che si può presentare in forma cartacea o attraverso la pagina WEB del “Servicio Nacional de Aduanas” (www.aduana.cl). “La Declaraciòn de Ingreso” é il documento idoneo a dimostrare la definitiva importazione in territorio cileno. Il timbro doganale riportato in questo documento indica la definitiva importazione della merce nel Paese. In alcuni casi nella voce “autoriza retiro mercancias”, possono essere riportate le parole “Aforo fisico”, che indicano che verrà effettuata una ispezione della merce per verificare che i quantitativi e il valore della stessa corrispondano effettivamente a quelli dichiarati nel formulario.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Documenti di trasporto internazionale “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo,terrestre).
Fattura Commerciale, esente da visti: è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:
nome e natura del prodotto;
marchio o nome di fantasia, bse esistente;
tipologia della confezione e volume contenuto;
gradazione alcolica (3);
numero di confezioni che compongono il lotto;
dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura ;
certificato di origine (per merci di origine non preferenziale) o certificato EUR1 (per merci di origine preferenziale). Nei casi in cui è possibile emettere un certificato EUR1 per importi inferiori a 6.000 €, l’origine preferenziale può essere certificata dal fornitore mediante una dichiarazione in fattura;
packing list;
certificato di assicurazione, nel caso il valore della prima non sia riportato nella fattura commerciale;
certificato sanitario paese di origine.
No
No
No
Dazio generale del 6% ad valorem CIF + Aliquota IVA del 19% sul valore CIF.
Dazio Accordo Cile-UE: 0%.
Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile, il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile, si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vèrmut e bevande aromatizzate di origine europea.
L'e-commerce alimentare si è confermato una categoria di prodotti importante nel 2024 e, come negli anni precedenti, ha dimostrato che un gran numero di cileni ha continuato a utilizzare Internet per l'acquisto di prodotti alimentari, contribuendo a mantenere redditizie e innovative le attività online dei rivenditori di generi alimentari. Anche fornitori terzi come Uber Eats e Rappi hanno trainato la crescita.
Inoltre, la crescita degli acquisti transfrontalieri ha contribuito a incrementare le vendite, con i consumatori che prendono sempre più in considerazione prodotti offerti tramite canali alternativi, non solo da piattaforme come Temu Marketplace, Shein e AliExpress Marketplace, ma anche grazie alla maggiore varietà transfrontaliera offerta da piattaforme come Falabella e MercadoLibre, rendendo più facile e sicuro l'acquisto di prodotti ancora non disponibili nel Paese.
A partire dal 25 ottobre 2025 , gli acquisti effettuati da una piattaforma intermediaria o da un'azienda estera registrata presso l'Agenzia delle Entrate cilena (SII), pagheranno il 19% di IVA al momento dell'acquisto. Consulta l'elenco delle piattaforme registrate presso il SII: https://www.sii.cl/destacados/iva_bienes/index.html
L'e-commerce di bevande alcoliche in Cile ha vissuto un boom sostenuto, trainato da una crescita fino al 973% durante la pandemia e il consolidamento post-pandemico. Spiccano il dominio della birra (68,4% delle preferenze) e un forte aumento della domanda di vini e distillati, con attori chiave come La Barra de CCU, Mercado Libre, Descorcha e Mundo del Vino. L'acquisto è concentrato sulle consegne a domicilio, con alta valutazione delle promozioni e rapidità.
Il mercato si prepara a continuare a crescere, puntando sull'esperienza utente, sulla personalizzazione e su una logistica efficiente.
IMPOSTA ADDIZIONALE BEVANDE ALCOLICHE DL 825, art. 42 C
Imposta addizionale del 20,5% ad valorem CIF destinata all’importazione, commercializzazione e consumo di bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e simili + aliquota IVA del 19%.
Il calcolo impositivo sul quale si calcola l’imposta addizione è il valore CIF + 6% sul valore CIF + l’imposta addizionale del 20,5% + aliquota IVA del 19%.
Nel caso dei vini provenienti dai Paesi UE si calcola il Valore CIF + l’imposta addizionale + IVA 19%.
Esempio:
Valore CIF: 10,00
Ad Valorem: 0,00 %
Imposta addizionale
Bevande alcoliche DL 825, art. 42 lettera c) 2,05
IVA 19% 1,90
____________
Totale accise USD 3,95
Accordo Quadro Avanzato CILE-UE
L'Accordo quadro Avanzato AFA e l'Accordo Commerciale interinale (ITA) fra il Cile e l'Unione Europea, di cui l’ITA è entrato in vigore il 1° febbraio 2025 sostituisce le disposizioni del pilastro commerciale dell'accordo di associazione Cile-UE, in vigore dal febbraio 2003. È opportuno segnalare che l'ITA ha sostituito le prove d'origine (certificato EUR.1, dichiarazione su fattura per gli esportatori autorizzati da ProChile e per quelli con spedizioni inferiori a 6.000 euro) con un sistema di autocertificazione da parte degli esportatori, mediante dichiarazione di origine, e degli importatori, secondo le normative interne di ciascuna Parte.
Inoltre, le norme di origine specifiche per prodotto (allegato 3-B) sono state armonizzate, semplificate e rese più flessibili per molti prodotti, rispetto alla versione attuale dell'accordo.
Ulteriori informazioni:
https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/modernizacion-ue-chile
https://apps.odepa.gob.cl/powerBI/boletin_vino_pisco.html
Formulari e /o certificati richiesti dal SAG:
Certificado sanitario del Paese di Origine;
Certificado destinación Aduanera productos Agropecuarios;
Dopo le successive verifiche si procede alla consegna della autorizzazione al consumo: mediante il Formulario “Autorización de uso y disposición de alimentos importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud – Seremi de Salud.
Nel Registro de Bebidas Alcholiche del SAG1. Le bevande alcoliche importate devono essere previamente iscritte nel Registro del SAG, ed essere catalogate come atte al consumo, previa ispezione e analisi di ogni partita.
Per l’iscrizione si deve presentare la seguente documentazione:
natura specifica del prodotto (nome generico);
nome di fantasia, se procede;
nome e ragione sociale, indirizzo importatore;
composizione generica del prodotto e materie prime utilizzate. Nel caso dei liquori e distillati il SAG potrà inserire il prodotto nelle classifiche di cui l’Articolo 12 del Regolamento;
gradazione alcolica.
I prodotti che non sono iscritti nel Registro non possono essere commercializzati nel Paese Graduazione alcolica minima richiesta. In base all’Accordo di Associazione Cile-UE, il grado alcolico per i vini d’importazione potrà essere:
superiore o uguale o all’8,5% ed inferiore o uguale all’11,5% della gradazione alcolica volumetrica acquistata per quanto si riferisce a determinati vini comunitari con indicazione geografica, inclusi i vini “vcprd”, ad eccezione di determinati vini di qualità con un elevato contenuto di zucchero residuale senza l’aumento artificiale della graduazione alcolica, in cui caso la gradazione alcolica volumetrica totale potrà essere superiore o uguale al 6%. Si deve accompagnare la merce con un Certificato Ufficiale dell’Organismo competente del Paese di Origine;
superiore o uguale all’11,5% ed inferiore o uguale a 20% della graduazione volumetrica totale ad eccezione di determinati vini che detengano un elevato contenuto di zucchero residuale senza l’aumento artificiale della graduazione alcolica naturale, in cui caso la graduazione alcolica potrà eccedere il limite del 20%. Se il vino è destinato al consumo umano si deve accompagnare la merce con un analisi elaborato da un laboratorio ufficialmente riconosciuto per il paese di origine.
L'analisi dovrà includere la seguenti informazioni:
grado alcolico totale;
grado alcolico acquisito;
estratto secco totale;
acidità totale, espressa in acido tartarico;
acidità vollatile espressa in acido acetico;
acidità citrica;
acidità residuale;
anidride solforosa totale.
Inoltre il Cile autorizza che i vini provenienti dalla Comunità Europea ed esportati sfusi siano imbottigliati in bottiglie con un volume superiore a 1,5 litri (Punto VII dell’appendice VIII dell’Accordo sui vini fra il Cile e l’UE).
Normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Il Decreto N°78 del 1986, regola la Legge 18.455, la quale stabilisce le normative sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili.
Le ultime modifiche del 10 luglio 2009 hanno incorporato nell’Articolo 23 il numero 32, in cui viene permessa l’addizione di CMC, in un dosaggio massimo di 100 mg/L per la stabilizzazione tartarica, in vini e vini spumanti.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti importati devono adempiere ai requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali.
Articolo 40: I prodotti importati non potranno essere commercializzati prima che il Servizio Agricola Ganadero, abbia verificato, mediante analisi, l’adempimento dei requisiti richiesti. All’ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG dovrà osservare un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della rispettiva richiesta, per procedere all’ispezione, alla cui scadenza l’importatore potrà disporre liberamente della merce.
La Risoluzione N° 36172013 del SAG, entrata in vigore il 4 maggio 2013 con l’obiettivo di facilitare le pratiche d’importazione di vino e bevande alcoliche, indica quanto segue:
C.1.-B) “Per l’importazione delle partite di vino e bevande alcoliche comprese nell’Accordo Cile – Unione Europea, è riconosciuto e validato il rispettivo Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio”.
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Santiago
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: santiago@ice.it.