Canada
aggiornato a marzo 2025
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Sì, indicando tutte le informazioni previste dalla normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs Invoice).
La fattura export deve contenere tra le altre le seguenti informazioni: denominazione del prodotto, tipo di vino, annata, grado alcolico, peso lordo e netto, numero di bottiglie, numero di cartoni e prezzo FOB per singolo prodotto.
Ai fini dei dazi doganali e delle maggiorazioni applicate dai Monopoli il valore dichiarato in fattura deve corrispondere ad un valore reale di mercato (Fair Market Value) che i Monopoli possono imporre se il valore della spedizione è ritenuto incongruo.
Prevista dalla legge italiana per esportazione extra comunitaria.
Sì (via aerea: AirWay bill; via mare: Ocean Cargo Manifest).
Sì, allegato alla fattura, da concordare con lo spedizioniere.
No. Richiesto solo per usufruire di tariffe preferenziali che potrebbero applicarsi in seguito ad accordi commerciali (CUSMA, CETA, ecc.), se esistenti. Nel caso CETA, è sufficiente unicamente una dichiarazione di origine nella quale si dovrà riportare, tra le altre informazioni, il n. di fornitore rilasciato dai Monopoli e il n. di esportatore registrato (REX).
I monopoli richiedono la compilazione di un formulario disponibile online sui rispettivi siti web.
Per SAQ il link di riferimento è il seguente:
Per LCBO il link di riferimento è il seguente:
FTA Template Forms Library | Doing Business with LCBO
Per BCLDB il link di riferimento è il seguente:
https://wholesale.bcldb.com/news/ceta-updated-origin-declaration-form-imports-eu
No. Le analisi sono effettuate nei laboratori dei singoli Monopoli. Tuttavia, qualora vengano esplicitamente richiesti dei certificati di analisi, i Monopoli dell’Ontario (LCBO) e del Québec (SAQ) accettano quelli emessi da laboratori accreditati ISO 17025, a condizione che i certificati riportino i risultati di tutti i test richiesti.
SAQ: Guida etichettatura botiglie - https://marketing.saq-b2b.com/SAQ_B2B/Gestion_Qualite/Guide_etiquetage_bouteilles_ANG.pdf
LCBO: Requisiti Semplificati per l'Etichettatura Canadese: https://www.doingbusinesswithlcbo.com/content/dbwl/en/basepage/home/quality-assurance/quality-assurance-policies---guidelines/labelling/simplified-labelling-requirements/simplified-organic-labelling-and-certificate-guidelines/_jcr_content/content1/attachments/file.res/Simplified%20Organic%20Labelling%20and%20Certificate%20Guidelines-%20Approved.pdf
Devono essere seguite le istruzioni fornite dai Monopoli. Sono prevalenti i cartoni da 6 o 12 bottiglie da 750ml. Per facilità di manutenzione, i Monopoli preferiscono i cartoni da 6 bottiglie.
Secondo le Consumer Packaging and Labelling Regulations, dal 1979 il vino può essere venduto in Canada solo in contenitori da 50ml, 100ml, 200ml, 250ml, 375ml, 500ml, 750ml o da 1l, 1,5l, 2l, 3l o 4l.
Dal mese di aprile 2022, il Monopolio dell’Ontario (LCBO) impone un peso massimo per bottiglia di vetro di 420g su tutte le bottiglie di vino non spumante vendute al consumatore a un prezzo di CAD 19,00 o inferiore mentre il Monopolio del Québec ha fissato il limite ai vini di prezzo pari o inferiore ai CAD 20,00.
Di competenza dei Monopoli. Normalmente, i Monopoli forniscono istruzioni ben precise su come preparare la merce, che viene prelevata presso la cantina dal trasportatore di fiducia del Monopolio.
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di solito preparato dal broker in dogana.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
In tutte le province la spedizione deve essere fatta solo dopo aver ottenuto un P.O. Number dal Monopolio.
Tale numero dovrà essere riportato su tutti i cartoni della spedizione secondo le istruzioni impartite dal Monopolio al momento dell’ordine.
No. Esiste tuttavia un limite per l’importazione ‘’privata’’ di 45 litri se il vino è spedito direttamente al consumatore (senza passare dal Monopolio).
No
Non necessaria in quanto la merce viene spedita su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è per legge federale l’unica figura autorizzata ad importare alcolici in Canada.
Le spedizioni di campionature ad agenti, devono essere fatte unicamente su loro esplicita richiesta e secondo le modalità che comunicheranno.
Dazi doganali: in seguito agli accordi CETA i vini fermi, spumanti e sfusi sono importati in esenzione. Restano invece in vigore la tassa d’accisa federale (CAD 0,731 per litro), la tassa federale sul valore aggiunto (GST 5%) e la tassa provinciale di vendita (TPS da 0% a 9,975% a seconda della provincia). In alcune province GST e TPS sono raggruppate in un’unica tassa, Harmonized Sales Tax (HST, che va da 13% a 15% a seconda della provincia).
Tutte le tasse, dazi, ecc. sono normalmente a carico del Monopolio, unico importatore autorizzato dalla legge federale. Calcolando anche la maggiorazione imposta dai Monopoli, il prodotto viene venduto al pubblico in media a 3 volte il costo ex-cantina.
I principali Monopoli dispongono di siti web dove il consumatore può acquistare i prodotti, e ritirarli in un negozio di sua scelta o farseli consegnare a casa (in entrambi i casi si applicano dei costi di consegna). Tuttavia, l’offerta online non è estesa a tutti i prodotti disponibili nei negozi.
La novità più importante introdotta in seguito alle restrizioni sanitarie è di avere permesso alle agenzie di gestire dei negozi virtuali unicamente per i vini in importazione privata.
Il prezzo del vino proposto online dalle agenzie corrisponde al prezzo di vendita stabilito dal Monopolio al quale l’agenzia applica un fee (in media tra il 10% e il 15%) che percepisce al momento dell’ordine. Una volta l’ordine accettato, la vendita viene gestita direttamente dal Monopolio che si occupa della consegna e del pagamento.
Da notare che l’acquisto è unicamente per cassa (non sono permesse le casse miste) e che i prodotti possono essere ritirati in un negozio del Monopolio o consegnati a domicilio (in entrambi i casi si applicano dei costi di consegna).
Le seguenti tariffe di accisa sul vino sono state determinate in conformità all'Allegato 6 della Legge.
Tariffe di accisa adeguate sul vino:
Vino con un contenuto di alcol etilico assoluto non superiore all'1,2% in volume: $0,022 per litro di vino
Vino con un contenuto di alcol etilico assoluto superiore all'1,2% ma non superiore al 7% in volume: $0,344 per litro di vino
Vino con un contenuto di alcol etilico assoluto superiore al 7% in volume: $0,716 per litro di vino
Tariffe adeguate delle accise su alcolici e vino in vigore dal 1° aprile 2024
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Toronto
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: toronto@ice.it.