Svizzera
aggiornato a marzo 2022
aggiornato a marzo 2022
La fattura deve essere prodotta in tre esemplari originali. Oltre alle consuete informazioni (mittente, destinatario, colli, pesi netto e lordo, descrizione dei prodotti e loro valore) dovrà essere trascritta la non imponibilità ai fini IVA, trattandosi di una esportazione extracomunitaria. La trascrizione dovrà avere il seguente tenore: non imponibile ex art. 8/A DPR 633/72.
Le merci destinate all’importazione definitiva nel territorio doganale svizzero vanno presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l’imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d’importazione correttamente compilata, occorre consegnare i documenti di scorta. Sono in primo luogo persone soggette all’obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti).
È possibile inoltrare la dichiarazione doganale per via elettronica mediante il sistema di imposizione e-dec Importazione se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dispone della relativa autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane. Le relative informazioni sono disponibili al link: e-dec importazione. Dal 1° gennaio 2013 la Svizzera non accetta più le versioni cartacee del modulo 11.010 (importazione). I moduli cartacei sono sostituti dall’applicazione Internet e-dec web. L’applicazione Internet e-dec web è accessibile dal nostro sito: link e-dec web. Le dichiarazioni doganali possono essere rilevate senza registrazione.
Unitamente alla dichiarazione d’importazione vanno presentati spontaneamente i rispettivi documenti di scorta. I documenti più importanti sono le fatture, eventuali prove dell’origine, permessi/certificati nonché attestazioni ufficiali o certificati di analisi.
Se la spedizione è composta da diverse tipologie di merce è necessaria anche una distinta colli, dove sia possibile rilevare numero colli – peso netto e peso lordo dei diversi articoli.
Sulla fattura, se il valore della merce è inferiore a 6.000 Euro, deve figurare la dichiarazione d’origine, da riportare secondo il seguente esempio:
L’esportatore delle merci contemplate nel seguente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/Italia.
Subito dopo la dichiarazione dianzi esemplata, vanno apposti nel seguente ordine:
paese di partenza della merce;
nome, cognome e qualifica della persona che sottoscrive la dichiarazione;
firma in originale.
Qualora il valore della merce superi la soglia dei 6.000 Euro, sarà necessaria l’emissione del mod. EUR1.
Non necessari.
Conforme alla normativa EU.
Nessuna prescrizione particolare, salvo l’automatico conteggio di tara addizionale nel caso di vino sfuso.
Per l’importazione, a partire da un quantitativo di merce pari a 20 kg lordi, è necessario un permesso generale d’importazione (PGI). Il PGI non serve per l’importazione di:
Spumante (=> 3 bar), voce di tariffa doganale 2204.1000;
Vini dolci, specialità vitivinicole e mistelle, voce di tariffa doganale 2204.2150 .
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Necessaria.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
È possibile assegnare l’incarico del disbrigo della formalità doganali ad agenzie di sdoganamento oppure a imprese di spedizione o logistica. Occorre chiarire già prima dell’importazione chi si occuperà dell’imposizione (vedi anche lista membri SPEDLOGSWISS).
Il contingente doganale (CD) per i vini naturali ammonta a 1.700.000 ettolitri per anno civile e comprende vini rossi e bianchi che possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC). Il CD viene assegnato in base all’ordine di entrata delle dichiarazioni doganali alla frontiera, ovvero in funzione dell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. Negli anni scorsi il contingente doganale non è stato mai esaurito.
Non vigente.
Possibile.
I dazi doganali sono verificabili sulla piattaforma TARES messa a disposizione dalla confederazione delle dogane e consultabile anche in italiano. Esiste una limitazione all’importazione definita contingentamento.
Se l’importatore possiede una quota di contingente, le tariffe doganali sono molto ridotte ed in alcuni casi nulle. Diversamente deve essere corrisposta la tariffa agevolata prevista dagli accordi di libero scambio. L’indirizzo della piattaforma è il seguente: http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=Gr7PWdKL6v9X2rRx7tFKQhL1gr139LgdZFfCJf7lG731GN9WWg1h!1298648689?l=it
In aggiunta alle due imposte sopra menzionate, l’amministrazione delle dogane ha anche facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto pari all’8%.
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Berna
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: berna@ice.it