Croazia
aggiornato a marzo 2023
aggiornato a marzo 2023
Richiesta la fattura commerciale che deve contenere la descrizione ed il prezzo unitario e globale della merce; se nella fattura sono indicate merci diverse, la stessa è accompagnata dalla specifica dei prezzi per ogni singolo prodotto nonché da una specifica relativa all’imballaggio. La fattura deve essere firmata ed autenticata da chi la rilascia.
Considerato che dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata nell’area doganale unica dell’UE non è necessario procedere allo sdoganamento ai fini dell’immissione del vino sul mercato croato, qualora si tratti di merce prodotta (o acquistata) in un altro Paese dell’UE. Le consegne nel territorio della Repubblica di Croazia provenienti direttamente dai paesi terzi devono, invece, essere munite dal documento VI 1 contenente il certificato di qualità ed il rapporto sulle analisi. Vedere anche documenti di trasporto.
Lettera di vettura internazionale.
Il trasporto di vino è accompagnato dai documenti specifici conformemente a quanto prescritto dall’art. 24 (1) del Regolamento (CE) N. 436/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (per i quali il debito di imposta non è stato assolto) avviene sotto la scorta dell’e-AD. Con l’utilizzo del sistema EMCS (Excise Movement Control System) il documento cartaceo AAD è stato sostituito con il format elettronico e-AD (Electronic Accompanying Document / DAA – Documento amministrativo di accompagnamento telematico; in croato e-TD) che viene inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente via sistema EMCS.
Distinta colli
No, qualora si tratti di forniture dai Paesi dell’UE.
No, qualora si tratti di forniture dai Paesi dell’UE
La normativa croata in merito all’etichettatura del vino è conforme alle disposizioni Comunitarie (Regolamento (UE) n. 1308/2013; Regolamento (CE) N. 607/2009). Alcune indicazioni sono obbligatorie per qualsiasi tipologia di vino, mentre altre sono obbligatorie solo per alcune tipologie; ci sono anche le indicazioni facoltative che la legge prevede come possibili opzioni non vincolanti.
Le indicazioni obbligatorie per qualsiasi tipologia di vino che devono comparire nello stesso campo visivo (in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente) sono: indicazioni sulla categoria del vino (conformemente all’Allegato VII Parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero: vino; vino novello, vino liquoroso, vino spumante, ecc.);
titolo alcolometrico effettivo (conformemente alle disposizioni di cui all’art. 54 del Regolamento (CE) N.607/2009);
quantità/volume netto espresso i litri;
indicazione del tenore di zucchero (per vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato) conformemente alle disposizioni di cui all’art.58 e Allegato XIV del Regolamento (CE) N.607/2009;
indicazioni della provenienza (conformemente all’art. 55 del Regolamento (CE) N. 607/2009);
indicazione dell’imbottigliatore (per vini fermi) ovvero del produttore (per vini spumanti) - conformemente all’art. 56 del Regolamento (CE) N. 607/2009. Le indicazioni obbligatorie che non devono figurare nello stesso campo visivo con altre indicazioni obbligatorie sono:
numero di serie (lotto): conformemente alle disposizioni di cui all’art. 50 del Regolamento (CE) N.;
contenuto di allergeni: conformemente alle disposizioni di cui all’art. 51 del Regolamento (CE) N. 607/2009; indicazione dell’importatore e del venditore (conformemente all’art. 56 del Regolamento (CE) N. 607/2009).
Le informazioni obbligatorie devono essere redatte in lingua croata, caratteri latini; ciò non osta che tali indicazioni figurino in più lingue.
Le indicazioni obbligatorie che devono comparire sul recipiente nello stesso campo possono figurare anche sul retro del recipiente (controetichetta) mentre sull’etichetta principale (frontale) possono figurare soltanto le indicazioni aggiuntive quali denominazione (nome di fantasia, marchio commerciale), annata, varietà, menzioni tradizionali, tenore di zucchero (per vini fermi). In tal caso sulla controetichetta devono figurare tutte le indicazioni obbligatorie.
Conforme alla normativa dell’UE. Il vino confezionato rientra nella definizione di “alimento preimballato”; può essere venduto solo in bottiglie chiuse o altri recipienti che ne conservano la qualità. Nella normativa croata sono state implementate le disposizioni della Direttiva 2007/45/CE relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE
Il documento elettronico e-AD (Electronic Accompanying Document / DAA – Documento amministrativo di accompagnamento telematico) viene inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente via sistema EMCS. I soggetti che gestiscono depositi di prodotti sottoposti ad accisa (depositari autorizzati) e che vogliono spedirli devono chiedere al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane il rilascio di una licenza di esercizio. In sede di rilascio della licenza a tali soggetti viene attribuito un codice ditta alfanumerico (codice di accisa) di 13 caratteri; esso viene attribuito a ciascun deposito fiscale.
Per la merce in transito - Documento di transito comunitario T1 e T2.
No. Le importazioni/acquisizioni non sono limitate in termini quantitativi.
No
No
Premesso che l’entrata nell’UE ha abolito i dazi doganali, alle frontiere interne rimane, comunque, l’obbligo del versamento dell’IVA la cui aliquota ordinaria in Croazia è del 25% e dell’accisa (ove dovuta). Nella locale Legge sulle accise sono state recepite tutte le disposizioni legislative dell’UE sulle accise; le disposizioni della Legge in merito agli importi minimi obbligatori delle accise sono conformi a quelle prescritte dalle Direttive Europee. In base alle disposizioni attualmente vigenti l’accisa non grava sull’alcol nel vino.
Le importazioni di vino in Croazia dai Paesi terzi non sono limitate in termini quantitativi, ma sui vini importati grava il dazio la cui entità dipende, oltre che dalla provenienza (origine) anche dal tipo di vino (codice TARIC). Per determinati tipi di vino oltre al dazio ad valorem (espresso in % sul valore della merce) c’è anche l’obbligo di pagamento del prelievo, cioè del dazio relativo alle unità di misura della merce ed espresso in valore assoluto di Euro per unità di misura (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp).
In base alle disposizioni attualmente vigenti l’accisa non grava sull’alcol nel vino.
Il primo gennaio 2023 la Croazia ha fatto ingresso nell’Area Schengen e ha introdotto l'euro come moneta ufficiale, circostanza che faciliterà ulteriormente il commercio e gli investimenti nel Paese. Con un tasso di cambio fissato a 7,5345 kune croate per 1 euro è il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica, e il ventisettesimo ad applicare integralmente l’acquis communautaire di Schengen.
I produttori di vino considerati piccoli produttori (quelli che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) non risultano essere dotati né di deposito fiscale, né di codice di accisa. Conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 24 paragrafo 1, punto iii introdotte con l’art 2 punto 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, sono riconosciuti come documenti di accompagnamento i documenti seguenti, redatti alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione, per i prodotti non soggetti ad accisa e per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori: se lo Stato membro utilizza un sistema informatizzato, una copia stampata del documento elettronico così redatto o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico (“codice MVV”) attribuito da tale sistema;
Se lo Stato membro non utilizza un sistema informatizzato, un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall’organismo competente o dallo spedizioniere; La ricezione dei vini da parte dei piccoli produttori di vino provenienti da altri Stati membri è disciplinato in Croazia dall’art. 8 del Regolamento sulle accise (Pravilnik o trošarinama) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale croata n. 64/13, integrazioni e modifiche G.G. U.U. n.n. 129/13 e 11/14.
Nel caso in cui il destinatario in Croazia riceva vino da un piccolo produttore di vino di un altro Stato membro, che secondo le disposizioni dell’autorità competente di tale Stato membro è esente da requisiti vincolanti relativi alla produzione, stoccaggio e la movimentazione del vino in sospensione di accisa, è tenuto ad informare, sull’apposito modulo (modulo O-MPV parte integrante del Regolamento), il competente Ufficio doganale delle quantità ricevute di vino entro 5 giorni dal ricevimento della notifica da parte dei quantitativi ricevuti / spediti di vino da parte di piccolo produttore di vino.
DATI STATISTICI
Importazioni di vino nel periodo 2020-2021e primi nove mesi del 2022 distinte per principali Paesi fornitori (codice TARIC 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva).
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Zagabria
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: zagabria@ice.it