PORTOGALLO
aggiornato a febbraio 2026
aggiornato a febbraio 2026
Sì
Vedi DOCUMENTI DI TRASPORTO.
Emissione di e-DA o e-DAS a seconda dei casi. Per approfondimenti: Portal da Agricultura de República Portuguesa
-Da parte di piccolo produttore: emissione di MVV (DAV in portoghese).
CMR - Contrato de Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada. Per approfondimenti:
Instituto da Mobilidade e dos Transportes,I.P.
È consigliabile stipulare un’assicurazione.
NB: i suddetti documenti devono sempre essere emessi nei confronti di un codice di accisa del Paese estero (e cioè nei confronti di un Deposito fiscale o di un Destinatario registrato). Il codice di accisa, dell’esportatore, che può essere temporaneo o permanente, deve corrispondere a quello dell’importatore/destinatario.
Fonti:
-D.Lgs. 504/1995
Sì
No. Salvo si tratti dell’introduzione di un nuovo prodotto in commercio.
No. Salvo si tratti dell’introduzione di un nuovo prodotto in commercio.
UE:
-Regolamento (UE) n. 1308/2013
-Regolamento (UE) n. 1169/2011
-Regolamento (CE) n. 607/2009
-Direttiva 2000/13/CE.
Secondo la PAC 2023-2027 (Politica Agricola Comune), è prevista l’applicazione di un QR code sulla bottiglia che fornisca maggiori informazioni circa il prodotto, tra cui la lista degli ingredienti ed i valori nutrizionali. Per approfondimenti: Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio
-Instituto da Vinha e do Vinho. Per approfondimenti:
DICHIARAZIONE DOGANALE D'IMPORTAZIONE
Sì.
I fornitori compilano il EMCS (Excise Movement and Control System) tramite il sito dell’ Agenzia delle Entrate italiana, per monitorare la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa all'interno dell'UE. Il documento fisico deve accompagnare la merce.
Sia l’esportatore che l’importatore devono essere registrati presso la propria agenzia tributaria competente territorialmente.
Inoltre, nel caso dei vini, gli importatori devono essere iscritti a IVV – Instituto da Vinha e do Vinho e richiedere il cosiddetto “Selo” all’ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, che contiene il codice dell’importatore.
Riferimenti normativi:
-Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020
-Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019
-Decisione 1152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
Sì.
Documento di accompagnamento elettronico trasmesso dalla società italiana all’amministrazione del Paese di ricezione dei prodotti, che a sua volta lo fa pervenire al destinatario degli stessi.
-Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020
-Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019
-Decisione 1152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
No
No
No
No
No, è considerata come vendita retail e si applicano le regole del libero commercio nello spazio UE (nel caso di vendita diretta al cliente finale). Nel caso di rivendita le disposizioni differiscono.
No. Tuttavia, si segnala che ogni anno i valori vengono aggiornati, dunque si consiglia di monitorare il sito.
Principali novità normative per il vino nell’UE:
L’etichettatura del prodotto dev’essere piú chiara: presentare la dicitura “alcohol-free 0,0%” (per un tenore alcolico ≤ 0,05% vol.) e “reduced alcohol” (per un valore ≥ 0,5%, ma almeno 30% in meno del tenore alcolico standard);
fondi diretti ai viticoltori per affrontare gli effetti negativi di eventi climatici avversi. L’UE offre cofinanziamenti fino all’80% dei costi effettivi sostenuti per la riconversione dei vigneti;
più supporto per enoturismo, promozione e export del vino europeo, con possibilità di finanziamenti UE fino al 60% delle spese eleggibili. Lo Stato membro puó contribuire inoltre con un ulteriore 30% per le PMI e un 20% per le imprese di maggiori dimensioni con campagne triennali finanziabili fino ad un massimo di 9 anni consecutivi.
Il Comune di Lisbona ha introdotto restrizioni alla vendita di bevande alcoliche per consumo all’aperto nelle fasce orarie notturne:
Domenica–giovedì: 23:00–08:00
Venerdì–sabato e vigilia di festivi: 00:00–08:00
Fonte: https://informacao.lisboa.pt/noticias/detalhe/novas-regras-na-venda-de-bebidas-para-consumo-na-rua
NOTA: essendo la normativa di questo settore in fase di continuo aggiornamento, è consigliabile per le aziende monitorare i siti UE o delle autorità locali.
Consultare la PAGINA INIZIALE.
Ulteriori dati statistici sul Paese e sul prodotto si trovano ai seguenti link:
ICE Madrid
Per ulteriori informazioni è possibile, a titolo gratuito, chiedere supporto al nostro Ufficio estero competente per questo mercato attraverso la seguente procedura:
accedere a AGENZIA ICE - AREA CLIENTI (dove è possibile registrarsi per la prima volta usando la P.IVA aziendale oppure, se già registrati, autenticandosi con le proprie credenziali - in caso di password dimenticata usare l'opzione per il recupero password);
cliccare su GESTIONE RICHIESTE;
cliccare su RICHIESTE SERVIZI;
compilare il modulo di richiesta, seguendo le indicazioni (nella sezione sulla tipologia di richiesta selezionare "Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie" oppure "Informazioni generali di primo orientamento";
inviare la richiesta utilizzando il pulsante in basso nella pagina;
confermare l'invio della richiesta con il pulsante in basso nel riepilogo;
attendere di essere ricontattati dall'Ufficio estero.
Per eventuali necessità è possibile contattare: madrid@ice.it