Sequestro

(art. 321, comma 3 bis, 259, 365 c.p.p.; artt. 81 disp. att.; art. 10 reg. esec.)

Il codice di procedura penale prevede e disciplina tre diversi tipi di sequestro:

sequestro probatorio (detto anche sequestro penale);

Sequestro preventivo;

- Sequestro conservativo. Quest’ultimo ha la funzione di vincolare i beni (mobili ed immobili) dell’imputato, per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali, di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato e delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Com’è facilmente intuibile si tratta di un sequestro che non ha finalità investigative e per tale ragione non trova trattazione in questa sede.

Mentre il sequestro probatorio e quello preventivo hanno finalità investigative e pertanto mentre il primo sarà oggetto di trattazione in separata scheda, il secondo, invece, sarà trattato nella presente scheda.

SEQUESTRO PREVENTIVO DI INIZIATIVA DELLA P.G. .

(art. 321, comma 3 bis, 259, 365 c.p.p.; artt. 81 disp. att.; art. 10 reg. esec.)

Funzione.

Evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati

Autorità legittimata al compimento dell’atto.

Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Tuttavia, a scanso di equivoci, è bene precisare che la competenza in merito a questo sequestro, in via di principale, spetta solo al G.I.P. su richiesta del P.M. Nei casi di urgenza, il sequestro può essere emesso dal P.M. con proprio decreto motivato e solo in attesa dell’intervento del P.M. possono intervenire gli ufficiali di P.G. per adottare il presente sequestro, fermo restando la ricorrenza dei presupposti legittimanti di cui al successivo capoverso (cfr. art. 321 c.p.p.).

Presupposti che legittimano il sequestro preventivo su iniziativa della P.G. (art. 321, commi 1 e 3 bis, c.p.p.).

I presupposti sono due e devono ricorrere congiuntamente:

a) quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero possa agevolare la commissione di altri reati;

b) quando ricorre una situazione di urgenza tale da non consentire di attendere l’intervento del P.M. .

Reati per i quali deve essere eseguito.

Il sequestro, ricorrendone i predetti presupposti di legge, deve essere eseguito per ogni tipologia di reato, a prescindere dalla sua gravità ed importanza.

Oggetto del sequestro.

Cose pertinenti al reato.

Modalità di esecuzione del sequestro.

Delle operazioni di sequestro bisogna redigere apposito verbale.

In questo verbale bisogna indicare:

- la data, l’ora ed il luogo di redazione del verbale; la data, l’ora ed il luogo di esecuzione del sequestro; il nominativo dell’ufficiale e/o agente di P.G. che ha eseguito il sequestro e che redige il verbale;

- i fatti di reato di reato per cui si procede e che, rispetto a tali fatti, la cosa sequestrata si ritiene che costituisca corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato;

- la ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro;

- l’oggetto del sequestro. Cioè bisogna indicare specificamente le cose e/o i luoghi che vengono sottoposti a sequestro. Delle cose e/o luoghi sequestrati si deve redigere un elenco (cfr. art. 81 disp. att.). L’elenco si redige attribuendo a ciascuna cosa e/o luogo sequestrati un numero d’ordine, ma se si tratta di più cose della stessa specie queste possono essere raggruppate sotto un unico numero (cfr. art. 10 reg. esec. c.p.p.). Se oggetto del sequestro sono delle carte, queste devono essere numerate e firmate da chi procede al sequestro; se tale operazione non risulta possibile, le carte vanno chiuse in pacchi, che, a loro volta, devono essere numerati, sigillati e timbrati (art. 81 disp. att.);

- le cautele adottate per conservare le cose sequestrate e cioè la specie ed il numero dei sigilli apposti;

- di avere ottemperato alle garanzie difensive previste dall’art. 365 c.p.p., in forza del quale all’indagato, qualora presente, deve essere chiesto se è assistito da un difensore di fiducia ed in caso negativo bisogna nominare un difensore di ufficio.

Atti aggiuntivi al verbale di sequestro.

Il verbale di sequestro se riporta i requisiti di cui ai precedenti capoversi di per sé è già completo e perfetto. Tuttavia, detto verbale può, facoltativamente, contenere altri tre diversi atti di P.G., che qui di seguito si riportano:

- la nomina del custode giudiziale;

- l’identificazione dell’indagato, nel caso in cui il sequestro costituisca il primo atto di indagine cui è presente l’indagato, ovvero quando siano stati già compiuti altri atti di indagini e tuttavia non si è ancora proceduto all’identificazione dell’indagato che, ora, è presente al sequestro;

- la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’indagato, nel caso in cui il sequestro costituisca il primo atto di indagine cui è presente l’indagato, ovvero quando siano stati già compiuti altri atti di indagini e tuttavia non si è ancora proceduto all’identificazione dell’indagato che, ora, è presente al sequestro.

Queste tre atti, a scelta della P.G., possono essere contenuti nello stesso verbale di sequestro ovvero in separato verbale.

Nomina del custode giudiziale (artt. 259 c.p.p.; art. 81 disp. att. ).

In via principale, le cose sequestrate devono essere custodite presso la segreteria o la cancelleria dell’A.G. procedente.

Qualora questa forma di custodia non sia possibile ovvero opportuna, l’art. 81 disp. att. stabilisce che la stessa autorità che ha effettuato il sequestro (cioè nel nostro caso la P.G.) dispone che la custodia delle cose sequestrate avvenga in un luogo diverso dalla segreteria del P.M. o dalla cancelleria del Giudice.

Pertanto, seguendo il disposto dell’art. 81 disp. att., la P.G., quale Autorità che ha disposto il sequestro:

- provvede alla nomina di un custode giudiziale, che deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 120. c.p.p.;

- indica il luogo in cui deve effettuarsi la custodia;

- indica, le modalità della custodia;

- impartisce al custode nominato due avvisi (art. 259 c.p.p.), con i quali:

a) lo avverte che ha l’obbligo di conservare le cose sequestrate e di esibirle ad ogni richiesta dell’A.G.;

b) lo ammonisce circa le conseguenze penali cui va incontro nel caso in cui viola gli obblighi di custodia (artt. 328, 334, 335, 349 e 366 c.p.).

Di quanto effettuato per la nomina del custode e degli avvisi ed indicazioni dati allo stesso custode bisogna darne contezza nel verbale. Il custode deve dichiarare di assumere gli obblighi di custodia e deve firmare il verbale . Il mancato adempimento di tali formalità non esime il custode, che abbia assunto l’incarico, dai suoi doveri e responsabilità (art. 81 disp. att.).

Qualora la nomina di custode giudiziale sia effettuata dall’Autorità Giudiziaria, il custode non può esimersi dall’incarico ricevuto, a pena di incorrere nel reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti previsto e punito dall’art. 366 c.p. . Tale figura criminosa sarà integrata in due casi:

a) quando la nomina del custode è stata effettuata direttamente dall’A.G.;

b) quando la nomina è stata effettuata dalla P.G. nel suo verbale di sequestro, purché ovviamente tale nomina venga convalidata dall’A.G. con il proprio decreto di convalida del sequestro.

Infatti, in caso di convalida (del verbale di sequestro e con esso della nomina del custode), si verificherà che la nomina del custode giudiziale non proverrà più dalla P.G. ma dall’Autorità giudiziaria e pertanto verrà integrato il disposto previsto dall’art. 366 c.p.p. secondo il quale tale fattispecie penale ricorre solo se la nomina del custode sia stata effettuata dall’A.G. ..

Identificazione dell’indagato (art. 66 c.p.p.; art. 21 disp. att.).

Si rinvia a quanto meglio specificato nella scheda relativa al fermo di identificazione.

Dichiarazione ed elezione di domicilio (art. 161 c.p.p.).

L’indagato deve essere invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio. In questo caso all’indagato si devono dare due distinti avvisi:

a) che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto;

b) che se omette tale ultima comunicazione ovvero si rifiuta di dichiarare o eleggere il domicilio le notificazioni verranno eseguite mediante consegna della copia dell’atto al difensore.

E’ opportuno precisare che l’indagato dichiara il domicilio se richiede che tutti gli atti del procedimento gli siano notificati nella casa di abitazione ovvero nel luogo in cui abitualmente svolge la propria attività lavorativa. L’indagato elegge il domicilio nel caso in cui richiede che le notificazioni gli siano effettuate in un luogo diverso da quelli testè indicati.

Chiusura e consegna del verbale di sequestro.

Il verbale di sequestro, completo di tutti gli atti e le formalità sopra specificate, viene chiuso mediante la firma dei verbalizzanti (la mancanza delle loro firme rende nullo il verbale in forza di quanto previsto dall’art. 142 c.p.p.), del custode giudiziale e della persona cui le cose sono state sequestrate (la firma di quest’ultima non è indispensabile).

Se il custode ovvero la persona cui le cose sono sequestrate si rifiutano di firmare, se fa menzione nel verbale .

Copia del verbale viene consegnata alla persona cui le cose sono sequestrate (art. 355 c.p.p.).

Copia del verbale viene consegnata al custode giudiziale. Si fa rilevare che se, in capo allo stesso soggetto, vi è coincidenza tra la figura della persona cui le cose sono sequestrate e la figura del custode giudiziale, bisognerà consegnare due copie del verbale di sequestro alla stessa persona, facendo rilevare dal verbale ovvero dalla relazione di notificazione che una copia viene consegnata nella qualità di custode giudiziale e che l’altra copia viene rilasciata nella qualità di persona cui vengono sequestrate le cose.

Copia del verbale viene custodita presso l’ufficio della P.G. operante (art. 115 disp. att.);

Un originale del verbale viene trasmesso al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito, senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore. Il P.M., se ritiene che ricorrano i presupposti del sequestro, entro il successivo termine di 48 ore, ne chiede al G.I. P. la convalida. Il sequestro effettuato su iniziativa della P.G. perde efficacia se non sono rispettati i predetti termini (48 ore per la trasmissione al P.M. da parte della P.G. e per la richiesta di convalida che il P.M. deve inoltrare al G.I.P.) ovvero se il G.I.P. non emette l’ordinanza di convalida entro il termine di 10 giorni.

Costituzione

106. — Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [54, 973, 105].

La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura [104] possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).

104. Norme applicabili al sequestro preventivo. — 1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.

82. Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. — 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell’articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria [della pretura o] (1) del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’articolo 83

Art. 81

Redazione del verbale di sequestro.

1. Il verbale di sequestro [ 253 s. c.p.p.] contiene l'elenco delle cose sequestrate [ 10 reg.], la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti [ 260 c.p.p.].

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ci� non � possibile, esse sono rinchiuse in uno o pi� pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice pu� essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro [ 253 comma 3, 354 comma 2 c.p.p.]. Quando � nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalit� non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilit� disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse � apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 10.

1. L'elenco previsto dall'art. 81 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 � formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Pi� cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualit�.

2. L'autorit� che ha proceduto al sequestro [ 253 comma 3 c.p.p.] cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalit� ritenute pi� idonee, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.

Art. 21

Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli � presente.

1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato [ 60 c.p.p.] o la persona sottoposta alle indagini [ 61 c.p.p.] a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se � sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne � il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessit� e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Art. 115

Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria.

1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria [ 57 c.p.p.] che ha compiuto le attivit� di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni [ 350, 351 c.p.p.] ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altres� le relative generalit� e le altre indicazioni personali utili per la identificazione [ 119].

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice � conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.