Relazione di notificazione all'imputato non detenuto

--- art. 148-171 ---

Competenza dell'atto:

a) ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni (art. 148);

b) ufficiali o agenti di p.g. per gli atti emessi dal P.M. nel corso delle indagini preliminari e per quelli del giudice allorché questi ne ravvisi la necessità (artt. 151-1° co., 148-2°co.).

Adempimenti della P.G.:

--- Accertarsi che dell'atto da notificare sia stato formato un numero di copie conformi uguale a quello dei destinatari con l'aggiunta di una copia che deve fungere da originale (art. 54 D.L.vo 271/89);

--- ricordarsi che gli atti diretti all'imputato non possono essere inviati a mezzo fax o altri mezzi tecnici (art. 150-1° co. c.p.p.);

--- la notificazione deve essere eseguita presso:

a) la casa di abitazione o l luogo in cui l'interessato esercita abitualmente l'attività lavorativa (art. 157-1° co.);

b) se detti luoghi non sono conosciuti, nel luogo in cui l'interessato ha temporanea dimora o recapito (art. 157-2° co. );

--- la notificazione deve essere eseguita mediante consegna di copia alla persona (art. 157-1° co.) - v. schema 58/a;

--- se ciò non è possibile, la notificazione deve essere eseguita mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci; in questo caso la consegna è effettuata in plico chiuso con la relazione di notificazione scritta all'esterno (art. 157-6° co. ) - v. schema 58/a;

--- se la copia è consegnata al portiere, questi deve sottoscrivere l'originale dell'atto e alla consegna deve seguire l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (art. 157-3° co.) - v. schema 58/a, 58/b;

--- la copia dell'atto da notificare non può essere consegnata a persona minore degli anni 14 o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere (art. 157-4° co.);

--- di ogni notificazione effettuata, fare attestazione sull'originale da restituire all'A.G. mandante al quale vanno allegati eventuali fogli aggiuntivi per le relate di notifica; l'attestazione va riportata anche su ciascuna copia consegnata ai destinatari dell'atto (art. 168 c.p.p.) - v.schema 58/a;

--- sulla relata di notifica devono essere indicati: le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario (se si tratta di persona diversa), le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia; la relata di notifica deve essere sottoscritta soltanto da chi esegue la notificazione (art. 168-1° co.); se viene consegnata al portiere, come già detto, deve essere sottoscritta anche da questi (art. 157-3° co.) - v. schema 58/a.

Termine di trasmissione:

--- Immediatamente.

--- Deve essere restituita la copia dell'atto utilizzata quale originale con le relate di notifica effettuate.

Organo destinatario:

--- Autorità giudiziaria mandante.

Norme di riferimento:

--- Artt. 148/171 c.p.p.; 59 att.

NOTIFICAZIONI A SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPUTATO NON DETENUTO:

Le regole suddette valgono anche per:

--- i difensori, i testimoni, la persona offesa e per la prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Altre regole:

a) - Imputato detenuto

Le notificazioni sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; in caso di rifiuto della ricezione bisogna farne menzione nella relazione di notificazione e la copia è consegnata al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci (art. 156, 1° e 2° co.);

--- si provvede nello stesso modo quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato perché legittimamente assente (art. 156, 2° co.);

--- le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157 (imputato non detenuto).

b) - Imputato in servizio militare

La notificazione è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio mediante consegna alla persona;

--- se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere (art. 158).

c) - Imputato interdetto o infermo di mente

Le notificazioni si eseguono presso il tutore o il curatore speciale (art.166).

d) - Imputato irreperibile

Le notificazioni sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto al difensore (art. 159).

e) - Imputato latitante o evaso

Le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o a quello designato d'ufficio (art. 165).

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(1) La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria deve essere eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. Le stesse regole valgono anche per la persona offesa dal reato.