Individuazione di persone o cosa

(art. 348)

Competenza dell'atto:

--- Ufficiale di P.G. di iniziativa o su delega del P.M. (artt. 348 e 370).

Finalità:

--- Individuare persone, cose o quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale (suoni, rumori, odori ecc.) quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini (art. 348).

Diritto di difesa:

--- Non è prevista specificamente la presenza del difensore (art. 356).

Opportunità e utilizzabilità dell'atto:

--- L'esecuzione della individuazione preclude la possibilità del ricorso alla ricognizione;

--- I due atti, in giudizio, trovano utilizzabilità diversa;

a) l'individuazione ha utilizzabilità piena fuori del dibattimento, mentre, nella fase dibattimentale, potranno essere utilizzate le dichiarazioni rese durante l'atto da chi vi ha preso parte;

b) il riconoscimento attraverso la ricognizione costituisce prova a tutti gli effetti con utilizzabilità piena in giudizio.

Tuttavia, riteniamo sia opportuno procedere alla individuazione nei casi in cui si può pervenire alla immediata identificazione degli autori del fatto.

Dall'esperienza maturata, si è visto che le persone offese o i testimoni, il più delle volte fatti oggetto di azioni intimidatorie, in sede di ricognizione dichiarano di non riconoscere gli autori del fatto (es.: casi di truffa, scippo, rapina).

Adempimenti della P.G.:

--- Farsi fornire una descrizione precisa della persona o della cosa da individuare;

--- la stessa dovrà dichiarare se dopo il fatto per il quale si procede le è mai stata indicata o descritta la persona o la cosa da riconoscere, se ne ha veduto immagini;

--- allontanare quindi la persona (nei casi di individuazione personale) facendola attendere in un vano separato in modo che non si vista dalla persona sottoposta ad individuazione;

--- per evitare che la persona da riconoscere possa vedere la prima, servirsi di spioncini, specchi parabolici;

--- procurare due persone il più possibile somiglianti anche nell'abbigliamento con la persona da individuare;

--- quest'ultima, per quanto possibile, si deve presentare nelle condizioni nella quale sarebbe stata vista;

--- far scegliere il posto alla persona indicando, a verbale, ove la stessa si pone;

--- indicare, a verbale, le dichiarazioni che vengono rilasciate dalla persona chiamata alla individuazione e i risultati che ne conseguono.

Documentazione:

---Verbale come da schema che segue (nr. 13/a) (art. 373-co. 3).

Termine di trasmissione:

--- Senza ritardo allegato all'informativa (art. 357-4° co.).

Organo destinatario:

--- P.M. presso il giudice competente.

Norme di riferimento:

--- Artt. 348 co. 1-3, 357, 361, 373 co. 3, 213-217.