Attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria

Nozione

Come è stato già detto, la polizia giudiziaria può agire su disposizione o delega dell'Autorità Giudiziaria oppure di propria iniziativa (art. 55).

L'attività disposta è quella che viene svolta nell'ambito delle direttive impartite dal P.M. al fine di conseguire determinati risultati, mentre l'attività delegata consiste nel compiere specifici atti su incarico dello stesso P.M. (es. perquisizione, sequestri, ispezioni), del giudice per le indagini preliminari oppure del giudice del dibattimento.

L'iniziativa scatta a seguito della notizia di reato e si protrae anche dopo l'intervento del P.M. (art. 348-1° co.). Essa è caratterizzata, non soltanto dalla necessità e dall'urgenza di raccogliere le fonti di prova, che altrimenti potrebbero andare dispersi, e di assicurare tempestivamente i responsabili alla giustizia, ma dalla necessità di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (art. 348).

L'iniziativa trova dei limiti nel divieto di procedere all'interrogatorio e al confronto della persona arrestata o fermata, atti riservati all'Autorità Giudiziaria (giudice e pubblico ministero). Il Pubblico Ministero, tuttavia, può delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio e il confronto cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà.

Gli atti che possono essere esercitati d'iniziativa dalla polizia giudiziaria sono quelli indicati nell'art. 348. Detta norma afferma, infatti, che, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo, in specie, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

A tal fine, la P.G. procede, fra l'altro:

--- alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi (atti di perquisizione, ispezione, rilievi tecnici, sequestro) (art.348);

--- alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti e alla loro identificazione ( possibili testimoni) (artt. 348-349);

--- alla identificazione della persona sottoposta alle indagini (art. 349);

--- a sommarie informazione dall'indagato e dalle persone informate sui fatti (artt. 350-351);

--- all'acquisizione di dichiarazioni spontanee dall'indagato anche se arrestato o fermato (art. 350-7° co.);

--- a perquisizioni personali e locali (art. 352);

--- all'acquisizione di plichi o di corrispondenza che possa contenere notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse (art. 353);

--- ad accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone (art. 354).

--- ad atti di sequestro (art. 354).

Sono anche atti di iniziativa della P.G.:

--- l'arresto obbligatorio e facoltativo (artt. 380-381), l'arresto dei minori e l'accompagnamento a seguito di flagranza (artt. 16-18-bis D.P.R. 448/88);

--- il fermo di indiziato di delitto (art. 384), e il fermo di minorenne indiziato di delitto (art. 18 D.P.R. 448/88).

Detti atti rientrano tutti nella competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, mentre molti di essi possono essere compiuti anche dall'agente al quale il vigente codice di procedura penale riconosce una iniziativa più ampia.

In sostanza, l'agente può:

--- ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona indagata anche se arrestata o fermata (art. 350-7° co.);

--- assumere sommarie informazioni (art. 351);

--- eseguire perquisizioni personali e locali (art. 352), e nei casi di particolare necessità e urgenza in relazione all'art. 113 delle norme di attuazione (D.L.vo 28-7-1989 nr. 271);

--- effettuare accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e atti di sequestro (art. 354) in relazione al predetto art. 113 del D.L.vo 28-7-1989 nr. 271;

--- eseguire perquisizioni locali a norma dell'art. 41 del TULPS;

--- eseguire perquisizioni personali a norma dell'art. 4 della legge 22-5-1975 nr. 152.

Alcuni di questi atti hanno lo scopo di assicurare alla giustizia l'autore del reato, altri, invece, mirano alla ricerca delle fonti di prova per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole.

Dopo l'intervento del P.M., la P.G. compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attività d'indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richiesti da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza informando prontamente il P.M. (art. 348-3° co.).