Altre norme

Art. 107 Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato.

1. La persona che presenta una denuncia [ 333 c.p.p.] o che propone una querela [ 336 s. c.p.p.] ha diritto [ 43] di ottenere attestazione della ricezione dall'autorit� davanti alla quale la denuncia o la querela � stata presentata o proposta. L'attestazione pu� essere apposta in calce alla copia dell'atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato � attribuito, sempre che ci� non pregiudichi l'esito delle indagini.

Art 107 bis Denunce a carico di ignoti.

1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili [ 405 c.p.p.].

Art. 106 Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato.

1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari [ 405 c.p.p.].

Art. 221 d.lgs. 271/89

Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato

    1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.