Arresto & Fermo

ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO DI MAGGIORENNI.

(artt. 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387 e 389; art. 121 disp. att. .)

Funzione.

E’ una misura pre-cautelare restrittiva della libertà personale, che viene adottata prima dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria, al fine di mettere in vinculis l’autore di un fatto di reato colto in flagranza di reato.

Autorità legittimata ad effettuare l’arresto (artt. 380, 381, 383 e 476 c.p.):

a) in via generale l’arresto viene effettuato da ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria (artt. 380-381 c.p.p.);

b) per i delitti commessi in udienza e per i quali è previsto l’arresto (sia obbligatorio che facoltativo), questa misura restrittiva viene adottata dal Pubblico Ministero (art. 476 c.p.p.) anche se per l’esecuzione si avvarrà sempre della P.G.;

c) per i delitti per i quali l’arresto in flagranza è obbligatorio e che nel contempo sono perseguibili di ufficio, questa misura restrittiva può essere adottata anche dal privato cittadino (art. 383 c.p.p.).

Tipi di arresto.

L’arresto può essere obbligatorio oppure facoltativo, a seconda se l’adozione di questa misura restrittiva si impone come un obbligo ovvero come una facoltà per la P.G.che la deve adottare.

Delitti per i quali l’arresto è obbligatorio - (art. 380 c.p.p.).

L’arresto è obbligatorio in due casi:

a) quando viene commesso un delitto non colposo, tentato o consumato, per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni;

b) quando viene commesso uno dei delitti specificamente previsti dall’art. 380 c.p.p. anche se non rientrano nei limiti edittali di pena sopra specificati.

Tra quelli che possono interessare più da vicino la polizia municipale si ricordano: devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.); incendio (art. 423 c.p.); inondazione, frana e valanga (art. 426 c.p.); disastro ferroviario (art. 430 c.p.); omicidio (art. ;575 c.p.); furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.); furto previsto dall’art. 625 co. 1, n° 2, c.p. (cioè furto con violenza sulle cose, a meno che ricorra la circostanza attenuante consistente in un danno patrimoniale di speciale tenuità – art. 62, n° 4, c.p.); furto di armi, esplosivi e munizioni commessi in armerie o comunque in luoghi deputati alla loro custodia (art. 4 l. 533/77); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, di più armi comuni da sparo; delitti che riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope puniti dall’art. 73, comma 4 D.P.R. 309/90.

Delitti per i quali l’arresto è facoltativo – (art. 381 c.p.p.).

L’arresto è facoltativo:

a) quando viene commesso un delitto non colposo, tentato o consumato, per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

b) quando viene commesso un delitto colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

c) quando viene commesso uno dei delitti specificamente previsti dall’art. 381 c.p.p. anche se non rientrano nei limiti di pena edittali previsti dallo stesso art. 381 c.p.p e sopra meglio specificati.

Tra questi delitti quelli che possono interessare l’attività quotidiana della polizia municipale si ricordano: violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.p.); resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); commercio e somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.); commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive –(art. 444 c.p.); fabbricazione, detenzione ed uso di documenti falsi validi per l’espatrio (art. 497 bis c.p.)-; lesioni personali dolose (art. 582 c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p.); abbandono di minori o di persone incapaci (art. 591 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 c.p.); furto semplice (art. 624 c.p.); danneggiamento aggravato –(art. 635, comma 2, c.p.); truffa semplice ed aggravata (art. 640, commi 1 e 2, c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); quando una persona coinvolta in un incidente non si ferma in caso di incidente con danno alle persone (art. 189 c.d.s.). In quest’ultimo caso non si può precedere all’arresto in due casi: se la persona si è fermata e se necessario ha prestato soccorso e si è messa a disposizione della polizia giudiziaria; ovvero nel caso in cui entro 24 ore dall’incidente si è messa a disposizione della polizia giudiziaria.

Contravvenzioni per le quali è previsto l’arresto facoltativo.

L’art. 6 d.l. 122/1993, conv. nella l. 205/93 prevede la possibilità di arresto facoltativo per i reati previsti dai commi 1, 2 4 e 5 dell’art. 4 l. 110/75 e cioè:

1) per i reati di porto abusivo di un’arma ovvero di un oggetto atto ad offendere fuori dalla propria abitazione;

2) per il porto di arma o di oggetto atto ad offendere in una pubblica riunione; in quest’ultimo caso ricorre la facoltà di arresto anche se persona è munita di licenza di porto di armi.

Presupposti dell’arresto (artt. 380, 381 e 385 c.p.p.).

Affinché si possa procedere all’arresto devono ricorrere due tipologie di presupposti: presupposti positivi e presupposti negativi.

Presupposti positivi (artt. 380 e 381).

Per procedere all’arresto obbligatorio devono ricorrere, congiuntamente, tre presupposti positivi:

a) deve ricorrere uno dei delitti previsti dall’ art. 380 c.p.p.;

b) deve ricorrere lo stato di flagranza di reato, per come viene descritto dall’art. 382 c.p.p. (cfr. per questo concetto il 2° capoverso successivo).

c) nei reati perseguibili a querela di parte, deve ricorrere anche il requisito della presentazione della querela. La querela può essere presentata anche oralmente sia all’ufficiale che all’agente di P.G. presente sul posto (trattasi della sola ipotesi in cui la querela può essere ricevuta dall’agente di P.G.), tuttavia se successivamente viene ritirata l’arrestato deve essere immediatamente rilasciato.

Per procedere all’arresto facoltativo devono ricorrere, congiuntamente, quattro seguenti presupposti positivi:

a) deve ricorrere uno dei delitti previsti dall’art. 381 c.p.;

d) deve ricorrere lo stato di flagranza di reato, per come viene descritto dall’art. 382 c.p.p. (cfr. per questo concetto il 2° capoverso successivo)

b) deve ricorrere il requisito della gravità del fatto ovvero quello della pericolosità del reo (desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto);

e) nei reati perseguibili a querela di parte, deve ricorrere anche il requisito della presentazione della querela. La querela può essere presentata anche oralmente sia all’ufficiale che all’agente di P.G. presente sul posto (trattasi della sola ipotesi in cui la querela può essere ricevuta dall’agente di P.G.), tuttavia se successivamente viene ritirata l’arrestato deve essere immediatamente rilasciato.

Presupposti negativi (art. 381 ultimo comma ed art. 385).

Si tratta di elementi che devono mancare affinché si possa procedere legittimamente all’arresto.

Non si può procedere all’arresto quando ricorre anche uno solo dei seguenti presupposti:

a) quando risulta evidente che il delitto è stato commesso nell’esercizio di un diritto, nell’adempimento di un dovere, nell’esercizio della legittima difesa, in presenza di uso legittimo delle armi, in presenza di una causa di non punibilità ovvero di una causa di immunità;

b) quando ricorre uno dei fatti di reato relativi al rifiuto di rispondere alla P.G. ovvero al P.M. oppure quando a queste due autorità vengono fornite risposte non veritiere.

Stato di flagranza di reato (art. 382 c.p.p.).

Si ha flagranza di reato in tre casi:

a) quando il reo viene sorpreso nell’atto di commettere il reato (si parla in questo caso di flagranza propria);

b) quando subito dopo il reato, il reo viene inseguito dalla P.G. oppure dalla persona offesa dal reato oppure da altre persone (si parla in questo caso di quasi flagranza);

c) quando il reo viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che immediatamente prima ha commesso uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. (si parla in questo caso di quasi flagranza).

A chiarimento di quanto riportato al precedente sub b), si precisa che la predetta figura giuridica della quasi flagranza ricorre solo quando si è in presenza del concetto di inseguimento , che è un concetto diverso da quello di ricerche effettuate dalla P.G..

Si ha l’inseguimento quando, al momento dell’intervento sul luogo del reato, la P.G. ha già individuato il reo (ovvero pur non avendolo ancora individuato come connotati fisici è a conoscenza della direzione tale persona ha preso per fuggire) e si pone al suo inseguimento senza necessità di svolgere ulteriori ricerche per individuare la sua figura.

In pratica il concetto di inseguimento è caratterizzato dal fatto che viene eseguito subito dopo il reato e senza soluzione di continuità da esso.

Si ha invece il concetto di ricerche quando la P.G., intervenendo sul luogo del reato, non ha ancora individuato la figura del reo e quindi deve svolgere ulteriori ricerche per potersi mettersi sulle sue tracce.

In altre parole, affinché si possa parlare di quasi flagranza di reato è necessario che tra il momento del fatto di reato e l’inseguimento del reo effettuato dalla P.G. non intercorra alcuna soluzione di continuità, in quanto la P.G. intervenuta sul posto, a seguito del reato, ha subito individuato il reo (ovvero la direzione di fuga da questi intrapresa) e si è messa subito al suo inseguimento, senza necessità di svolgere ulteriori ricerche per individuarlo. Se ricorre tale ultima circostanza si è in presenza della c.d. quasi flagranza, a prescindere della durata dell’inseguimento (che può protrarsi anche per molte ore se non addirittura giorni, purchè non venga meno il predetto requisito dell’assenza di soluzione di continuità).

Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto in flagranza di reato (art. 386 c.p.p.).

Questi adempimenti possono essere espletati sia dagli stessi gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che hanno effettuato l’arresto, sia da altri ufficiali ed agenti di P.G. cui è stata consegnata la persona arrestata.

Elenco degli adempimenti:

a) informare immediatamente il pubblico ministero esistente nel luogo in cui è stato eseguito l’arresto;

b) informare l’arrestato che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia;

c) informare il difensore di fiducia ovvero, in caso di sua mancata nomina, il difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero. E’ opportuno ricordare che: in caso di arresto, il difensore di fiducia può essere nominato anche da un prossimo congiunto - art. 96 c.p.p.- ; costituisce grave infrazione disciplinare suggerire il nominativo di un difensore di fiducia - art. 25 disp. att.-; il difensore ha il diritto di conferire subito con l’arrestato - art. 104 c.p.p.- ;

d) informare, previo consenso dell’arrestato, un familiare; tale consenso non è necessario nel caso in cui l’arrestato sia un minorenne;

e) mettere l’arrestato a disposizione del pubblico ministero, mediante la sua traduzione presso un istituto carcerario del luogo in cui è stato eseguito l’arresto (ovvero presso il diverso istituto penitenziario o presso il luogo diverso di arresti domiciliari indicato dal P.M.). Tale traduzione deve essere realizzata al più presto e comunque entro il termine perentorio di 24 ore dall’arresto. Il mancato rispetto di tale termine determina l’inefficacia dell’arresto.

f) Trasmettere al pubblico ministero il verbale di arresto, entro il termine perentorio di 24 ore, a meno che il P.M. non autorizzi la dilazione del termine. Il mancato rispetto del termine di 24 ore ovvero del più lungo termine autorizzato dal P.M. determina l’inefficacia dell’arresto. Il verbale di arresto, ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.p.p., deve contenere la data ed luogo in cui è stato eseguito l’arresto , i motivi per cui è stato eseguito, nonché l’eventuale nomina del difensore di fiducia. Inoltre, ai sensi dell’art. 136 c.p.p., il verbale di arresto deve contenere la data e l’ora in cui il verbale viene iniziato e terminato, le generalità delle persone che lo redigono, di quelle che hanno eseguito l’arresto, le generalità della persona arrestata, la sottoscrizione degli operatori di P.G. che lo hanno redatto (quest’ultima viene richiesta a pena di nullità dall’art. 142 c.p.p.), la sottoscrizione dell’arrestato (se questi si rifiuta è sufficiente indicare che si rifiuta di firmare) E’, altresì, opportuno dare atto nel verbale di avere adempiuto alle formalità sopra precisate.

g) Predisporre l’avviso con il quale l’arrestato viene consegnato all’ istituto penitenziario (art. 94, comma 1, disp. att.)

h) Accertare che non ricorra una delle cause in presenza delle quali l’arrestato deve essere posto immediatamente in libertà (art. 389 c.p.p.). In particolare, l’arrestato deve essere liberato quando l’arresto è stato eseguito per errore di persona, ovvero in assenza dei presupposti che legittimano l’arresto (già sopra specificati), ovvero quando l’arrestato non viene messo a disposizione del P.M. entro il termine perentorio di 24 ore dall’arresto, ovvero quando il verbale di arresto non viene trasmesso al P.M. entro il medesimo termine perentorio di 24 dall’arresto (ovvero entro il più lungo termine concesso dal P.M.), ovvero quando, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, non è stata presentata la querela (neanche oralmente sul posto) ovvero, dopo essere stata presentata, la querela viene ritirata. Gli accertamenti di cui alla presente lettera g) ed il rilascio dell’arrestato viene effettuato da un ufficiale di P.G. (art. 389 c.p.p.).

Adempimenti del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero avuta la notizia dell’arresto:

a) può disporre che l’arrestato sia condotto in un carcere diverso da quello del luogo in cui è stato eseguito l’arresto (ciò avviene quando ne può derivare grave pregiudizio per le indagini) ovvero in un luogo diverso dal carcere. In tale ultimo caso, dispone che sia condotto in uno dei luoghi indicati dall’art. 284, comma 1, c.p.p. (casa di abitazione, altro luogo di privata dimora, altro luogo pubblico di cura o di assistenza) – cfr. art. 386, comma 5, c.p.p. -;

b) ordinare, con decreto motivato, l’immediato rilascio dell’arrestato quando l’arresto è stato eseguito per errore di persona, ovvero in assenza dei presupposti che lo giustificano (già sopra specificati), ovvero quando l’arrestato non viene messo a disposizione del P.M. entro 24 ore dall’arresto, ovvero quando il verbale di arresto non viene trasmesso al P.M. entro il medesimo termine di 24 dall’arresto (ovvero entro il più lungo termine concesso dal P.M.), (cfr.art. 389 c.p.p.) ovvero quando, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, non è stata presentata la querela (neanche oralmente sul posto) ovvero dopo essere stata presentata, la querela viene ritirata, (art.380, c. 3 e art. 381, c. 3, c.p.p.) ovvero quando il P.M. ritiene di non dovere richiedere per l’arrestato (nell’udienza di convalida dell’arresto) l’applicazione di misure cautelari coercitive (art. 121 disp. att.);

c) se ritiene che l’arresto sia legittimo, entro il termine di 48 ore dall’arresto, richiede al G.I.P. la convalida dell’arresto.

Traduzione dell’arrestato.

La traduzione viene disciplinata dall’art. 42 bis l. 354/75, che prevede:

a) il concetto di traduzione, stabilendo che per essa si intende qualsiasi attività di accompagnamento coattivo da un luogo ad un altro di un soggetto che si trova in stato di detenzione, di internamento, di fermo , di arresto ovvero in una condizione di restrizione della libertà personale;

b) l’obbligo, per l’autorità che esegue la traduzione (nel nostro caso la P.G.), di proteggere il soggetto tradotto (e quindi l’arrestato) dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché da inutili disagi;

c) l’uso obbligatorio delle manette ai polsi, quando ciò è richiesto dalla pericolosità del soggetto ovvero dal pericolo di fuga ovvero da circostanze ambientali, che rendono difficile la traduzione. La circolare Ministero Giustizia del 8/4/1993 prevede che spetta all’autorità che esegue la traduzione verificare la ricorrenza delle predette condizioni che legittimano l’uso di manette ai polsi. Pertanto, nel nostro caso, spetta alla P.G. che esegue l’arresto verificare se ricorrano le condizioni in questione. Al di fuori delle predette circostanze (pericolosità dell’arrestato, pericolo di fuga e circostanze ambientali) l’uso delle manette è vietato.

Conseguenze penali:

a) nel caso di arresto illegale (cioè eseguito in assenza dei presupposti sopra specificati) ricorrono gli estremi di reato previsto e punito dall’art. 606 c.p.;

b) nel caso in cui il pubblico ufficiale preposto ad un istituto penitenziario riceve l’arrestato senza l’ordine (consistente nel c.d. avviso di consegna di cui all’art. 94, comma 1, disp. att.) dell’ufficiale di P.G., ricorre l’ipotesi di reato p. e .p. dall’art. 607 c.p.;

c) nel caso di eventuale uso ingiustificato delle manette, ricorrono gli estremi del reato di abuso di autorità contro arrestati previsto e punito dall’art. 608 c.p.; inoltre, nel caso di uso improprio delle manette (es. per fare male ai polsi), unitamente al reato di abuso di autorità contro arrestati, può concorrere anche l’ipotesi di reato di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 590 c.p., a seconda se la condotta posta in essere dal soggetto agente sia connotata da dolo ovvero da colpa.

Art. 121

Liberazione dell'arrestato o del fermato.

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice [ 18 comma 3 min.], il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato [ 380, 381, 383 c.p.p.] o il fermato [ 384 c.p.p.] sia posto immediatamente in libert� quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive [ 281-286, 391 comma 3 c.p.p.].

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida [ 391 c.p.p.], ne d� avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.

Art. 189. Comportamento in caso di incidente

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilita'.

Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita' dell'incidente.

In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie generalita', nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036 . In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti

Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .

Art. 25

Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia.

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [ 57 c.p.p.] e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia [ 96 c.p.p.] (1).

Art. 94

Ingresso in istituti penitenziari.

1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non pu� ricevere n� ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorit� giudiziaria [ 292, 384 comma 1, 391 comma 5, 656, 714, 715, 736 c.p.p.] o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria [ 57, 386 comma 4, 716 c.p.p.].

1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia � inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete [ 143 s. c.p.p.], che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti (1).

1-ter. L'autorit� giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libert� del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario [ 6 reg.] perch� provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis (1).

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorit� giudiziaria in essa contenuti (1).

2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale � obbligatorio l'arresto in flagranza [ 380 c.p.p.], vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualit� di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria [ 57 commi 1 lett. b) e 2 lett. b) c.p.p.], i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorit� giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante [ 296 c.p.p.] che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare [ 284-286 c.p.p.], di un evaso [ 385 c.p.; 296 comma 5 c.p.p.] o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione [ 656 c.p.p.].

Art. 121

Liberazione dell'arrestato o del fermato.

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice [ 18 comma 3 min.], il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato [ 380, 381, 383 c.p.p.] o il fermato [ 384 c.p.p.] sia posto immediatamente in libert� quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive [ 281-286, 391 comma 3 c.p.p.].

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida [ 391 c.p.p.], ne d� avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.