Identificazione di persona informata sui fatti

--- ART. 349 ---

Competenza dell'atto:

--- Ufficiali e agenti di P.G. (art. 349).

Diritto di difesa:

--- Non previsto.

Condizioni legittimatrici:

--- Intervento sul luogo e nell'immediatezza del fatto a seguito della commissione di un reato al fine di identificare la persona da sottoporre ad indagine e quelle informate sui fatti.

Adempimenti della P.G.:

--- Indicare la località ove l'atto viene compiuto e a seguito di quale notizia di reato l'intervento viene eseguito;

--- richiedere un documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d’arma ecc.);

--- controllare l'autenticità di detti documenti confrontando che vi sia corrispondenza fra i dati indicati sul documento e i connotati della persona che lo ha esibito;

--- in assenza di documento, ammonire la persona circa le conseguenze giuridiche derivanti per chi si rifiuta di fornire le proprie generalità o le dà false (art. 66);

--- effettuare il controllo dei dati tramite COT;

--- se emergono dubbi sulla esatta identità della persona o sull'autenticità dei documenti oppure se la persona si rifiuta di fornire le generalità, si procede all'accompagnamento in ufficio (art. 349 - v. schema nr. 11/a).

Documentazione:

--- Verbale da redigersi contestualmente o immediatamente dopo (artt. 357,2°co. lett. e, e 373, 4° co.) - v. schema nr. 8/a.

Termine di trasmissione:

--- Senza ritardo allegato all'informativa (art. 357, 4° co.) - v. schema nr. 12/b.

Organo P.M. destinatario:

--- P.M. presso il giudice competente (artt. 5-8 c.p.p.).

Norme di riferimento:

--- Artt. 349, 1° co; co. lett. e; 373.